Ipotesi di accordo

 

 

Addì 25 maggio 2004, si sono incontrate presso la sede dell’Anaste

 

 

l’Anaste – Associazione Nazionale Strutture Terza Età - rappresentata dal Presidente Alberto De Santis, dal Segretario Generale Piero Calandriello e dai Membri della Commissione Lavoro Paolo Moneti, Gian Franco Tinelli,  Giuseppe Colucci, Guido Gaggioli e da Pietro Pomaranzi

 

 

e

 

 

F.P. – CGIL, rappresentata da Dario Canali e Mauro Ponziani

FISASCAT – CISL, rappresentata da Giovanni Pirulli

UIL TuCS, rappresentata da Caterina Fulciniti

UIL FPL, rappresentata da Franco Lo Grasso

 

 

Premesso

 

 

che il CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ANASTE è scaduto il 31 dicembre 2001

 

le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Anaste                                                     

 

FP CGIL

 

FISASCAT – CISL

 

UIL TuCS

 

UIL FPL

 

 

 

 

Art.2

Decorrenza e durata

 

            Nel rispetto del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e del “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 22 dicembre 1998 ed in particolare - in materia di validità e di rinnovo contrattuale - le Parti concordano quanto segue:

a)       Il presente contratto scade il 31 dicembre 2005. Il rinnovo alla scadenza avrà durata biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le materie normative;

a)       le piattaforme contrattuali  per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi  prima delle scadenze contrattuali. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione e lo slittamento di tre mesi del  termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale;

b)       dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle date di scadenza di cui sopra, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmata, e al 50% del tasso di inflazione programmata dopo 6 mesi di vacanza contrattuale. I suddetti elementi cesseranno di essere erogati dalla decorrenza degli accordi di rinnovo contrattuale;

c)       in caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo;

d)       ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno per la rispettiva parte scaduta (retributiva o normativa) e così di anno in anno.

 

Nota a Verbale

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente CCNL (Parte Economica e Parte Normativa) hanno raggiunto la copertura del differenziale tra inflazione programmata ed inflazione reale per i bienni 2000/2001, 2002/2003 parimenti per il biennio 2004/2005 è stato applicato il tasso di inflazione programmato pari all’1,7% per il 2004 ed all’1,5% per il 2005.

Le parti convengono che effettueranno una verifica congiunta entro febbraio 2005 volta a valutare lo scostamento tra inflazione reale e programmata relativamente all’anno 2004; nella stessa occasione si procederà a valutare congiuntamente l’andamento generale del settore allo scopo di concordare le  azioni conseguenti.

 

 

Art. 5

STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

 

Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:

a)nazionale

b)regionale o di istituzione

Sono titolari della contrattazione di 2°  livello Regionale le oo.ss. firmatarie del presente CCNL.

Nelle regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di 2° livello a livello di Istituzione, sono titolari della contrattazione le OOSS firmatarie del CCNL, congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie o in loro assenza le RSA, sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL .

Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL.

Costituisce oggetto della contrattazione di 2° livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL  e contenuto nelle piattaforme contrattuali integrative.

 

In particolare  alla contrattazione a livello regionale vengono demandate le seguenti materie:

·         interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro ;

·         individuazione di strutture diverse da quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;

·         determinazione dei servizi di reperibilità cosi come previsto dall’art. 68

·         individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 e 23 per l’utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo.                                     

La contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

 

Le erogazioni del 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono.

Laddove non sussistono le condizioni per svolgere il confronto a livello regionale si potrà procedere a livello di istituzione per le materie previste dal presente contratto.

 

Art. 6

Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n°146 e successive modificazioni, le parti individuano in ambito Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo i seguenti servizi  minimi essenziali:

a) prestazioni medico sanitarie  anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;

b) confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.

            Tali servizi  minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere  residenziale  e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.

            Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di istituzione con le OOSS unitamente alle RSU/RSA, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.

Art. 6bis

 

Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della l. 146/90 e successive modificazioni.

Art.7

Ente Bilaterale  Nazionale e Regionale

 

            L’Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall’ANASTE e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

            L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative  volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio-Sanitario-Assistenziale- Educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali. Entro tre mesi dalla data  della firma  del presente  CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l’Ente Bilaterale Nazionale ed al fine di definire compiutamente  le materie  allo stesso demandate nonché  quant’altro necessario. In ogni regione i corrispondenti  livelli delle parti  firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.

