CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E
DI INSERIMENTO LAVORATIVO
CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Verbale di accordo
ANCST-LEGACOOP,
Federsolidarietà-Confcooperative, AGCI Solidarietà e Funzione Pubblica-CGIL,
F.P.S.-CISL, FISASCAT-CISL, UIL FPL hanno raggiunto, in data odierna, l’intesa
sull’allegata ipotesi di rinnovo contenente le modifiche del CCNL 8/06/00 per
le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo- Cooperative Sociali.
Le
parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo
che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione
dei lavoratori.
Roma,26
maggio 2004
p.ANCST-LEGACOOP p.Funzione Pubblica-CGIL
p.FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE p.FISASCAT-CISL
p.AGCI-SOLIDARIETA’ p.F.P.S.-CISL
p.UIL-FPL
CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l’accordo di rinnovo del
CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, sottoscritto in data odierna, si è proceduto al recupero del
differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferito al
biennio 2000/2001, nonché all’erogazione di quanto spettante in relazione
all’inflazione reale verificatasi nel biennio 2002/2003. Le parti, inoltre, si
danno reciprocamente atto che con lo stesso accordo odierno di rinnovo del CCNL
si sono presi a riferimento per il biennio 2004/2005 i seguenti tassi di inflazione,indice FOI,: 1,7% per l’anno 2004 e 1,5% per
l’anno 2005.
In considerazione della dinamica
di scostamento fra il tasso di inflazione programmata per il 2004 e
l'inflazione tendenziale in essere alla data di stipula dell'accordo di rinnovo
economico del CCNL, si è proceduto ad una ulteriore rivalutazione dei minimi
contrattuali conglobati mensili a regime pari allo 0,7%. Tale incremento
percentuale è inteso quale anticipo sul recupero del differenziale fra
inflazione reale e inflazione programmata riferito al biennio 2004/2005.
Roma, 26
maggio 2004
p.ANCST-LEGACOOP p.Funzione Pubblica-CGIL
p.FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE p.FISASCAT-CISL
p.AGCI-SOLIDARIETA’ p.F.P.S.-CISL
p.UIL-FPL
In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal
Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale
del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli:
nazionale e territoriale.
1.
Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti.
Il
CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto
anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche
che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di
precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di
contrattazione integrativa.
Per
quanto concerne gli effetti economici da esso
prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come
obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel
determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle
sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia
del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali,
della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della
competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo.
Le
procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
-
disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a
mezzo raccomandata a.r.;
-
invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a
mezzo raccomandata a.r.;
-
inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della
piattaforma.
Nel
mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il
negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese
successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel
caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma
1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente
ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
Ove
tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza
contrattuale di cui alla lett. c. del presente
articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte
datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se
responsabili sono le OO.SS. dei lavoratori.
In
caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende
prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale.
A
decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza
del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della
piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia
intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità
di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione,
da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall'inizio
del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso
d'inflazione programmato.
2.
Il Contratto Territoriale
Le parti si danno reciprocamente atto che il
contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di
omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del
mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di livello
provinciale o subregionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi.
Il contratto territoriale riguarda materie ed
istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale
contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto
delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha
competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale.
In
conseguenza di ciò le materie di competenza del
Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
a)
definizione delle modalità atte a permettere l’accesso
delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’ art.69;
b)
utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per
ragioni di servizio (art.46);
c)
attività di soggiorno (art.82);
d)
inquadramento profili professionali non specificatamente
indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui
all’art.47, garantendo la coerenza con lo stesso;
e)
Elemento Retributivo Territoriale.
L’Elemento
Retributivo Territoriale è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle
imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro
dato denotante la competitività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti.
