Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per le lavoratrici ed i lavoratori
dipendenti dalle Strutture Associative
ANFFAS ONLUS
2002-2005
Oggi, 3
agosto 2004 a Roma tra:
ANFFAS Onlus
Associazione Nazionale
Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
Cod. Fisc.
80035790585 P.I. 05812451002
nella persona del
Presidente Nazionale - sig. Roberto Speziale
con l’assistenza dei
componenti la commissione tecnica:
AVV. Fatima Muoio
sig.ra Marika Bovone
Sig. Giandario Storace
E
la FP CGIL
nelle persone di
Dario Canali
Mauro ponziani
la CISL FPS
nelle persone di
Daniela Volpato
Luigi Gentili
la UIL FPL
nelle persone di
Carlo Fiordaliso
Franco Lo Grasso
Violetta Scalco
Siriano Fornesi
si è giunti alla stipula del presente accordo di rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO relativo al
periodo 01.01.2002-31.12.2005, per le lavoratrici ed i lavoratori
dipendenti dalle autonome Strutture Associative appartenenti alla unitaria Struttura
Associativa ANFFAS ONLUS
PREMESSA
ANFFAS Onlus, con
l’approvazione della modifica statutaria in data 25/26 novembre 2000, ha
riorganizzato la propria attività su un modello associativo di tipo federale
superando la tradizionale struttura con
unica personalità giuridica. Pertanto si è realizzata piena autonomia giuridica
oltre che patrimoniale e gestionale delle
realtà locali Anffas.
Anffas Onlus ha, quindi,
modificato la propria fisionomia associativa passando da una struttura la cui
base sociale era rappresentata da soci persone-fisiche e con una articolazione territoriale che si
configurava in circa 200 sezioni, nonché in 13 comitati regionali, ad una
struttura la cui base sociale è
rappresentata dalle Associazioni locali socie.
Si è, inoltre, prevista la
costituzione di organismi regionali rappresentativi delle associazioni socie
nonché la possibilità di concedere il marchio ANFFAS ad altri autonomi enti di
gestione con fini e scopi analoghi a quelli di ANFFAS Onlus.
A seguito dell’intervenuta
modifica statutaria sono da ritenersi, quindi, parte dell’unitaria Struttura
Associativa:
- ANFFAS Onlus
- Associazioni locali socie di
ANFFAS Onlus
- Associazioni regionali o
coordinamenti riconosciuti da ANFFAS Onlus
- Autonomi Enti di gestione a
marchio ANFFAS Onlus e loro consorzi
di seguito
denominate “Strutture Associative”.
Ciascuna Struttura
Associativa locale potrà essere costituita da una o più unità produttive con
ciò intendendo - conformemente alla nozione generale di cui all’art. 13 della
legge n. 300/70 - ogni articolazione autonoma della Struttura Associativa
avente, sotto il profilo funzionale, idoneità ad esplicare in tutto o in parte
l’attività di produzione di servizi della Struttura Associativa della quale è
una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e
amministrativa.
Premesso quanto precede, ANFFAS Onlus, Associazione
Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali e le OO.SS. FP CGIL,
CISL FPS, UIL FPL, confermano che il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro concorre anche, a qualificare
il rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato sociale ed
associazionistico in tema di gestione dei servizi sanitari, sociali,
socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi nonché di ogni
altra attività, che le Strutture Associative espletano nel rispetto dei fini
statutari.
Sottolineano, inoltre, la necessità di perseguire
un'adeguata integrazione ed omogeneità tra i diversi soggetti del settore
collocati all'interno di un quadro di programmazione generale definita dal
soggetto pubblico.
Ciò comporta la valorizzazione e qualificazione delle
risorse disponibili attraverso una
relazione corretta tra i bisogni ed i diritti dell'utenza, l'assetto dei
servizi, il trattamento complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori anche
privilegiando l’assunzione del personale a tempo indeterminato.
In coerenza con ciò, il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro diviene per ANFFAS Onlus e le OO.SS. FP CGIL, CISL FPS, UIL
FPL anche uno strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai
fini della ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto
potrà coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche
autonomie. Le parti ritengono, infatti, necessario consentire la gestione dei
servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di offrire
qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite
dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.
In tale contesto ANFFAS Onlus inquadra la scelta di
dotarsi di una carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità.
Pertanto ANFFAS
Onlus e le OO.SS. FP CGIL, CISL FPS, UIL FPL si sentono impegnate in direzione
di un processo di rinnovo contrattuale, che coincidendo con la prima grande
riforma del settore stesso, resa possibile dall’applicazione della legge n.
328/2000 e delle connesse potenzialità,
coinvolga tutte le diverse realtà operanti nell’erogazione dei servizi che
assumono una forte centralità nella gestione delle politiche sociali ed
assistenziali, in un processo di sussidiarietà con il servizio pubblico.
Il quadro normativo di riferimento ha introdotto,
infatti, elementi innovativi, capaci di
realizzare percorsi assistenziali improntati al massimo della umanizzazione,
della accettabilità, della efficacia e della efficienza.
In esso si evidenzia il ruolo centrale delle Regioni cui
spetta, tra l’altro, la definizione delle politiche tariffarie e, dei Comuni e
delle ASL, cui anche compete accreditare
le strutture abilitate ad erogare i servizi.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro infatti, può
offrire uno strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per la
definizione delle tariffe e degli accreditamenti ed intende anche introdurre strumenti di interventi paritetici
per monitorare il settore, seguirne lo
sviluppo ed assumere le iniziative formative e di riqualificazione, utili a
sostenere il livello qualitativo delle prestazioni.
La realizzazione di questo risultato implica un continuo
confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione
di un osservatorio nazionale e di
osservatori regionali del settore che coinvolgano tutte le associazioni
datoriali e sindacali al fine di realizzare gli obiettivi di una normativa
omogenea per tutti i servizi alla persona.
In tale contesto e, con questo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, le parti, nel regolare le relazioni di lavoro dell’intera
comunità associativa, assumono, come prioritario, l’impegno di collegare il
complesso e articolato universo dei servizi alla persona a regole e
comportamenti capaci di affermare tanto la progettualità aziendale quanto la
valorizzazione delle esperienze professionali.
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
ART.
1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica a tutto il personale
dipendente dalla singola struttura, parte dell’unitaria Struttura
Associativa Anffas Onlus, come identificata in premessa, ed operante nel campo
dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali,
socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le Strutture
Associative espletano nel rispetto dei fini statutari.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Per quanto non previsto dal
presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento
alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato,
nonché dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i
lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti,
emanate dalle Strutture Associative, purché non siano in contrasto con il
presente CCNL e/o con le norme di legge.
DECORRENZA E
DURATA
Il presente contratto
decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2005 per la parte
normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica
relativa al primo biennio e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte
economica relativa al secondo biennio.
Almeno tre mesi prima delle
rispettive scadenze, se da una delle parti non venga data disdetta con lettera
raccomandata r.r., il contratto si intenderà rinnovato automaticamente per un anno e così di anno in anno.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata
tre mesi prima della scadenza per consentire l’apertura delle trattative in
tempo utile.
Durante tale periodo e per
il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumeranno iniziative unilaterali né promuoveranno azioni conflittuali.
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto, a condizione
che lo stesso sia stato disdettato nei termini di cui sopra, alle lavoratrici e
ai lavoratori dipendenti sarà corrisposta l’indennità di vacanza
contrattuale nel rispetto della vigente
normativa.
L’indennità di vacanza contrattuale è riassorbita negli aumenti contrattuali definiti.
ART. 4
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del presente
contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine,
correlate ed inscindibili tra loro.
Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce l'unico contratto in vigore tra le
parti e per tutti i soggetti destinatari di cui all’art. 1.
Sono conservate, ad
esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per le lavoratrici ed i
lavoratori in forza alla data di prima decorrenza del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS. Come tali sono da intendersi quelle
risultanti, rispettivamente nell'ambito
del trattamento normativo ed in quello del trattamento economico, dall’applicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro ANFFAS stipulato in data 2 giugno 1995 e successivi accordi
da esso derivati.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 6
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla
più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di
strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro
e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti
contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a
tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una
parte normativa ed una parte
economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa
sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti convengono, inoltre, circa la
necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla
determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi
di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità
dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si
sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, su richiesta di
una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del
settore;
- verificare i programmi ed i
progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti
occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di
applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- promuovere iniziative, anche
volte alla Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire la crescita e la
qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata
utilizzazione delle risorse disponibili.
B) LIVELLO REGIONALE
Annualmente, su richiesta di
una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del
settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi
ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune
iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei
reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o
accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro ;
- verificare i programmi ed i
progetti di sviluppo;
- assumere le opportune
iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano
attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale, compresa l’ECM, per il personale delle realtà
interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai
fini della destinazione di eventuali risorse.