Nota a Verbale

Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l’ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.

Lo statuto farà parte integrante del presente  CCNL.

 

 

ART. 10

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap

 

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge  8 marzo 2000 n. 53.

 

Art. 18

Assunzione

 

L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.° 675 e della legge 4 giugno 1968 n.° 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:

a) libretto di lavoro o sostitutivo;

b) documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;

c) numero di codice fiscale;

d) carta d'identità o documento equipollente;

e) titolo di studio o professionale (diploma - certificato di abilitazione - patente, ecc.) in relazione alla qualifica;

f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;

h) certificato di stato di famiglia.

            In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.

Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n.223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti  qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o, operatore tecnico di assistenza, operatore socio sanitario, operatore generico di assistenza, fisioterapista, fisiochinesiterapista, terapista occupazionale, animatore, infermiere professionale, educatore professionale.

Art.19

Periodo di prova

 

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

 1 Livello   30 giorni lavorativi

 2 Livello   45 giorni lavorativi

 3 Livello   60 giorni lavorativi

 4 Livello   60 giorni lavorativi

 5 Livello   60 giorni lavorativi

 6 Livello   60 giorni lavorativi

 7 Livello   60 giorni lavorativi

 8 Livello   60 giorni lavorativi

 9 Livello 180 giorni lavorativi

10 Livello 180 giorni lavorativi

Quadri     180 giorni lavorativi

 

            Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso.

            Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.

            In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto maturati.

Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia o infortunio extralavorativo la lavoratrice o il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso, ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell’assenza.

Art. 20

Assunzione a tempo determinato

 

In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art.1) del presente CCNL, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico, produttive,organizzative o sotitutive di cui al D.Lgs n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi:

a)     esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art.8 bis del DL 29 gennaio 1993 n.17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni;

b)         attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico  per la durata  delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse  le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione;

c)         sostituzione  di lavoratori assenti  per  malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione  del nome del lavoratore  sostituito e la causa della sostituzione;

d)         sostituzione di lavoratori assenti  per ferie.

e)         sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.

La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine  relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%.

Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 5 del presente CCNL.

            Le politiche adottate dall’Azienda circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale e dell’occupazione, di cui all’art. 4 punto c).

L’Azienda assicura l’informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse possibilità di lavoro duraturo degli altri lavoratori.

Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato.

Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure:

a)                   per l’assunzione fino a 6 mesi – 15 giorni

e)                per periodi superiori – 30 giorni

 Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di sette giorni.

Ove la dipendente o il dipendente non abbia dato il preavviso, l'Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.

Art. 21

Contratto di inserimento

 

            Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.

Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato in predette fonti, valgono le norme del presente articolo contrattuale nonché quelle di cui all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, allegato al presente CCNL, o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all’art. 54, comma 1, del D. Lgs n. 276/03.

All’atto dell’assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all’art. 18.

La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale e psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi.

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima non potrà superare i 12 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.                                

Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto diinserimento/reinserimento dovranno essere indicati:

a)    la durata del contratto;

b)   l’eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato dell’art. 19 per lo specifico livello di appartenenza del lavoratore;

b)       l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

c)       la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di due livelli, ai livelli retributivi di cui alle declaratorie dell’art. 33

d)       il progetto individuale di inserimento;

f)   Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, disciplinato come per i dipendenti e le dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella qualifica di riferimento.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

·         la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell’area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;

·         la durata e le modalità della formazione.

La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 16 ore, ripartite fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo e a richiesta ne rilascerà relativo attestato.

Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato nel periodo susseguente.

Il predetto lavoratore non potrà essere escluso dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e alloggio, come previsto all’art. 67 del presente CCNL.

Allo stesso saranno riconosciute tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nella misura indicata dalle disposizioni in materia contenute nel presente CCNL.

Nell’ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e per il calcolo degli scatti di anzianità (art. 57).

Le parti concordano che è possibile procedere a nuove assunzioni mediante contratti di inserimento a condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.

 

Art. 22

Lavoro a tempo parziale

 

            Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto.

Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dal D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni.

Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati.

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il  consenso dell’azienda e del lavoratore, anche nell’ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedure prescritta dall’art. 5 del D.Lgs n. 61/2000.

Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata.

La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, sulla base di norma dei seguenti riferimenti minimi:

1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;

2) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore;

3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale minimo 550 ore

L’Azienda, fino al limite del 8% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:

a)       lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;

b)       lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;

c)       lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70;

d)       lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.

Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l’Azienda valuta l’accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tale ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all’Azienda, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorative acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore che potrà essere assistito  dalla RSA o RSU.

Nelle ipotesi di nuove assunzioni, la disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time è inserita nella lettera di assunzione ed accettata espressamente dal dipendente.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplano tale aspetto, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, fino al raggiungimento del tempo pieno.

L’esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di due giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 18.

Al lavoratore  viene garantita una indennità dell’8% in ragione di ogni ora che viene modificata rispetto alla collocazione originaria indicata nel contratto a tempo parziale

Ad integrazione di quanto previsto dal DLS 276/03, il lavoratore che abbia manifestato il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili può denunciare il relativo patto, per motivi familiari o per esigenze collegate all’instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del patto medesimo.

 

Alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fermo restando il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di otto ore.

Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 36%.

Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell’orario notturno, di cui all’art. 66, sono compensate con le sole maggiorazioni previste da tali titoli.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al D.Lgs n. 61/2000 e successive modifiche.

Ad integrazione di quanto previsto dal DLS 276/03 le parti convengono che il personale part time ai fini dei conteggi previsti dalla legge 300/70 sarà conteggiato pro-testa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Art. 24

Apprendistato

 

            Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.

Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione,professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 276 del 2003.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.

Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL.

Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzare presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda.

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:

a)       livelli 1-2-3-4-5: durata 32 mesi;

b)       livelli 6-7-8-9-10: durata 40 mesi;

I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica.

Il trattamento dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per livello, secondo le percentuali della seguente tabella:

 

 

 

Livelli

1-2-3-4-5

32 mesi

 

Primi 20 mesi

Dal 21° mese

retribuzione

90%

95%

Livelli

6-7-8-9-10

40 mesi

 

Primi 28 mesi

Dal 29° mese

retribuzione

90%

95%

 

 

In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione.

L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/94, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.

L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

L’apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi.

Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.

L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all’art. 22, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.

L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall’art. 36 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale.

La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego.

In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo.

Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente , con la scadenza dei termini di cui al 9° periodo del presente articolo, salva l’ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale.

La disciplina dell’apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l’approvazione delle leggi regionali in materia.

 

Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell’arco del primo biennio di operatività dell’istituto, un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.

Togliere nota in fondo all’art. 24, da sostituire con la seguente.

In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste.

Qualora intervenissero sulle materie indicate e su altri titoli del D.Lgs 276/03 accordi interconfederali le parti si impegnano a incontrarsi entro tre mesi dagli stessi per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

Art. 28

Provvedimenti disciplinari

 

Indicazione dei provvedimenti disciplinari

 

            In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:

- richiamo verbale;

- richiamo scritto;

- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;

- licenziamento.

 

 

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

 

            L'Istituzione non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

           

          Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

           

Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituzione non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

           

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

            Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'UPLMO.

           

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

            Qualora l'Istituzione non provveda, entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

           

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

 

 

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

 

a) Rimprovero verbale

            Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto

            E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.

 

c) Multa

            Vi si incorre per:

-          inosservanza dell'orario di lavoro;

-          assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;

-          inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;

-          irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno;

-          mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo

-          assenza ingiustificata alla visita fiscale.

            L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

           

Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

 d) Sospensione

            Vi si incorre per:

- inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;

- assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;

- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;

 

- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;

 

- insubordinazione verso i superiori;

- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;

- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;

 

-          rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite

-          assenza ingiustificata alla visita fiscale.

-          assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie.

La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

e) Licenziamento

            Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;

- assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;

- inosservanza delle norme mediche per malattia;

- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;

- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;

- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;

- furto nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti;

- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;

- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;

- azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituzione;

-          gravi comportamenti lesivi della dignità della persona

-          irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno, quando il danno arrecato sia ritenuto grave.

     Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

            L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

 

 

Classificazione del personale

Art. 34

Inquadramento del personale

 

Viene istituita una commissione paritetica a livello nazionale con il compito di elaborare una proposta di revisione del sistema classificatorio e di inquadramento del personale.