Pertanto al fine della definizione di tale elemento
territoriale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o
alcuni dei seguenti indicatori determinati nella loro dimensione regionale e
valutati anche alla luce di eventuali specificità territoriali, rilevati dai
corrispondenti Osservatori Regionali:
1)differenza
media percentuale tra le basi d’asta e l’incremento determinato dal CCNL;
2)rapporto
fatturato/occupato, tenendo conto delle dinamiche
occupazionali;
3)rapporto
fatturato/costo del lavoro;
4)tempi
medi di pagamento da parte della committenza;
5)
durata media degli appalti;
6)
gamma di tipologie di servizio offerte e di professionalità impiegate;
7)
eventuali ulteriori indicatori potranno essere definiti
nel confronto regionale di cui di seguito nel presente articolo.
L’erogazione
dell’Elemento Retributivo Territoriale avrà, quindi, le caratteristiche di non
determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto
incerta nella corresponsione e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione
del particolare regime contributivo di cui all’art. 2 della legge 23 maggio
1997 n.135 e successive integrazioni.
Lo
stesso Elemento Retributivo Territoriale sarà ad ogni effetto di competenza
dell’anno di erogazione, poiché la correlazione ai
risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per
la corresponsione e l’ammontare.
La
titolarità del contratto territoriale è delle rispettive
rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del presente contratto.
Le
piattaforme rivendicative per la contrattazione di secondo livello,ai sensi del presente rinnovo contrattuale, saranno
predisposte e fatte pervenire dalle Organizzazioni Sindacali titolari alle
rispettive rappresentanze delle Associazioni Cooperative non prima del 1
gennaio 2005.
Il
contratto territoriale non potrà produrre effetti economici anteriori a tale
data.
Entro
il 1 novembre 2004, ove non si sia già provveduto, a livello regionale, in appositi incontri tra le OO.SS. e
le Associazioni Cooperative si procederà alla definizione degli ambiti
territoriali per i quali verranno predisposte le piattaforme rivendicative.
Nell’ambito
degli stessi incontri potranno essere concordati ulteriori
indicatori, oltre quelli già indicati ai punti da 1 a 6, atti a favorire la
definizione dell’Elemento Retributivo Territoriale.
Nel
caso di decisione di ambito provinciale e/o subregionale
per la predisposizione delle piattaforme, verranno previsti modi e strumenti
per un coordinamento regionale delle varie fasi negoziali.
L’impegno
comune delle parti è che il confronto sulle piattaforme rivendicative e la
conclusione dello stesso, si realizzi nei tempi più celeri possibili,
garantendo per i primi 60 gg. dalla presentazione, che le parti non assumeranno
iniziative unilaterali ne’ procederanno ad azioni
dirette.
Qualora
si creassero nel confronto condizioni di non
realizzazione degli Accordi le parti congiuntamente possono richiedere la
mediazione da parte rispettivamente della struttura nazionale per le
contrattazioni regionali e delle strutture regionali per contrattazioni
provinciali o subregionali.
Il
contratto di secondo livello avrà durata quadriennale e si intenderà
tacitamente rinnovato qualora non sia disdettato almeno due mesi prima della
sua scadenza.
Il
contratto di secondo livello può prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti dell’accordo stesso da
affidare agli Osservatori competenti.
Le
parti ribadiscono infine che le condizioni di
trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun territorio
sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente Contratto e dai contratti
di secondo livello vigenti per lo stesso territorio, salvo quanto previsto
dall’art.76.
Le
OO.SS. nel caso di decisione di ambito di
contrattazione di secondo livello, provinciale e/o sub-regionale, per la
predisposizione delle piattaforme, si impegnano a presentarle in tutta la
realtà regionale.
In
caso di mancato rispetto del precedente impegno da parte delle OO.SS., le Associazioni cooperative assumeranno un orientamento
teso a favorire omogeneità territoriale.
Art. 11 - Norme di garanzia del funzionamento dei
servizi essenziali.
In
attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e
dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:
-
le prestazioni medico sanitarie, l'igiene,
l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione,
distribuzione e somministrazione del vitto a:
-
persone non autosufficienti;
-
minori;
-
soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza
domiciliare.
Nell'ambito
dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente garantiti.
Al
fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno
individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali
sopra individuati.