C) LIVELLO LOCALE
Le singole Strutture Associative locali
garantiranno, ai titolari della contrattazione di secondo livello di cui
all’art. 7, informazione e consultazione sulle seguenti materie:
-
organizzazione
del lavoro, funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o
di convenzione od accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi
di sviluppo;
-
trasferimento
di azienda;
-
avvio
della procedure di licenziamento collettivo e di mobilità;
e quant'altro espressamente demandato dal
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ART. 7
CONTRATTAZIONE
La contrattazione di cui al presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si suddivide in due livelli:
1^) Nazionale
2^) Strutture Associative.
Sono titolari della
contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sono
titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. congiuntamente ai
sindacati territoriali che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e, per la parte datoriale, le rispettive Strutture
Associative per le materie di propria
competenza. In caso di mancata costituzione delle R.S.U. sono titolari della
contrattazione le R.S.A.
Costituiscono oggetto della
contrattazione a livello nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in particolare:
- validità, rinnovo ed ambito
di applicazione del contratto
- relazioni sindacali
- diritti sindacali
- definizione del regolamento
per la garanzia dei livelli minimi essenziali in caso di sciopero
- attivazione e risoluzione
del rapporto di lavoro
- norme comportamentali e
disciplinari
- ordinamento professionale
- orario di lavoro
- permessi, aspettative e
congedi
- trattamento economico
tabellare.
Costituisce oggetto della
contrattazione secondo livello, quanto espressamente demandato dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, ai sensi dell’accordo 23 luglio
1993, da eventuali piani relativi ad
innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei
servizi finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di
risposta alle esigenze dell'utenza.
Accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento
dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento
di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di
contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti
e di tali obiettivi.
L’ elemento retributivo di
cui al precedente capoverso:
- avrà quindi le
caratteristiche di non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto
incerta nella corresponsione e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione
del particolare regime contributivo di cui all’art. 2 della legge 23 maggio 1997 n.135 e successive
integrazioni;
- sarà ad ogni effetto di
competenza dell’anno di erogazione, poiché la correlazione ai risultati
conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per la
corresponsione e l’ammontare.
In particolare, al secondo
livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
a livello
regionale:
- criteri per la definizione
dei livelli minimi essenziali nell’ambito del regolamento di cui al successivo
art. 8
- elaborazione piani di
formazione e aggiornamento del personale dipendente
- istituzione dei Comitati per
le Pari opportunità
- criteri per la realizzazione
di progetti obiettivi.
a livello aziendale:
- modalità e criteri per i
passaggi all’interno di ciascuna categoria in applicazione dell’art. 43
- interventi per il miglioramento
della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo
di lavoro
-
criteri
disciplinanti le attività di soggiorno e ricoveri terapeutici
- modalità per lo svolgimento
delle assemblee nei luoghi di lavoro
- criteri per l’accesso a
corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per
l’esercizio del diritto allo studio
- contingenti di personale per
la garanzia dei servizi minimi essenziali
- criteri per attuazione di
progetti obiettivi
-
criteri
per l’espletamento dell’attività di volontariato
- utilizzo complessivo del
lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione
- ogni altra materia
espressamente demandata dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ART. 8
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 come modificata ed
integrata dalla legge n. 83/2000, le
parti riconoscono che le strutture Anffas rientrano nella sfera di applicazione
della stessa quali erogatrici di servizi essenziali indispensabili alla
comunità.
Al fine di una corretta applicazione
delle norme di cui sopra, si fa espresso riferimento al regolamento per la
definizione dei servizi minimi in caso di sciopero e nel rispetto della procedura
di cui agli artt.2 e 2 bis della legge n. 146/90 e successive modifiche ed
integrazioni che, stilato di concerto con le OO.SS., verrà allegato al presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1).
ART. 9
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
Ai fini di una piena e
puntuale applicazione della legge n. 125/91 e D.lgs. n. 196/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, viene costituito a livello nazionale il Comitato per
le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una/un componente designato da
ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e da un pari numero di
componenti in rappresentanza dell'Associazione, al fine di elaborare un
programma obiettivo per perseguire, attraverso azioni positive, l’uguaglianza
professionale tra i lavoratori dipendenti, la non discriminazione e la pari
opportunità.
Potranno, inoltre, essere
istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso realtà
associative regionali e strutture associative aventi dimensioni e
caratteristiche rilevanti.
Gli strumenti e le risorse per il loro
funzionamento saranno reperiti prioritariamente attraverso finanziamenti di cui
agli artt.2 e 3 legge n.125/91 e D.M. 15
marzo 2001.
Le finalità dei Comitati per le Pari
Opportunità tra uomo e donna sono definite dalla legge di riferimento e gli
stessi opereranno in coerenza con i principi di parità stabiliti dal Comitato
Nazionale di cui all’art. 25 della legge n.125/91.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
ART. 10
RAPPRESENTANZE SINDACALI
La rappresentanza sindacale
è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle
lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento
vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze
Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa
locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Nel rispetto degli artt. 23
e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU,
spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici
e dei lavoratori a livello aziendale e
permessi non retribuiti in misura di otto giorni all’anno, per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale.
I permessi retribuiti sono
riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore
annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore
non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle Strutture Associative
che occupano meno di 25 dipendenti.
Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente, verrà ripartito tra le OO.SS. firmatarie percentualmente al numero
degli iscritti risultanti alla stessa data.
I dirigenti delle RSA che
intendano usufruire del diritto ai permessi sindacali devono dare comunicazione
scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e
tre giorni prima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione
viene valutata, per i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore
quelle comprese nelle giornate non lavorative.
Per l'espletamento dei
compiti e delle funzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente
regolamento, è garantito un monte ore
retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture
Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale
limite.
Per le modalità di fruizione dei relativi
permessi vale quanto stabilito per le RSA.
ART. 11
PERMESSI PER
CARICHE SINDACALI
Le parti convengono di rinviare la
definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione
che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Nelle more si applicherà la disciplina
contrattuale previgente di seguito riportata.
“Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle Organizzazioni
sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali ( per comprensorio o
zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture
sindacali confederali - Camera del Lavoro- Unione sindacale territoriale-
Camera Sindacale Territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per
l’espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare
a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18
ore al mese non cumulabili quando l’assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal
responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo
il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di
cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
I nominativi delle lavoratrici e dei
lavoratori di cui al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere
comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui l
lavoratrice o il lavoratore presta servizio.
Non si computano le assenze dal
servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla
Amministrazione.”
ART.12
ASSEMBLEA
Le RSA, singolarmente o
congiuntamente, o le RSU hanno diritto di convocare nell’orario di lavoro e,
nel limite di 12 ore annue, assemblee dei lavoratori.
Alle lavoratrici e ai lavoratori
che partecipano effettivamente all’assemblea, verrà corrisposta la normale
retribuzione.
L’onere della comunicazione
dell’elenco degli effettivi partecipanti è a carico della RSA o RSU che ha
convocato l’assemblea e sarà trasmesso alla direzione aziendale, per iscritto,
entro i tre giorni successivi alla celebrazione dell’assemblea stessa.
La Struttura Associativa
locale concederà, di volta in volta, l’uso di locali idonei per lo svolgimento
delle assemblee.
Della convocazione della
riunione deve essere data, alla direzione aziendale, tempestiva comunicazione
scritta, con preavviso entro la fine dell’orario di lavoro del 2^ giorno prima
dell’effettuazione dell’assemblea indicando l’ordine del giorno.
Alle riunioni possono
partecipare anche dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, previa comunicazione con congruo
preavviso al datore di lavoro.
Lo svolgimento delle
assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza ed alle
loro famiglie sulla scorta degli accordi definiti in sede locale.
ART. 13
ASPETTATIVA SINDACALE
Fermo restando i distacchi
sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti
si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia,
entro nove mesi dalla firma del presente CCNL.
I dirigenti sindacali,
dipendenti dalle Strutture Associative, eletti a cariche provinciali,
regionali, nazionali, hanno diritto ad una aspettativa non retribuita, anche
frazionata, per tutta la durata del loro
mandato.
ART.14
AFFISSIONE
Le RSA e/o le RSU e/o le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere in appositi spazi
predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutte le lavoratrici
ed i lavoratori, pubblicazioni, testi e
comunicati non anonimi relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 300/70.
Tale diritto spetta alle singole RSA
costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro nonché
alle RSU, quale organismo unitario, e non a ciascuna delle sue
componenti.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra
dovranno essere contestualmente inviate alla direzione aziendale.