La commissione dovrà operare nell’ottica dei seguenti obiettivi e presupposti:

  • la legge 328 del 2000 e le conseguenti leggi regionali hanno profondamente cambiato gli assetti formativi di molte professioni operanti nel settore socio – sanitario assistenziale educativo;
  • la revisione delle attuali figure impone la conseguente definizione di nuovi profili professionali per le professionalità di nuova istituzione, a seguito delle intese Stato – Regioni.
  • l’esigenza di riqualificazione e di formazione continua degli operatori.

 

L’insieme di queste caratteristiche richiede un sistema di inquadramento del personale capace di collegare i processi dinamici finalizzandoli all’obiettivo della valorizzazione del lavoro sociale.

 

La commissione dovrà terminare i propri lavori entro e non oltre il maggio 2005 in modo da far sì che la proposta rappresenti presupposto per il confronto a livello di rinnovo del CCNL.

 

 

Art. 36

Orario di lavoro

 

            L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. 

            L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

            L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.

            In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.

 

            I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma.

            Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

           

Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.

           

Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi.

Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs n. 66/2003, si conviene di prendere a riferimento la media delle 8 ore di lavoro notturno nell’arco di 4 settimane lavorative.

 

Riduzione di orario

            Fermo restando il pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a sette giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 45 (quarantacinque) ore, comprensive del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 5 dell'art. 6 del precedente CCNL 20 settembre 1991, si conviene di aggiungere un ulteriore giorno, pari a 6,33 ore, come recupero della festività del 2 giugno reintrodotta tra quelle citate all’art. 38 del presente CCNL in base alla L. n. 336 del 20 novembre 2000, per un totale convenzionale, quindi, di 51 (cinquantuno) ore.

            Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Istituzioni e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.

            L’utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell’ambito del rapporto tra le parti.

 

 

 

 

 

 

Art. 36 bis

Banca Ore

 

Nella Banca Ore verranno accumulate l’accantonamento o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell’anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall’ art. 36, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all’art. 65, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all’art. 38 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito  che andranno detratti dalla Banca-Ore.

Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni  eventuali residui orari rimasti a debito.

 

 

 

 

Occorre rivisitare gli articoli richiamati inserendo il richiamo alla banca ore

 

 

 

 

Art.37

Riposo settimanale  

 

Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive a cui si aggiungono le 11 ore  di riposo giornaliero; tale riposo coincide normalmente con la domenica.

Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art.66.

Per i lavoratori turnisti il cui giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno, il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dal termine dell’ultimo turno di servizio prestato.

 

Art. 38

Festività nazionali e infrasettimanali

 

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Maria SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.

In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all'art. 54.

I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate  sulla base di quanto previsto dall'art. 65 lettera c).

In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all'art. 54.

In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato.

Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 54.

In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva.

Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le Parti, tale giornata potrà essere utilizzata come permesso retribuito.

 Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative  in cui vengono concordate articolazioni basate su una  quantificazione annuale dell’orario di lavoro, che contemplano il monte  ore di riposo di diritto comprensivo delle festività di cui  sopra, le lavoratrici ed i lavoratori  non hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di  riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art.66.

 

Art.39

Ferie

 

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

          Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito.

L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 54.

Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.


 

Art.41
Gravidanza e puerperio
            Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orrario di lavoro.

Per la fruizione di tali permessi le lavoratiric presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario dell’effettuazione degli esami.

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini delle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini delle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Come previsto dalla l. 53/2000 anche il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di non più di sei mesi. L’astensione dal lavoro di entrambi i genitori non può complessivamente  eccedere il limite di dieci mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, nel qual caso il diritto di astensione, per il padre lavoratore, passa a sette mesi ed a undici complessivi per la coppia.
Qualora vi sia un solo genitore, questi si potrà astenere dal lavoro per un periodo massimo di dieci mesi.
In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha 30 giorni di tempo per presentare il certificato attestante la data esatta del parto, al fine di prolungare l’astensione obbligatoria dopo il parto del periodo non goduto prima.
 
            La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
 
            Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
 
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.    
 
            I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto.
            L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione.
            Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, non retribuiti e comunque computati solo agli effetti dell’anzianità di servizio, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta.
 
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio il genitore è tenuto ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25.
Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.
 Le disposizioni del presente articolo riguardanti l’astensione facoltativa, i congedi per malattia del bambino e i riposi giornalieri, trovano applicazione anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
 
Art. 43
Permessi per lutto di famiglia
 
In caso di morte di coniuge o convivente, risultante da atto di famiglia, o parente entro il secondo grado, compete alla lavoratrice e al lavoratore un congedo straordinario retribuito di 3 (tre) giorni.
 