A
livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di
servizio cui applicare la normativa del presente articolo.
Nota a verbale:
Le parti si impegnano,
entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione
del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
Art. 24 - Documenti di lavoro.
Nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dalla legge 4
giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni,all'atto
dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i
seguenti documenti:
-
scheda anagrafica e professionale (in sostituzione
libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento);
-
stato di famiglia;
-
residenza anagrafica;
-
libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
-
fotocopia di codice fiscale;
-
fotocopia documento di riconoscimento valido;
-
certificato di iscrizione all'albo/ordine
professionale (se obbligatorio);
-
eventuale libretto di pensione;
-
certificato che attesta il grado di istruzione e di
qualifica.
E’ ammesso l’autocertificazione per i documenti ove
previsto da norme di legge.
La
lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni
variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
Il rapporto di lavoro a
tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ha la funzione di:
·
favorire la flessibilità della prestazione di
lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze
assistenziali ed educative dell’utenza in genere;
·
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali
delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della
cooperativa.
Il contratto di lavoro a
tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme :
-
di tipo
orizzontale,
-
di tipo verticale,
-
di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti
fattispecie. Ai soli lavoratori ai quali sia stata
erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa
contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari
all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità.
Il rapporto a tempo
parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della
volontarietà di entrambe le parti.
Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue:
-
le modalità per l’informazione e per la
formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta
saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui
all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e
di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e
modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione
delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle
procedure e della loro definizione dovrà
essere concluso entro dieci giorni.
Le imprese, altresì,
procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno.
Inoltre il rapporto di
lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A) Nel contratto
individuale di assunzione dovranno essere specificati:
·
l’eventuale periodo di prova;
·
ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000, la
durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario,
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;
·
la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra
le parti in misura non inferiore a:
1)
12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale;
2)
52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario mensile;
3)
624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario annuale
I contratti individuali
già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque
da ritenersi validi.
E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità
sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari
complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La
presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste
paritetici.
Qualora non sia
possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica
ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è
possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore
ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito
territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva
od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei
servizi.
Nel caso in cui la
lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito
del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo
spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al
lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15
sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Nei casi di
disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con
le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale
a tempo parziale. In tale ambito
di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle
ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto
di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi
nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai
sensi dell’art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con
contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di
lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non
costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato
motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella
misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione
lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare
potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50%
delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle
recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata
convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000٭ pari al
27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui
all’art.74. Pertanto le ore supplementari recuperate non incideranno su
alcun istituto differito derivante da legge o da contratto. Sulle ore di lavoro
supplementare non maturano ratei di ferie, permessi e tredicesima,TFR ed ogni altro elemento differito della retribuzione, i
quali rientrano nella percentuale di maggiorazione del 27%.
Il
lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in
relazione alle seguenti causali obiettive:
-
garantire la continuità delle prestazioni
all’utenza;
-
punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
-
per sostituzione di assenze con diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento
di prestazioni lavorative straordinarie secondo la
disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
٭ e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge
e contrattuali,
D) Ai
sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs
n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso
espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito
patto scritto,occasione nella quale è
possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA
da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto
orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in
caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con
riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale
misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra
prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del
lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia
prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione
temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario
mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione
del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui
sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad
una maggiorazione del 2% per le sole giornate
nelle quali si sia effettuata la prestazione
lavorativa con variazione di
collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le
ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite,con apposito patto similmente a quanto
previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione
in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della
prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel
mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile
derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2%
sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra.
Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una
maggiorazione del 2% per le sole giornate
nelle quali si sia effettuata la prestazione
lavorativa con variazione. Ai fini del
computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto
individuale per ogni giornata interessata.
In caso
di aumento della prestazione nelle giornate nelle
quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le
clausole flessibili di cui alla lettera D).