ART. 15
CONTRIBUTI SINDACALI
Le dipendenti ed i
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della
propria Organizzazione Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata,
ove non venga revocata dall’interessata o dall’interessato. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma
scritta, alla Struttura di appartenenza ed alla Organizzazione Sindacale
interessata e produce effetto dal primo giorno del mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle
singole Strutture Associative sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno
del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle
Organizzazioni Sindacali con
accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
La Struttura Associativa è tenuta nei confronti dei terzi, alla
segretezza dei nominativi del personale che
ha rilasciato la delega e dei versamenti
effettuati alle OO.SS.
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione del personale,
per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, deve essere effettuata secondo
il c.c. (art. 1325 e ss. ) e le normative in vigore relativamente alle diverse
tipologie di rapporto.
Il contratto di lavoro,
sotto forma di lettera scritta di assunzione, deve contenere:
- la tipologia del rapporto di
lavoro
- l’identità delle parti
- il luogo di lavoro
- l’orario di lavoro e sua
articolazione
- la data di inizio del
rapporto e il numero di matricola
- la durata del rapporto di
lavoro
- l’ inquadramento nella
categoria, la posizione economica e la qualifica
- la durata del periodo di
prova
- il trattamento economico
applicato
- il divieto, per le
lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno indeterminato o determinato, a
svolgere altra attività subordinata o autonoma, al di fuori delle Strutture
Associative, che sia concorrenziale con le attività proprie espletate dalle
strutture associative stesse
- l’ espresso rinvio al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e tutte le eventuali altre
condizioni concordate.
ART. 17
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o
consegnare i seguenti documenti o eventuale autocertificazione ove prevista
dalla legge:
- documento di lavoro ove
richiesto a norma di legge
- codice fiscale
- carta d'identità o documento
equipollente
- certificato di idoneità
fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge e
comunque per tutte le figure suscettibili di venire in contatto con prodotti
alimentari
- titoli di studio o
professionali posseduti inerenti la qualifica rivestita
- certificato penale di data
non anteriore a tre mesi
- certificato di residenza di
data non anteriore a tre mesi
- eventuale libretto di
pensione
- eventuale documento delle assicurazioni sociali obbligatorie
- certificato di stato di
famiglia
- qualsiasi altro documento
previsto dalla vigente normativa
- autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche e/o
integrazioni.
La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare sin dall’atto dell’assunzione, anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza e, successivamente, tutti gli eventuali mutamenti di residenza e di domicilio anche temporanei e di qualsivoglia altro dato o documento fornito all’atto dell’assunzione, entro e non oltre dieci giorni dall’evento.
VISITE MEDICHE
Prima dell'assunzione in
servizio e comunque prima della
presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore, la Struttura
Associativa, con oneri a suo carico, potrà accertarne la idoneità fisica
attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti dal medico competente; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della Struttura Associativa.
ART. 19
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio
della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova:
- 90 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati
nelle categorie A, B, C
- 120 giorni di effettivo
lavoro, per le dipendenti e i dipendenti
inquadrati nelle categorie D, E, F.
I giorni di effettivo lavoro
si computano conteggiando i giorni effettivamente lavorati, i riposi
settimanali e le festività.
Il periodo di prova resta
sospeso per infortunio, gravidanza,
puerperio e malattia.
Ove la sospensione avvenga
per causa di malattia, la lavoratrice o il lavoratore potrà completare il
periodo di prova stesso se in grado di riprendere il servizio entro
novanta giorni; in caso contrario il
rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Durante il periodo di prova
le parti possono recedere liberamente dal contratto e senza obbligo di preavviso.
Il periodo di prova deve
risultare da atto scritto.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso,
alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate
e alle ore di lavoro effettivamente lavorate nonché ai ratei di ferie e della
tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni
caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la
qualifica cui appartiene la lavoratrice o il lavoratore.
Trascorso il periodo di prova
stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la
lavoratrice o il lavoratore si intenderà in servizio a tutti gli effetti.
ART. 20
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto.
Il part-time si definisce:
- orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è
prevista con riferimento all’orario
normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione
sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno;
- misto, quando l’attività
lavorativa è svolta secondo una combinazione delle modalità orizzontale e
verticale.
Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di:
-
favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della
Struttura Associativa;
-
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici
e dei lavoratori, anche già occupati.
Il rapporto a tempo parziale
sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi:
- assunzione, nell’ambito del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- trasformazione dei rapporti
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti;
- trasformazione dei rapporti
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti
interessati;
- priorità nella
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già
dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima
Struttura Associativa.
La Struttura Associativa, nel rispetto di
quanto sopra sancito, si pronuncerà
entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno o
viceversa. L’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
La Struttura Associativa, sempre entro il
predetto termine, con provvedimento
motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre
mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare
comunque all’unità.
La contrattazione aziendale potrà,
comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite.
Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata
da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo
pieno.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno
esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di
fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa.
Le modalità di assunzione
seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei
lavoratori subordinati così come
regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il
contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione
temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese,
all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate.
La trasformazione del rapporto
di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma
scritta e consensuale tra le parti ed è
regolato come segue:
a) dovrà contenere, in caso di
trasformazione del rapporto, la variazione dell’orario di lavoro settimanale e
la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana,
al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;
b) dovrà essere sottoposta a
preventiva convalida della Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio nell’ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, che si applicherà proporzionalmente all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche.
Per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente contratto viene ridotto a
- 60 giorni di effettivo lavoro per le dipendenti i i dipendenti inquadrati nelle categorie A,B,C
- 90 giorni di effettivo lavoro per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie D,E,F.
E’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro purché non concorrenziali con i fini istituzionali dell’ANFFAS Onlus.
E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore entro il limite dell’orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del lavoratore, ove richiesto, di prestazione di lavoro supplementare, non costituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato motivo di licenziamento.
Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 10% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a richiesta del dipendente recuperate entro il trimestre successivo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Oltre tale limite è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie cui si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo
pieno.
Clausole flessibili e cioè
accordi tra le parti, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un
rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi
di part-time, per modificare la sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa, prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore
previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere
ricollocata, con preavviso minimo di 48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti
di legge.
Clausole elastiche che
consentano di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
possono essere stabilite nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto, anche a tempo determinato, ma sempre nel rispetto dei presupposti
di legge.
Per le prestazioni
lavorative effettuate in virtù di clausole flessibili o elastiche è prevista
una rivalutazione del 2% della prestazione lavorativa, qualora la variazione
riguardasse complessivamente più del 30% dell’orario normale mensile la
rivalutazione riguarderà l’intera retribuzione mensile.
Il
lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un preavviso
di un mese in favore del datore di lavoro e trascorsi cinque mesi dalla stipula
per esigenze di carattere familiare, di tutela della salute certificate,
necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma, per
necessità di studio o formazione.
In sede di contrattazione
aziendale verranno definite le condizioni e modalità in relazione alle quali il
datore di lavoro potrà, nel rispetto della normativa vigente, apporre al
contratto individuale e clausole di
flessibilità e clausole elastiche (es. limiti massimi della variabilità in
aumento, misura e forma delle specifiche compensazioni).
In tutti i casi in cui
occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le lavoratrici ed i
lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto a
quello contrattualmente previsto con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione
eccedente la somma degli orari di tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati
a tempo parziale, corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno, e
superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
ART. 21
CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO
I contratti di lavoro a contenuto formativo
sono il contratto di apprendistato ed il contratto di inserimento come
disciplinati dal D.lgs. n. 276/2003.
A)
IL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
Poiché la regolamentazione
del contratto di apprendistato è rimessa
alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il
ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del
predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta
regolamentazione.
Nelle more, i contratti di
formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente
a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano
integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista,
conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di
contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta:
“CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Le assunzioni di personale con contratto di
formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e
della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.1994 n. 451, dell’art. 15
della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con
contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di
potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo
le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori,
intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel
settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le
potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante
interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti in relazione alla nuova normativa
concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la
possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b)inserimento professionale mediante esperienze
lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al
contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano
quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni
economiche B2 - C1 - C2, quali
professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 -
D3.
Si possono assumere con contratto di formazione e
lavoro donne e uomini di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e
lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i
contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere
una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I
contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i
contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la
formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della
prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di
formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di
formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista
l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il
possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali
sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della
conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione
dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della
sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che
siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima
della scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto loro
imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e
lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del
rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà
corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per i
dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore allo stesso se
previsto. Il periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con i contratti
di formazione lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento
a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della
prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice o il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo
uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di
riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta
valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
L'Associazione corrisponderà a tutti le lavoratrici
ed a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della
conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a
carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla
retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro
venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici
ed i lavoratori dovranno essere utilizzati in attività corrispondenti alla
formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla
legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19
dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati
da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere
notificati, dall’Associazione all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto l’Associazione è tenuta,
relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione
Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione
dei risultati conseguiti dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di
tipo b, alla scadenza, l’Associazione rilascia un attestato sull'esperienza
svolta.”