Art. 44 bis
Permessi per eventi e cause particolari
 
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Il lavoratore o la lavoratrice hanno altresì diritto a richiedere, per gravi e documentati  motivi familiari, fra i quali le patologie individuate dal Ministero per la Solidarietà sociale con apposito decreto di concerto con i Ministri della Sanità, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

 

Art. 50

Trattamento economico di malattia

 

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’Istituzione il certificato medico di prima visita entro il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via FAX o posta.

La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000.

La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

b) che siano esibiti dalla lavoratrice  e dal lavoratore regolari certificati medici;

c) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.

 

Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R. e all’indennità sostitutiva del preavviso.

In presenza di malattia, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto, dal 1° gennaio 2000, il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 365° giorno, restando confermato sino ad allora il trattamento economico di cui al CCNL 2 agosto 1995.

Le indennità a carico dell’Istituzione non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui sopra; se l’indennità è corrisposta dall’INPS in misura ridotta l’Istituzione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto assicuratore.

 

 

Art.49

Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

 

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio.

A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.

Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell’anno.

In ogni Unità Operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti  con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi.

Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione.

Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.

 
 
 
Art.49 bis

ECM

 

Oltre a quanto previsto nell’articolo precedente in materia di formazione con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai sensi dell’articolo 16 quater del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Ministero della Salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente.

Il personale che partecipa alla formazione continua è considerato in servizio per tutti gli effetti  contrattuali ed i relativi oneri retributivi sono a carico delle Istituzioni fino ad un massimo di 20 ore, comprese nel pacchetto delle ore previste al comma 2 dell’art. 49.

Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di  gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

 Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale sanitario e comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono  privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali  ove non sia possibile assicurarla a livello interno.

La formazione deve, inoltre, essere coerente  con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.

Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano  che - nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 circa l’acquisizione nel triennio dei crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992.

 

 

Art.55

 

 

Le parti concordano un aumento contrattuale, a far data dal 1/5/2004, la cui erogazione avverrà con il primo mese utile e possibile secondo la seguente tabella (TAB.1):

 

TAB. 1           AUMENTI DAL 1/5/2004

NUOVO MINIMO CONGLOBATO

 

 

 

Quadro

61,36

1.514,36

10° livello

56,82

1.402,19

9° livello

54,55

1.346,11

8° livello

50,98

1.258,05

7° livello

50,50

1.246,20

6° livello

48,87

1.205,99

5° livello

47,16

1.163,82

4° livello

45,00

1.110,53

3° livello

42,86

1.057,81

2° livello

40,05

988,27

1° livello

37,32

920,96

 

 

 

una seconda tranche di aumento salariale, a far data al 1/10/2004, secondo la seguente tabella (TAB. 2):

 

TAB. 2         AUMENTI AL 1/10/2004

NUOVO MINIMO CONGLOBATO

 

 

 

Quadro

34,09

1.548,45

10° livello

31,57

1.433,75

9° livello

30,30

1.376,41

8° livello

28,32

1.286,37

7° livello

28,05

1.274,25

6° livello

27,15

1.233,14

5° livello

26,20

1.190,02

4° livello

25,00

1.135,53

3° livello

23,81

1.081,63

2° livello

22,25

1.010,51

1° livello

20,73

941,69

 

 

 

 

 

 

la terza e ultima tranche, a far data dal 1/10/2005, secondo la seguente tabella (TAB. 3):

 

TAB. 3         AUMENTI AL 1/10/2005

NUOVO MINIMO CONGLOBATO

 

 

 

Quadro

42,27

1.590,73

10° livello

39,14

1.472,90

9° livello

37,58

1.413,99

8° livello

35,12

1.321,49

7° livello

34,79

1.309,04

6° livello

33,66

1.266,80

5° livello

32,49

1.222,51

4° livello

31,00

1.166,53

3° livello

29,53

1.111,16

2° livello

27,59

1.038,10

1° livello

25,71

967,40

 

Le parti concordano inoltre che al personale in forza alla data della firma del presente accordo, verrà corrisposta una Una Tantum a copertura del periodo 1/1/2002 – 31/12/2003.

L’importo dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice Civile, l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale part-time l’importo dell’Una Tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

Le giornate di assenza non retribuite a nessun titolo, non saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

Tale Una Tantum verrà erogata, secondo le seguenti tabelle (TAB. 4 e 5), per il 50% con il pagamento del primo stipendio utile dopo la data della firma, l’ulteriore 50% con lo stipendio di settembre 2004.