Durante
il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il
lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma
scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni1. gravi esigenze di carattere
familiare; 2. esigenze di tutela della salute
certificate dal competente servizio sanitario pubblico; 3. necessità
di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; 4.attività di
studio e formazione di cui all’art. 68 e art. 69 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente
incompatibili con quanto concordato nel patto citato.
E’ data
comunque facoltà al lavoratore di concordare con il
datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o
elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale
sussistano le cause indicate nella prima parte
F) La
retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 69.74.
L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale
e le sue modalità di attuazione saranno argomento di
informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo
per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Le novità
introdotte nel presente articolo rispetto all’art. 26
del CCNL 8/6/2000 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla
firma del presente contratto.
Le parti, dandosi
reciprocamente atto che il presente articolo viene
definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a
tempo parziale definite con il Dlgs 61/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni
al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata
regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.
Per
l'assunzione di personale con CFL si fa riferimento all'accordo
interconfederale del 5.10.95 intercorso in materia.
In riferimento a quanto previsto nella apposita
tabella allegata a tale accordo, concernente i livelli da escludersi e
l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate, in considerazione
dei contenuti del presente CCNL, la sezione relativa risulta così modificata:
-
professionalità da escludersi: quelle relative ai
livelli 1°, 2°, 3°;
-
professionalità intermedie: quelle relative ai livelli
4°, 5°;
-
professionalità elevate: quelle relative ai livelli
6°, 7°, 8°, 9°, 10°.
Nota
a verbale:
il presente articolo mantiene i propri effetti
secondo le condizioni previste dall’accordo interconfederale in materia
sottoscritto il 23 ottobre 2003
per quanto riguarda la normativa sul contratto di
inserimento prevista dalla dlgs.276/03 art.54, si fa riferimento all’accordo
interconfederale del 11 febbraio 2004, che si allega.
Per l’assunzione di personale con contratto di
lavoro temporaneo le parti recepiscono i contenuti
dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa
parte integrante del presente CCNL.
Le parti si impegnano a
definire nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite modifiche in
applicazione di quanto previsto dall’art. 20 della dlgs.276/03.
ART.38-CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
ART.39 ARBITRATO
Le
parti convengono di cancellare le due dichiarazioni a verbale.
COMMISSIONE STUDIO PER
CLASSIFICAZIONE: (da inserire in coda
art.47)
La capacità e la
responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che
assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo e dell’inserimento lavorativo, necessitano
di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le
esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con
quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
In un
contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione
dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i
rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di
inquadramento del personale.
La
richiesta disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle
mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove
conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse situazioni lavorative,
potranno rivelarsi elementi positivi
anche in relazione allo sviluppo professionale.
Le
parti convengono di costituire una commissione
paritetica nazionale che abbia il compito di:
Tale commissione dovrà
essere composta da 12 componenti, si insedierà entro
il 30 giugno 2004 e riferirà alle delegazioni trattanti con cadenza
quadrimestrale sull’andamento dei lavori e dei risultati conseguiti anche al
fine di fornire elementi utili ed approfondimenti in vista del prossimo rinnovo
contrattuale.
L'orario
settimanale ordinario di
lavoro è stabilito
in 38 ore settimanali.
L'articolazione
degli orari di lavoro risponde alle
esigenze funzionali dei servizi
stabilite dalla direzione aziendale.
L'orario
normale di lavoro
nel corso della
settimana lavorativa è distribuito
in modo da concedere in ogni caso alla
lavoratrice e al lavoratore
1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale
in turno il riposo settimanale è successivo alla
giornata di smonto turno . Qualora in
detta giornata venga richiesta
la prestazione lavorativa,
la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto
a godere di
un riposo compensativo in
un altro giorno feriale
della settimana e,
comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente
contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4,
del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del
calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8
mesi.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda
che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le
esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di
informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del
presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle
24 ore.
Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali
dove siano in atto orari ordinari settimanali di
lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli
esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime
38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in
forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove
l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei
permessi individuali retribuiti.