B)
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento
è un contratto a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, e risulta
disciplinato dall’art. 54 D.lgs. n. 276/03 e dalle norme del D.lgs. n. 368/01
per quanto compatibili, nonché dall’accordo interconfederale siglato l’11
febbraio 2004 sussidiario alla disciplina contrattuale.
Ha la finalità di
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento o il reinserimento nel contesto lavorativo delle seguenti
categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra
i 18 e i 29 anni
b) disoccupati di lunga durata
da 29 fino a 32 anni ( come tali intendendo, secondo il rinvio che l’accordo
interconfederale fa al D. lgs. 297/02 di riforma del collocamento, coloro che,
dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo,
siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi)
c) lavoratrici e lavoratori con
più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo
d) lavoratrici e lavoratori che
desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia
inferiore almeno del 20% di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello
maschile
f) cittadini extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno
g) persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da una disabilità fisica,
sensoriale, intellettiva-relazionale o psichica.
L’assunzione mediante contratto
d’inserimento può essere effettuata solo ove siano stati mantenuti in servizio
almeno il 60% delle lavoratrici e dei lavoratori il cui contratto d’inserimento
sia scaduto nei 18 mesi precedenti, (ad esclusione delle lavoratrici e dei
lavoratori dimessisi, licenziati per giusta causa, che abbiano rifiutato il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non abbiano superato il periodo
di prova) intendendo per mantenuti in servizio i soggetti per i quali il
rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò ad eccezione del caso in
cui nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore sia venuto a scadere
un solo contratto d’inserimento.
E’ demandata alla
contrattazione aziendale la definizione delle percentuali massime delle
lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto d’inserimento.
Il contratto di inserimento
non può avere durata inferiore a nove mesi e superiore a 18 mesi o 36 nel caso
di persone affette da grave disabilità.
Per le figure professionali
destinate nella categoria D la durata del contratto d’inserimento è fissata in
12 mesi.
Dal
computo del limite massimo saranno esclusi gli eventuali periodi di servizio
militare, civile o di astensione per maternità.
Il contratto d’inserimento
non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe sono
ammesse entro il limite massimo di
durata.
Il contratto d’inserimento è
stipulato in forma scritta pena nullità con conseguente assunzione del
lavoratore a tempo indeterminato.
Esso deve specificamente
indicare il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del
lavoratore e finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
Le modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento e di realizzazione del progetto, nonché le
modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento delle finalità del
contratto, sono demandate dal presente contratto a livello di contrattazione
aziendale.
La formazione eventualmente
effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro andrà riportata nel
libretto formativo.
Ai fini retributivi la
lavoratrice ed il lavoratore assunto con contratto di inserimento potrà essere
assegnato alla posizione economica iniziale della categoria di inquadramento
inferiore alla categoria spettante, in applicazione del presente CCNL, alle
lavoratrici ed ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato
il progetto di inserimento.
Nei casi in cui il contratto
di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti
previsti dalla legge e dal contratto.
In tutti i casi in cui
occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le lavoratrici ed
i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo numerico ad esclusione della legge n. 300/70.
ART. 22
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Le Strutture Associative, ai
sensi del D. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla
durata del contratto di lavoro.
Il ricorso al contratto di
lavoro a tempo determinato è consentito in relazione a particolari esigenze
tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle Strutture Associative.
A titolo esemplificativo:
a) per l’intensificazione
dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (attività di
soggiorni estivi, ecc.);
b) per garantire le
indispensabili necessità dei servizi
assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture in
situazioni di carattere contingente e durante il periodo di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti
di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Struttura Associativa anche
in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di
attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché
promozionale, anche in collaborazione con AA.SS.LL, Province, Regioni, Comuni,
Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o
di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di
lavoratrici o lavoratori assenti per permessi e/o aspettative concessi
dall'Amministrazione;
f) in caso di assenza
prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di
licenziamento da parte della lavoratrice o del
lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della
lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
(malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio
militare ecc.);
h) per le assunzioni legate ad
esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non
sia possibile fare fronte con personale in servizio.
Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso.
Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio.
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a carenza stabili dell’organico e, comunque, nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero;
- nel caso in cui l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi, prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel caso in cui nell’unità produttiva sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro in essere o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, che interessi lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare;
- nel caso in cui nelle Strutture Associative si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge n. 223/91) con mobilità che abbiano riguardato lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare salvo che tale contratto sia concluso:
a) per provvedere a sostituzione di
lavoratrici e lavoratori assenti;
b) per assunzione a termine di durata non
superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in
mobilità (art. 8 comma 2 legge n. 223/91);
c) per una durata iniziale non superiore a tre
mesi.
E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato
anche in assenza di specifiche ragioni e
quindi della relativa indicazione in contratto:
a) per la
prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il
pensionamento di anzianità ai sensi della legge n. 388/00 art. 75;
b)
per le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità;
c) per le assunzioni dei disabili ex art.11 della legge n. 68/99.
Il termine del contratto a tempo
determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando
la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
La proroga è ammessa, una
sola volta, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca
allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato
stipulato e comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà
essere superiore ai tre anni.
Le ragioni giustificative
della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere
anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del
contratto originario, purché sempre riconducibili a ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Se il contratto a tempo
determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto
con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni dieci dalla data
di scadenza del primo contratto
Se il contratto a tempo
determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto
con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni venti dalla data
di scadenza del primo contratto .
Nel rispetto degli
intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili
ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo
determinato con il medesimo lavoratore.
La percentuale delle
lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può
essere superiore al 15% del personale assunto a tempo indeterminato ad
esclusione di quanto previsto ai punti b) e g).
Tale percentuale potrà
essere ridefinita dal confronto tra le parti a livello aziendale.
Le parti convengono di rinviare la
definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo e
disciplinarlo sulla base di specifici
accordi interconfederali che dovranno intervenire entro e non oltre il 30
settembre 2004.
ART.24
LAVORO
RIPARTITO
Le parti convengono di rinviare la
definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo e
disciplinarlo sulla base di specifici accordi interconfederali che dovranno
intervenire entro e non oltre il 30 settembre 2004.
ART.
25
SOMMINISTRAZIONE
LAVORO
Le parti convengono di rinviare la
definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo e
disciplinarlo sulla base di specifici accordi interconfederali che dovranno
intervenire definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Nelle more si applicherà la disciplina
contrattuale previgente di seguito riportata:
“LAVORO TEMPORANEO”
Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno
1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 let. b) e c)
della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano
l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente
impiegate dall’Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano
carenti a livello locale.
Le
prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie
sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la
media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i dalla Sezione
utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In
alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato in atto nella Sezione dell’Associazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di
contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell’art. 6 del presente CCNL nei
termini definiti in tale ambito.
La Sezione dell’Associazione comunicherà
preventivamente alle RSU o alla RSA, od in loro assenza alle OO.SS.
territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni
successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente la Sezione dell’Associazione
utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari
di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle
lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione
dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato
del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono
di rincontrarsi, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di
determinare, relativamente al rapporto “libero professionale” , a quello di
“collaborazione coordinata e continuativa” e al “lavoro ripartito”, nel
rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed
opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti
gestori presenti nel settore considerato, nonché per l’individuazione delle
qualifiche da escludere dal ricorso al lavoro temporaneo.”
Si definisce come telelavoro
l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice
o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con
la sede del datore di lavoro.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura Associativa.
La telelavoratrice o il
telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in
caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata
nella lettera di assunzione.
I
rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità
del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di
trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto
alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) individuazione dei legami
funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente
in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.
La lavoratrice o il
lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione e che
ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla
R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di
espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le
parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o
trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione
necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Il
datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803
c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze
dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione
dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta
proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata
alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il
collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico
del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei
consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
Ove necessario, si prevede la dotazione
di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso il
domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla
specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
La attività presso il
domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della
lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà
distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della
giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la
giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e
contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per
lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione,
comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo
parziale.
Le prestazioni
straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro
sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di
norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Il datore di lavoro si
impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella
di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento
telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito
l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di
bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non
comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti alle lavoratrici
ed ai lavoratori che operano stabilmente
nell’organizzazione.
In caso di riunioni programmate
dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo la
telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario
per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è
considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla
riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che
espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività
sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca
elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale
diritto è finalizzato a consentire alle telelavoratrici ed ai telelavoratori di
accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione
alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai
dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle
ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella
stabilita dallo specifico articolo del presente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro.