 

Una tantum al 31/12/2003 da erogare con il primo stipendio utile dopo la data della firma dell’ipotesi di accordo:

 

 

 

TAB. 4

UNA TANTUM 2002-2003

 

 

Quadro

409,09

10° livello

378,79

9° livello

363,64

8° livello

339,85

7° livello

336,65

6° livello

325,79

5° livello

314,40

4° livello

300,00

3° livello

285,76

2° livello

266,97

1° livello

248,79

 

 

 

 

 

Una tantum al 31/12/2003 da erogare con la mensilità di settembre 2004

 

TAB. 5

UNA TANTUM 2002-2003

 

 

Quadro

409,09

10° livello

378,79

9° livello

363,64

8° livello

339,85

7° livello

336,65

6° livello

325,79

5° livello

314,40

4° livello

300,00

3° livello

285,76

2° livello

266,97

1° livello

248,79

 

 

Si concorda inoltre che al personale in forza alla data della firma del presente accordo verrà corrisposta una Una Tantum a copertura del periodo 1/1/2004 – 30/04/2004, erogata in due tranche con le stesse modalità e tempistica di cui sopra (TAB. 6 e 7).

L’importo dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice Civile, l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale part-time l’importo dell’Una Tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

Le giornate di assenza non retribuite a nessun titolo, non saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

 

Una Tantum 2004 da erogare con la prima mensilità utile

 

TAB. 6                                  

UNA TANTUM 2004

 

 

Quadro

136,21

10° livello

125,96

9° livello

121,10

8° livello

113,07

7° livello

111,99

6° livello

109,67

5° livello

104,74

4° livello

100,00

3° livello

95,26

2° livello

88,73

1° livello

82,93

 

 

 

 

 

Una Tantum da erogare con la mensilità di settembre 2004

 

TAB. 7                                  

UNA TANTUM 2004

 

 

Quadro

136,21

10° livello

125,96

9° livello

121,10

8° livello

113,07

7° livello

111,99

6° livello

109,67

5° livello

104,74

4° livello

100,00

3° livello

95,26

2° livello

88,73

1° livello

82,93

 

 

Le aziende che hanno provveduto ad erogare l’IVC per il periodo 1/1/2002 – 31/12/2003, provvederanno a decurtare l’importo erogato per il 50% dal pagamento dell’Una Tantum riferita al periodo in questione ed erogata con il primo stipendio utile di cui alla tab. 4; l’altro 50% dall’Una Tantum che verrà erogata con la mensilità di settembre 2004 di cui alla tab. 5.

 

Le aziende che hanno provveduto ad erogare l’IVC per il periodo 1/1/2004 – 30/04/2004, provvederanno a decurtare l’importo erogato per il 50% dal pagamento dell’Una Tantum riferita al periodo in questione ed erogata con il primo stipendio utile di cui alla tab. 6; l’altro 50% dall’Una Tantum che verrà erogata con la mensilità di settembre 2004 di cui alla tab. 7.

 

Le erogazioni delle Una Tantum summenzionate vanno effettuate nei confronti dei dipendenti in servizio in azienda alla firma del presente accordo.

Per tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1/1/2002 le Una Tantum di cui alle tab. 4-5-6-7 varranno riconosciute pro rata ai rispettivi periodi di riferimento previsti dalle richiamate tabelle.

 

Con il mese di maggio 2004 l’IVC non dovrà più essere erogata.

 

 

Le tabelle di cui sopra sono articolate in termini semplificativi, in sede di stesura si procederà al loro accorpamento.

 

 

 

 

Nuovo articolo: revidenza complementare

Le parti convengono, in relazione alle normative legislative in materia di previdenza complementare, di incontrarsi entro il 30/7/2005, al fine di individuare un fondo di previdenza complementare già autorizzato all’esercizio dalla COVIP, a cui potranno aderire i lavoratori a cui viene applicato il CCNL ANASTE.

 

 

 

 

 

Le OO.SS. provvederanno a sciogliere la riserva dopo aver effettuato la consultazione dei lavoratori entro il 10 luglio 2004.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

ANASTE                                                                     F.P. CGIL

                        

 

 

 

                                                                                  FISASCAT CISL

 

 

 

                                                                                   UILTUCS UIL

 

 

 

 

                                                                                  UIL FPL