Pertanto,
in entrambi i
casi, la fruizione dei
suddetti permessi
retribuiti non incide
sul computo della retribuzione
mensile e sul relativo
divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
1)
Lavoro notturno ordinario
Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle
ore 22.00 alle ore 06.00.
Per tale lavoro è prevista una indennità
di € 10,33 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte,
di € 5,16 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A
decorrere dall’ 1/1/20041 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a €
12,39 e a € 6,20. Fino alle due ore per notte non è dovuta
l’indennità di cui al presente articolo.
La presente indennità non è
dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità
di cui all'art.55.
Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza
e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge
esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una
maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
Applicazione del decreto legislativo 66/03
E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali
di cui al Dlgs 66/03,
quello effettivamente prestato per un
periodo di almeno sette ore consecutive in un arco
di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in
relazione alla ipotesi formulata all’art.
1, lett. d), del citato decreto legislativo.
Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è
considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario
giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di
lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè
per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00
e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato
è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione
della qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro
notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti
inferiori alle 5 al mese.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda
che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle
24 ore.
Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento
dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di
inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche
e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore
possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare
soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno
definite all’esame delle competenti RSU o in loro mancanza alle OO.SS.
territoriali.
Ai lavoratori notturni viene
concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro
sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli
stessi permessi potranno essere
sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
Art. 62 - Tutela della maternità.
Per la
tutela fisica ed
economica delle lavoratrici
madri si fa riferimento alle norme di legge.
A
decorrere dal 31/12/2001 la impresa cooperativa
provvederà, ad integrare il trattamento
assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di
astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale
retribuzione.
Le
parti concordano di istituire una commissione paritetica che, in relazione alla astensione obbligatoria per la maternità,
con riguardo ai diversi livelli di salario convenzionale presenti sui territori, determini l’incidenza
percentuale dei costi che deriva dalla suddetta integrazione del trattamento
assistenziale stesso.
Dichiarazione
congiunta:
le parti ritengono particolarmente importante e
qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui
congedi parentali
Art. 75 - Minimi contrattuali conglobati mensili.
Il minimo contrattuale
conglobato, relativo a ciascun livello verrà
incrementato ai seguenti valori:
- a decorrere dal 01/01/2004
|
Livello |
EURO |
|
1° |
944,29 |
|
2° |
953,00 |
|
3° |
997,41 |
|
4° |
1072,69 |
|
5° |
1137,43 |
|
6° |
1199,84 |
|
7° |
1277,29 |
|
8° |
1378,64 |
|
9° |
1522,66 |
|
10° |
1738,94 |
Livello
|
EURO
|
|
1° |
976,21 |
|
2° |
985,22 |
|
3° |
1031,12 |
|
4° |
1108,95 |
|
5° |
1175,88 |
|
6° |
1240,40 |
|
7° |
1320,47 |
|
8° |
1425,24 |
|
9° |
1574,13 |
|
10° |
1797,72 |
Livello
|
EURO
|
|
1° |
1008,13 |
|
2° |
1017,44 |
|
3° |
1064,84 |
|
4° |
1145,21 |
|
5° |
1214,33 |
|
6° |
1280,96 |
|
7° |
1363,65 |
|
8° |
1471,85 |
|
9° |
1625,61 |
|
10° |
1856,51 |
NUOVO
TESTO
Ai lavoratori in servizio al momento della firma
del CCNL, a copertura del periodo 2002/2003, verrà
corrisposta un importo forfetario secondo la seguente tabella:
LIVELLO UNA
TANTUM IMPORTO
FORFETARIO
1° €.
385,67
2° €.
389,22
3° €.
407,38
4° €.
438,09
5° €.
464,53
6° €.
490,04
7° €.
521,68
8° €.
563,13
9° €.
621,93
10° €.
710,19
Da tale importo sarà detratta l’indennità di
vacanza contrattuale erogata nel periodo.
Il rimanente importo, che si intende
comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali,
sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio effettivamente
prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003
nonché all’ orario di lavoro individuato nella lettera d’incarico.
Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni
sono considerate mese intero; frazioni inferiori sono considerate nulle.
Gli importi di cui sopra saranno erogati in quote
mensili uguali a far tempo dalla di stipula del
contratto sino al 31/10/2005.
Resta inteso che, qualora il dipendente che ha
maturato il diritto dovesse cessare dal servizio,
l’azienda è obbligata alla corresponsione delle quote mensili non ancora
erogate al 31/10/05, in un'unica soluzione, contestualmente alla liquidazione delle
altre spettanze.
Al fine di estendere il livello
di applicazione del presente contratto, nella
consapevolezza che tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate
condizioni di competitività delle imprese cooperative ed a salvaguardare i
livelli occupazionali, le parti regionali o, su loro delega, le parti
provinciali possono definire programmi di graduale riallineamento dei
trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli
previsti dal presente CCNL.
Detti programmi possono essere definiti per
l’intero territorio regionale e/o per territori subregionali o provinciali e
devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le
sedi Territoriali dell’INPS e dell’INAIL.
Le aziende che rientrano nella fattispecie
aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito
verbale di accettazione.
I programmi di
gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi
oltre il 31/12/2006.
Eventuali accordi che interessino
il 2006 non vanno intesi come implicito ed automatico slittamento degli effetti
economici dei successivi rinnovi contrattuali.
Le parti firmatarie del
presente CCNL a livello regionale in appositi incontri
verificano e certificano le condizioni territoriali di necessità dei succitati
accordi di gradualità in base ad uno dei seguenti requisiti:
·
Applicazione globale
intervenuta nel 2002 del trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno
2000;
·
Carenza di
applicazione globale del trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno 2000
alla data della succitata verificata tra le parti.
Entro tre mesi dall’espletamento della succitata verifica
gli accordi di gradualità saranno definiti tra le parti firmatarie del
presente CCNL.
Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti
intermedi di verifica e/o di aggiornamento degli
accordi in questione.
Le parti ribadiscono,
quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi
effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal
presente contratto, e da eventuali accordi integrativi territoriali esistenti.
Entro tre mesi prima della data di riallineamento
definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le parti competenti
possono valutare specifici ulteriori interventi di
riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente
motivati.
Dell’intero processo di definizione degli accordi
di gradualità le parti competenti informano le parti nazionali che possono, su richiesta fornire adeguata assistenza.
In caso di mancata definizione dei citati accordi
di gradualità e se risultano sussistere le esigenze,
le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento
delle procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi
accordi.
Con periodicità semestrale e con l’assistenza della
specifica sezione settoriale dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art.9 le
parti nazionali procederanno a un esame congiunto
sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di
concordare, se del caso , appositi interventi.
SALARIO CONVENZIONALE
Le
parti
PREMESSO CHE
-
sono tuttora vigenti regimi di salario convenzionale per il settore in alcune
aree del paese;
-l’articolo
4 della legge 142/01 ha previsto – limitatamente alla disciplina di cui al DPR
602/70- il superamento del corrispondente regime, seppure attraverso un
percorso graduale attuato con il decreto legislativo 423/01
CONSIDERATO CHE:
il percorso individuato per la disciplina di cui al
D.P.R. 602/70 risulta un riferimento opportuno anche per i regimi dei salari
convenzionali del settore
concordano di insediare, entro il 30 giugno 2004, una
Commissione di lavoro paritetica che abbia il compito di:
Le parti si impegnano a
presentare successivamente tali documenti congiuntamente elaborati al
competente Ministero, per l’emanazione dei provvedimenti in merito.
Le
OO.SS. provvederanno a sciogliere la riserva dopo aver
effettuato la consultazione dei lavoratori entro il 10 luglio 2004.
Letto
confermato e sottoscritto
Roma
26 maggio 2004
p.ANCST-LEGACOOP p.Funzione Pubblica-CGIL
p.FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE p.FISASCAT-CISL
p.AGCI-SOLIDARIETA’ p.F.P.S.-CISL
p.UIL-FPL