Il datore di lavoro
provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le
modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione
del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei
dati per la valutazione delle
prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi
informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle
R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS.
firmatarie del contratto per verificare che non
violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300/70 e delle norme
contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il
datore di lavoro, o suoi sostituti,
potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno
essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto
all'effettuazione.
La lavoratrice e o il
lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle
precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di
lavoro.
Secondo la normativa vigente
(D. lgs. n. 626/94) l’allestimento della
postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera
del responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza.
Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei
rischi possibili.
E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore
di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi
dell'art. 5 del D.lgs. n. 626/94, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro
utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice o il
lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
A norma di legge e di contratto, la
lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e
sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema
informativo aziendale.
L'inserimento
lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati e delle persone con
disabilità, viene promosso per tutte le attività compatibili alle capacità
lavorative dei medesimi in conformità alle vigenti norme in materia, in particolare
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dal
DPR. n. 333/2000 e successive modifiche.
In applicazione dell’art. 3
comma 3 della legge n. 68/99 e dell’art. 2, comma 5 del DPR. n. 333/2000, il
computo, ai fini della determinazione della quota di riserva, viene effettuato
con riferimento alle figure inquadrate nelle categorie A,B,C, limitatamente al
personale tecnico esecutivo svolgente funzioni amministrative ed afferenti all’area amministrativa.
ART. 28
PREAVVISO
La parte che esercita il
diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo di
preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario.
L’obbligo non sussiste nei
seguenti casi:
- risoluzione del rapporto per
giusta causa
- recesso durante o al termine
del periodo di prova
- risoluzione del contratto
allo scadere del contratto a tempo determinato
- risoluzione consensuale
- recesso al termine del
periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle
lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia
- risoluzione del rapporto per
mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare.
Le dimissioni o il licenziamento devono
risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che
diano certezza di ricevimento.
Durante il preavviso le
parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere.
Nei casi di recesso, in cui
sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una
indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza
maggiore.
E’
facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della
prestazione durante il periodo di preavviso.
E’
facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro
sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun
obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso
totalmente o parzialmente non effettuato.
L’indennità
sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta
impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.
ART. 29
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro cessa
nei seguenti casi:
a) mancato superamento del
periodo di prova
b) mancata ripresa del servizio
a seguito di malattia, servizio militare e
reintegrazione nei termini previsti ove esistenti
c) dimissioni
d) risoluzione consensuale
e) scadenza del termine nei
casi di contratto a tempo determinato
f) licenziamento
g) messa in mobilità
h) decesso della lavoratrice o
del lavoratore
i) raggiungimento dei requisiti
per la pensione di vecchiaia
j) inidoneità permanente per
motivi di salute accertata per tramite le competenti commissioni mediche una
volta espletate tutte le procedure per recupero al servizio attivo e proficuo
lavoro a domanda dell’interessato anche nelle categorie inferiori.
ART. 30
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL
CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto dell'effettiva
cessazione del rapporto di lavoro la Struttura Associativa riconsegnerà alla
lavoratrice o al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti
dovutigli e di essi la lavoratrice o il lavoratore rilascerà
regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione
del rapporto di lavoro la Struttura Associativa dovrà rilasciare, a richiesta
della lavoratrice o del lavoratore, un certificato con l'indicazione della
durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte.
ART. 31
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso della
lavoratrice o del lavoratore, le
indennità di cui agli artt. 28 e 86 del presente contratto (preavviso -
trattamento di fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto,
giuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del c.c.
Agli aventi diritto verrà
erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla
retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si
verifica il decesso.
ART.
32
MODIFICAZIONE
DEL LUOGO DI LAVORO
Rientra nel potere di direzione lo svolgimento della
prestazione di lavoro in luogo diverso da quello indicato nel contratto di
lavoro, attraverso:
-
trasferimento
-
trasferta
-
distacco.
Trasferimento
Per trasferimento individuale si intende lo spostamento
temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da
quella di assegnazione.
Rientra nel pieno potere organizzativo della Struttura
Associativa e non è soggetto ai vincoli di cui all’art.13 della legge n. 300/70
l’utilizzazione del personale nell’ambito dei presidi, servizi, uffici della
medesima unità produttiva attuale sede di assegnazione della dipendente o del
dipendente.
Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che
avvenga nell’ambito delle articolazioni
(unità produttive) della medesima Struttura Associativa e che sia motivato da
ragioni tecniche ed organizzative sulla base di criteri e modalità concordate
con le Organizzazioni sindacali a livello locale.
Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i
genitori o familiari lavoratori che assistono con continuità un parente o un
affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e
succ. modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e possono essere trasferiti solo previo
loro consenso.
Trasferta
Per trasferta o missione si
intende lo spostamento provvisorio della lavoratrice/lavoratore verso una
località diversa con distanza superiore a 20 km. rispetto a quella in cui
esegue normalmente la propria attività.
La trasferta è disposta dal
datore di lavoro.
L’attività svolta in trasferta può essere compensata mediante:
-
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute documentate con adeguati giustificativi ed in caso di
utilizzo del mezzo proprio, il rimborso di 1/5 del costo della benzina per
chilometro
-
un’indennità costituita
unicamente da un importo forfetario
-
un’indennità forfetaria
alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto).
Il tempo di percorrenza è considerato a tutti gli effetti
come servizio attivo.
Le modalità saranno
definite in sede aziendale.
Distacco
Il distacco o comando, come
disciplinato dalla vigente normativa in materia
si ha quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratrici o lavoratori a disposizione
di altro datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la
prestazione di lavoro.
Il distacco può essere disposto
a condizione:
-
che vi sia il consenso
del lavoratore;
-
che sia temporaneo
indipendentemente dalla durata;
-
che sia funzionale
all’interesse produttivo del datore di lavoro distaccante e per tutta la durata
del distacco che il lavoratore effettui la prestazione lavorativa a favore del destinatario;
-
che permanga il potere
direttivo del distaccante eventualmente, in parte, delegato al destinatario;
-
che non configuri illegittima
interposizione di manodopera;
-
che, ove il luogo di lavoro disti oltre 50 km
rispetto al luogo dove il lavoratore è
normalmente occupato, sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive;
-
che, ove il distacco
comporti un mutamento di mansioni con una riduzione e/o specializzazione
dell’attività effettivamente svolta, vi sia il consenso del lavoratore
interessato a ratifica dell’equivalenza delle mansioni.
Rimangono a carico del
distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo,
contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono
a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro.
Il datore di lavoro che ottiene
la prestazione potrà procedere al rimborso degli oneri sostenuti dal datore
distaccante.
Il datore di lavoro distaccante
potrà procedere ad assumere con
contratto a termine altro lavoratore.
A livello aziendale
saranno definiti i criteri attuativi dell’istituto.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E
DISCIPLINARI
ART. 33
RITARDI ED ASSENZE
La lavoratrice e il
lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il
registro delle presenze e/o utilizzando altro idoneo mezzo di rilevazione.
I ritardi devono essere
adeguatamente giustificati e comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso arrotondato al quarto d'ora
superiore. E’ fatto salvo il recupero se possibile.
In caso di ripetuti ritardi,
si darà luogo, oltre che alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari
di cui all’ art. 35.
Le assenze debbono essere
segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a
tanto preposto. Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
L’assenza arbitraria ed
ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 35.
ART. 34
DOVERI DEL PERSONALE
Le lavoratrici ed i
lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa,
conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e
nel luogo stabilito.
Sono altresì considerati,
nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del
lavoratore:
- la particolare diligenza
richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della
prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura
Associativa;
- l’osservanza ed il rispetto
delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per
l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavoro;
- il divieto di concorrenza,
l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore
di lavoro.
Le lavoratrici ed i
lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione
del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro
congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il
pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione.
I superiori, nel rispetto
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno i rapporti con
loro alla collaborazione e al rispetto.
E’ vietato ai dipendenti
ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi oltre l’orario di lavoro
prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate
dall’Amministrazione.
Le lavoratrici ed i
lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro,
oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme
di legge.
ART. 35
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal datore di lavoro in conformità all'art. 7 della legge n. 300/70, e successive modifiche ed integrazioni.
Devono essere adottati nel rispetto delle seguenti procedure:
a) contestazione degli addebiti al lavoratore
- redatta in forma scritta;
- avente i requisiti della specificità, dell’immediatezza ed immutabilità dei fatti contestati;
- portata a conoscenza del lavoratore (si considera assolto l’obbligo di conoscenza dell’atto per il solo fatto che l’atto sia giunto al destinatario anche se lo stesso viene rifiutato). La contestazione degli addebiti deve essere recapitata, nel rispetto delle procedure di cui sopra, alla lavoratrice o al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui, fermo restando l’obbligo dei diretti superiori gerarchici del lavoratore di riferire tempestivamente dell’infrazione agli organi titolari del potere disciplinare, gli organi direttivi della Struttura Associativa hanno avuto piena ed effettiva conoscenza della mancanza commessa;
b) audizione e difesa del lavoratore
- assegnazione di un termine di giorni 5, decorrente dalla contestazione, affinché il lavoratore possa produrre le proprie esaustive difese e controdeduzioni in forma scritta o, entro il medesimo termine, richiedere di essere sentito oralmente;
- è facoltà della lavoratrice o del lavoratore di avere assistenza da parte di un rappresentante dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
c) provvedimenti conservativi
- comunicazione del provvedimento sanzionatorio entro giorni 30 dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per la presentazione delle controdeduzioni.
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale
2) richiamo scritto
3) multa non superiore all'importo di quattro ore
della retribuzione
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a
seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il
lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro
omettendo di darne comunicazione e adeguata giustificazione ai sensi dell’art.
33 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato
motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in
servizio o irregolarità nell'espletamento dei
compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni
connesse alla qualifica posseduta ed ai compiti assegnati dalla
Amministrazione;
e) ometta di controfirmare il
registro delle presenze e/o di utilizzare altro idoneo mezzo di rilevazione
della presenza;
f) compia insubordinazione nei
confronti di superiori gerarchici;
g) esegua i compiti affidatigli
negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
h) non si attenga alle
disposizioni terapeutiche impartite e/o alle indicazioni assistenziali e/o
educative;
i) tenga un contegno scorretto
od offensivo verso gli utenti e i loro rappresentanti, le
altre o altri prestatori di lavoro ed ogni terzo con il quale venga in contatto;
j) violi il segreto
professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria
della Struttura Associativa, non attui metodologie assistenziali, educative,
didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva;
k) compia in genere atti che
possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine della
Struttura Associativa;
l) fumi nei locali nonostante
l’espresso divieto;
m) ometta di comunicare
all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio anche di carattere temporaneo;
n) violi, o non osservi le
norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui alle disposizioni di legge
qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di
prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dalla Struttura
Associativa;
o) ometta di fornire entro 24
ore dalla conoscenza dell’illecito commesso nella circolazione stradale, in
quanto conduttore di automezzi della Struttura Associativa, tutte le notizie
relative la commessa violazione nonché i dati personali e della patente.
Ove si configuri un notevole
inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è
consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal
capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
b) per assenza ingiustificata
superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per
tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle
ferie;
c) per recidiva in qualunque
mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione
disciplinare nell'arco di un anno;
d) per assenza per simulata
malattia o infortunio;
e) per introduzione di persone
estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) per abbandono del posto di lavoro
durante il turno di lavoro;
g) per alterazione o
falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio
marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per
conto di colleghi;
h) per l’utilizzo di mezzi, attrezzature,
beni, ecc. della Struttura Associativa a
fini personali;
i) per il conseguimento di
interesse privato nello svolgimento del rapporto di lavoro;
j) per violazione del segreto
professionale e di ufficio;
k) per qualsiasi atto compiuto
per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Struttura
Associativa;
l) per tolleranza di abusi
commessi da dipendenti;
m) per compimento di atti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
n) per svolgimento di attività
continuativa privata nell’ambito del settore di intervento della Struttura
Associativa e comunque per conto terzi con esclusione dei rapporti di lavoro a
tempo parziale opportunamente comunicato;
o) per i casi di concorrenza
sleale posto in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto
vigente (art. 2105 c.c.);
p) per contraffazione o mendace
dichiarazione sulla documentazione inerente l’assunzione e successive.
E' facoltà dell'Amministrazione provvedere alla
sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari nei casi di
notevole inadempimento in cui è prevista la possibilità di adozione del
provvedimento di licenziamento.
Alla dipendente o al dipendente con
sospensione cautelativa viene concesso un assegno alimentare nella misura non
superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di
famiglia.
La predetta elencazione ha
carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno
dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento.
ART. 36
PATROCINIO LEGALE DELLE
DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI
UFFICIO
La Struttura Associativa,
nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente o
del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei
compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa
della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti
disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio
carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa
dall’apertura del procedimento e per
tutti i gradi di giudizio , facendo assistere la dipendente o il dipendente da
un legale.
La Struttura Associativa
potrà esigere dalle lavoratrici o dai lavoratori che subiscano condanne con
sentenza passata in giudicato per fatti a loro imputati per averli commessi per
dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti per la loro difesa.
ART. 37
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
La responsabilità civile
delle dipendenti e dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui
all'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190,
verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata
dalle singole Strutture Associative.
ART. 38
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Alla lavoratrice o al lavoratore con
qualifica di autista che, per motivi che non comportino il licenziamento in
tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, è
riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi
senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
All’autista, in questo periodo,
potranno essere assegnate, previo
accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, altre
mansioni ed in questo caso percepirà la retribuzione della posizione economica nella
quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della
patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non
accettasse le mansioni assegnate dalla Struttura
Associativa, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso
verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità
eventualmente spettanti secondo la retribuzione
percepita al tempo del ritiro della patente stessa. E’ considerata mancanza gravissima ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 il comportamento della lavoratrice o del lavoratore
cui è affidata la conduzione di automezzi delle Strutture Associative che,
commettendo illeciti nella circolazione stradale non fornisca entro 24 ore
dalla conoscenza dell’accadimento tutte le notizie relative la commessa
violazione nonché i dati personali e della patente.
La Struttura Associativa dovrà stipulare idonea polizza di copertura
assicurativa per i rischi non coperti dalla propria assicurazione, a tutela della
lavoratrice o del lavoratore che per
ragioni di servizio venga espressamente autorizzato per iscritto all'utilizzo
di mezzi propri di trasporto.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
ART. 40
Con le norme sulla
classificazione del personale le parti, nel superare definitivamente il
precedente sistema d’inquadramento, hanno inteso introdurre un nuovo e diverso
sistema idoneo a consentire un equo contemperamento tra la valorizzazione
dell’autonomia organizzativa delle Strutture Associative, le esigenze di
sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse ed il rispetto dei vincoli
di bilancio e delle risorse contrattualmente definite.
Le
norme sull’inquadramento e classificazione del personale sono, in sostanza,
finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, al
potenziamento dell’efficienza ed efficacia gestionale, alla razionalizzazione
dell’organizzazione del lavoro attraverso l’incentivazione della motivazione
del personale cui viene garantito il riconoscimento della professionalità e
della qualità delle prestazioni individuali.
In
questa stessa ottica ed, in particolare, in relazione allo sviluppo
professionale, si pone la disponibilità del personale all’integrazione e alla
interscambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti,
all’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative senza che ciò di
per sé configuri l’acquisizione di alcun diritto soggettivo né automatismo
alcuno, mentre sarà elemento di valutazione a fini dell’applicazione dell’art.
43.
ART.41
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Il nuovo sistema di classificazione è
articolato in sei categorie denominate A,B,C,D,E,F.
La corrispondenza delle posizioni
economiche alle rispettive categorie è indicata dall’art. 77.
L’inquadramento del personale nelle sei
categorie è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni
effettivamente svolte.
Le categorie sono individuate mediante
le declaratorie previste dall’art. 44 che descrivono l’insieme dei requisiti
indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a
livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l’espletamento delle relative attività lavorative.
Nell’ambito della stessa categoria le
mansioni si considerano equivalenti indipendentemente dalla posizione economica
attribuita.
I profili professionali inerenti a
ciascuna categoria, così come descritti,
hanno carattere esaustivo e descrivono il contenuto professionale delle
attribuzioni proprie.
I compiti e le responsabilità di
ciascun profilo sono, invece, indicati a titolo esemplificativo.
Ciascun dipendente è tenuto a svolgere
anche attività complementari e/o strumentali a quelle inerenti lo specifico
profilo.
Nell’ipotesi in cui venissero individuati
da parte degli organi di governo nazionali o regionali nuovi o diversi profili
professionali per il settore non contemplati nel presente contratto, le parti
si incontreranno per definire, sulla base della declaratoria di cui all’art. 44
l’inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
ART.42
NORMA GENERALE D’INQUADRAMENTO
Il personale in servizio
alla data di stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
viene inserito nel nuovo sistema di classificazione sulla base delle
declaratorie professionali e dei trattamenti economici in godimento, secondo la
tabella di equivalenza tra vecchi e nuovi profili di cui allegato 2 e senza che
ciò comporti alcun mutamento o riduzione nelle mansioni sino a tal momento
svolte in forza delle declaratorie di
cui all’art. 37 del previgente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il personale neo-assunto
verrà inquadrato nella categoria spettante, sulla base delle declaratorie e dei
profili e con inserimento nella posizione indicata nell’art. 44.
All’interno di ciascuna
categoria si individuano sei posizioni economiche che implicano,
esclusivamente, una progressione economica nell’ambito della categoria di
appartenenza.
La progressione economica
verrà disciplinata da contrattazione integrativa a livello aziendale nel limite
delle risorse finanziarie esistenti e rese disponibili, nonché sulla base dei
seguenti criteri integrabili e definibili circa le modalità applicative, in
sede decentrata:
a) anzianità di servizio nella
struttura
b) assenza di provvedimenti
disciplinari
c) basso tasso di assenteismo
d) arricchimento e
qualificazione professionale (partecipazione a corsi professionali, di
aggiornamento ecc.)
e)
impegno e qualità della prestazione professionale.
La progressione orizzontale
potrà realizzarsi con un passaggio singolo da una posizione economica alla
successiva. L’istituto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2006, tra un passaggio e
l’altro dovrà decorrere un periodo di tempo non inferiore ad anni due.
A decorrere dal 1 gennaio
2005, il personale assunto nel livello
economico iniziale delle categorie
A,B,C, ove non siano intervenuti accordi in sede locale di applicazione della
progressione economica, decorsi 24 ( ventiquattro) mesi dalla data di
assunzione e comunque non prima dell’1. gennaio 2007, sarà inquadrato nel 2^
livello economico.
Entro il 30 giugno 2006 le
parti firmatarie del presente contratto
si incontreranno per verificare il livello di applicazione di meccanismi
di progressione.
Il passaggio da una
posizione economica all’altra, per effetto del presente articolo, determina
l’assorbimento degli elementi retributivi aggiuntivi ( ad es. assegni ad
personam, superminimi, ecc.) in ragione
del 50% per ogni singolo
passaggio.
Ove la somma da riassorbire sia inferiore al 50%
dell’incremento economico, avverrà in un’unica soluzione all’atto del primo
passaggio.
ART 44
DECLARATORIA
DELLE CATEGORIE
Le categorie di cui al presente articolo
sono individuate mediante le seguenti declaratorie:
CATEGORIA A:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici e i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono :
-
capacità
tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, in esecuzione di compiti
assegnati e secondo prassi e metodologie definite;
-
responsabilità
riferita al corretto svolgimento delle
proprie attività.
Il profilo è: operatore generico.
Il suddetto profilo riassorbe le
qualifiche di:
-
addetta/o
alle pulizie
-
addetta/o
alle cucine
-
addetta/o
al guardaroba
-
addetta/o
alla lavanderia
-
operaia/o
generica.
A titolo indicativo e non esaustivo sono
inoltre inserite nel presente profilo le seguenti qualifiche:
-
centralinista
-
fattorino.
La posizione economica di assunzione per il
profilo e le qualifiche previste nella categoria A viene fissata in A1.
CATEGORIA B:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono:
-
conoscenze
di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di attività esecutive,
di natura tecnica, manuale ed igienico-assistenziale, riferite alle proprie
qualificazioni professionali (acquisite
attraverso l’esperienza lavorativa e/o percorsi formativi);
-
autonomia e responsabilità relative alle attività assegnate nell’ambito di prescrizioni di massima.
Il profilo è : operatore qualificato.
Il suddetto profilo riassorbe le qualifiche
di:
-
operaia/o
qualificato.
A
titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
-
aiuto
cuoca/o
-
autista
patente B/C
-
addetta/o
alla segreteria
-
accompagnatrice/ore.
Vengono inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
-
assistente
domiciliare e dei servizi tutelari non formata/o.
La
posizione economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria
B viene fissata in B1.
CATEGORIA C:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici e i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
-
conoscenze
teoriche e/o specialistiche proprie della qualifica posseduta;
-
capacità
manuali e tecniche riferite alle proprie specializzazioni professionali;
-
conoscenze
idonee a svolgere eventuali funzioni di gestione e controllo di figure a minore
contenuto professionale;
-
autonomia
e responsabilità riferite all’applicazione di metodologie definite ed applicate
in precisi ambiti di intervento operativo nonché all’ attuazione di programmi
di lavoro, alle attività direttamente svolte e alle istruzioni emanate
nell’eventuale funzione di gestione e controllo di figure a minore contenuto
professionale.
Il profilo è: operatore specializzato.
Il suddetto profilo riassorbe le qualifiche di:
-
operaia/o
specializzato.
A
titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
-
autista
patente DK
-
cuoca/o
-
tecnica/o
-
capo
operaia/o;
-
coadiutrice/ore
amministrativa/o
-
operatore
socio-sanitario (OSS).
Vengono inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
-
autista-accompagnatrice/ore
-
assistente
domiciliare e dei servizi tutelari formato (ADEST-OTA-OSA, ecc)
-
educatrice/ore senza titolo
-
istruttrice/ore
senza titolo
-
animatrice/ore
senza titolo
-
insegnante senza titolo
La posizione economica di assunzione
per tutti i profili previsti nella categoria C viene fissata in C1 ad eccezione
degli operatori socio sanitari (OSS) per
i quali la posizione economica di assunzione viene fissata in C2.
CATEGORIA D:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici ed i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
-
conoscenze
teoriche-specialistiche in relazione al
titolo professionale posseduto;
-
capacità
tecniche ed elevato contenuto professionale;
-
partecipazione,
, elaborazione ed attuazione di programmi di lavoro;
-
autonomia
e responsabilità riferita all’attuazione
dei programmi di lavoro, alle attività direttamente svolte, alle istruzioni
emanate.
Il profilo è: operatore
professionale.
A
titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
-
assistente
amministrativa/o
-
assistente
sociale
-
educatrice/ore
professionale
-
infermiere
-
fisioterapista
-
logopedista
-
terapista
occupazionale
-
terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
-
tecnico
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
-
animatore
sociale
-
musicoterapista.
Vengono inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
-
educatrice/ore
con titolo;
-
istruttrice/ore
con titolo
-
animatrice/ore
con titolo
-
psicomotricista.
La
posizione economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria
D viene fissato in D1 ad eccezione
dell’assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista, infermiere,
logopedista, terapista occupazionale,
terapista della neuropsicomotricità, tecnico dell’educazione e della
riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, animatore sociale ,
musicoterapista, per i quali la
posizione economica di assunzione viene fissata in D2.
CATEGORIA E:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici ed i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
-
conoscenze
teoriche-specialistiche e/o gestionali;
-
capacità
tecniche-amministrative-contabili, tecniche-organizzative, di coordinamento e
gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa
-
autonomia
e responsabilità proprie della funzione esplicata.
Il profilo è: operatore responsabile.
A titolo indicativo e non esaustivo sono
inoltre inserite nel presente profilo le seguenti qualifiche:
-
collaboratrice/ore
amministrativo
-
coordinatrice/ore
di unità operativa.
La
posizione economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria
E viene fissata in E1.
CATEGORIA F:
appartengono a questa
categoria le lavoratrici ed i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
-
specifica
ed approfondita competenza e capacità professionale;
-
costante
aggiornamento nella propria disciplina;
-
competenza
progettuale e/o contabile;
-
rilevante
apporto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro;
-
autonomia
direttiva e responsabilità proprie delle funzioni esplicate.
Il
profilo è : operatore direttivo.
A
titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
-
medico
-
psicologa/o
-
sociologa/o
-
responsabile
di area
-
direttrice/ore
generale
-
direttrice/ore
sanitario.
Vengono inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
-
pedagogista
La posizione di
assunzione per tutti i profili previsti nella categoria F viene fissata in F1.
ART. 45
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Alla lavoratrice o al
lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le
mansioni equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della legge n. 300 del 20
maggio 1970.
Alla lavoratrice o al
lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla
legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte
salve le attribuzioni della responsabile o del
responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate
mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica,
sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione
economica e professionale della
dipendente o del dipendente.
La lavoratrice o il
lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei
compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di
videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri
uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto
alle effettive condizioni organizzative.
Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi.
L'assegnazione di mansioni
superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da
inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili.
Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre
risultante da atto scritto, la
lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla
attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi.
ART. 46
CUMULO DELLE MANSIONI
Alle lavoratrici o ai
lavoratori che esplicano più mansioni di diverse categorie e qualifica deve
essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico
ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione
superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo e
non abbia carattere accessorio e complementare.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta alla lavoratrice o al lavoratore la differenza tra la posizione economica pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.
ART. 47
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
Nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non
venga riconosciuta l’idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle
funzioni inerenti alla propria qualifica dal Medico del Lavoro a tanto preposto,
fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, sarà esperito nel
rispetto del potere organizzativo delle Strutture Associative, ogni utile
tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua
richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, nel
corrispondente livello di posizione economica posseduto o, a richiesta dello
stesso, anche in qualifica di posizione economica immediatamente inferiore, ove
esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture
dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali,
garantendo il trattamento previsto dalla normativa vigente.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART. 48
ORARIO NORMALE
L'orario “normale” di lavoro
è contrattualmente fissato:
- in 36 ore settimanali di
lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie A,B,C,D
- in 38 ore settimanali di
lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie E, F.
Le lavoratrici e i
lavoratori che in virtù della nuova classificazione prevista dall’art. 44 si
collocheranno in categoria E o F, manterranno l’orario di 36 ore settimanali,
quale condizione di miglior favore, se
già in atto al momento della stipula del Contratto Collettivo di Lavoro.
La durata media dell’orario
di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ad
un anno.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio e sempre che la lavoratrice e o il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni ( art.1 D.lgs. n. 66/03).
E’ espressamente escluso dalla computabilità il tempo impiegato per recarsi al lavoro.
L’articolazione dell’orario normale di lavoro settimanale, fermo restando la facoltà di articolarlo su 5 o 6 giornate lavorative, sarà definita dalle Strutture Associative, sentite le rappresentanze sindacali.
ART.
49
DURATA
MASSIMA ORARIO DI LAVORO
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è
fissata in 48 ore ed include le ore di
lavoro straordinario.
La durata media settimanale dell’orario non potrà in alcun caso superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario e al netto delle ore di lavoro straordinario per le quali il lavoratore beneficia di un riposo compensativo in alternativa alla retribuzione.
In considerazione delle
particolari finalità ed attività esercitate senza fine di lucro dalle Strutture
Associative, il computo viene effettuato con riferimento ad un periodo non
superiore all’anno e con esclusione dei periodi di ferie e di assenze per
malattia.
Ai fini dell’obbligo di
comunicazione di superamento delle 48 ore settimanali alla Direzione
Provinciale del Lavoro e Servizio Ispezione competente per territorio, i
termini della comunicazione decorreranno dalla scadenza del termine di
riferimento come stabilito dal presente contratto.
ART.50
LAVORO
STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario è il
lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come fissato dal presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso nei limiti di 100 ore annue per far fronte ad effettive esigenze di
servizio, a richiesta del datore di lavoro in forma scritta.
Il lavoro straordinario non
può essere utilizzato come fattore di ordinaria programmazione del lavoro, il
tetto annuo di ore straordinarie è
utilizzabile secondo criteri definiti nell’ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
Il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario è comunque ammesso, in
relazione a:
-
casi
eccezionali, esigenze tecnico produttive ed impossibilità a fronteggiarle
attraverso l’assunzione di altre lavoratrici o
lavoratori;
- casi di forza maggiore o
casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dar luogo ad un pericolo grave o immediato ovvero un danno alle persone o ai
servizi;
- eventi particolari come
manifestazioni collegate alle attività associative.
Il lavoro straordinario,
deve essere computato a parte, separatamente dal computo delle ore ordinarie e
compensato con una quota oraria della retribuzione ordinaria maggiorata del
20%.
Per le ore di straordinario
prestato in orario di lavoro notturno o nei giorni festivi per legge la quota
di retribuzione oraria in atto è maggiorata del 30%.
Per le ore di straordinario
prestato in orario di lavoro notturno nei giorni considerati festivi per legge
la maggiorazione è del 50%.
A richiesta delle
lavoratrice ed ai lavoratori possono essere concessi, compatibilmente con le
esigenze di servizio, riposi compensativi.
I riposi compensativi dovranno essere goduti entro 90 giorni computati
dal primo giorno del mese successivo alla prestazione.
I riposi compensativi non si
computano ai fini della media di cui all’art. 4 del D.lgs n. 66/03.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario per il personale a tempo pieno.
ART. 51
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO
Per lavoro notturno si intende la prestazione lavorativa ordinaria di almeno 7 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del mattino.
E’ vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a
prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un
figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa
- la lavoratrice o il
lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni
- la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
n.104/92 e successive modificazioni.
Alla lavoratrice e al
lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità:
- euro 2,30 lorde per ogni ora di servizio
effettivamente prestato nella fascia oraria
tra le 22 alle 6.
Per lavoro festivo si
intende la prestazione lavorativa ordinaria effettuata in giorno festivo.
Alla lavoratrice e al
lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità:
- euro 15,50 lorde per ogni
prestazione effettivamente resa in giornata festiva e di durata superiore alla
metà del turno, ridotta a euro 7,75 se
la prestazione, sempre in giornata festiva, è di durata pari o inferiore alla
metà del turno.
Nell'arco delle 24 ore del
giorno festivo, al dipendente, non può essere corrisposta più di un’indennità
festiva.
ART. 52
In considerazione della natura delle attività svolte dalle Strutture Associative caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in deroga alla disciplina prevista dagli art. 7 e art. 8 del D.lgs n. 66/2003, le parti convengono:
- di considerare assolto il diritto della lavoratrice e del lavoratore a beneficiare della prevista pausa, ove l’orario giornaliero supera il limite di 6 ore consecutive e che per ragioni organizzative non interrompono il turno;
- di definire in minimo 8 ore consecutive il diritto della lavoratrice e del lavoratore al riposo giornaliero, fatte salve le attività caratterizzate da turni di lavoro frazionati durante la giornata.
L’articolazione dell’orario garantirà comunque adeguate misure di riposo.
La determinazione della durata del riposo giornaliero, nell’ambito della deroga pattuita, sarà definita in sede di confronto aziendale.
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che, di norma, deve coincidere con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è
irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Per il personale in turno il
riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
ART. 53
FERIE
Le lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio
effettivamente prestato, maturano il
diritto ad un periodo di ferie pari a
trenta giorni lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente
normale retribuzione fissa mensile.
Qualora l’orario di servizio settimanale sia
distribuito su cinque giornate
lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve
essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
Durante il periodo di fruizione delle ferie
alla lavoratrice o al lavoratore deve
essere corrisposta la normale
retribuzione in godimento.
La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di
lavoro durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni mese di servizio
prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15
giorni sono considerate mese intero.
La lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare.
Il periodo di fruizione
delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione
di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I criteri
e le modalità per la definizione del
piano ferie e la fruizione delle stesse,
sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di
marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo
estivo non inferiore a 15 giorni continuativi.
Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di aprile.
I periodi di sospensione delle attività stabiliti dalla amministrazione, sono computati nelle ferie, ad eccezione delle festività soppresse di cui al 5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, anche frazionato purché non inferiore alle due ore, scelto da ogni dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Di norma le ferie vanno
godute entro l’anno di maturazione. In caso di
impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere
accordate e fruite entro il semestre
successivo.
Non è ammessa la rinuncia
sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di
diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
Il periodo di preavviso non
può essere considerato periodo di ferie.
Ai fini della sospensione
del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi
esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono
tenuti ad inviare, nei modi e nei
tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica.
Il godimento dei singoli
periodi di ferie è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione
scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o
il diniego.
Il diritto alle ferie non
maturerà in tutti i casi in cui è espressamente escluso dalle normative
vigenti.
ART. 54
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1^ gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (mobile)
4) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
5)
Festa del Lavoro (1^ maggio)
6) Festa della Repubblica ( 2 giugno)
7) Assunzione della Madonna (15 agosto)
8) Ognissanti (1^ novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) S. Natale (25 dicembre)
11) S. Stefano (26 dicembre)
12)
Santo Patrono (mobile)
In occasione delle suddette
festività decorre a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale
retribuzione di cui all’ art. 76.
Le lavoratrici o i
lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la
propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un
corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in
giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato.
Ove accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.
ART. 55
PRONTA DISPONIBILITA'
Il servizio di pronta
disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata
reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire
secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata
secondo intese da definirsi in ambito aziendale.
Nel caso in cui la pronta
disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle
festività infrasettimanali di cui all'art. 54 del presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
Il servizio di pronta
disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro
programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un
compenso di euro 20,66 lordi per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta
disponibilità sia articolato in orari di minor durata la predetta indennità
viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata
viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in
relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o
dell’interessato.
Non possono essere previste per ciascun
dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
ART. 56
SERVIZIO CON
OBBLIGO DI RESIDENZA NELLA STRUTTURA
Nei casi di servizi residenziali continuativi,
alle lavoratrici ed ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo
di residenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale
retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di euro
75,00.
Nei casi di richiesta di reperibilità con
obbligo di residenza nella struttura aventi caratteristiche di occasionalità e
per periodi non superiori ai dieci giorni al mese, tale indennità verrà
sostituita da un’indennità lorda giornaliera di euro 5,00.
Gli orari di reperibilità compresi nelle
ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti, non
sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell’orario di lavoro così come
definito dall’art. 48.
Laddove per esigenze di servizio la
reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate
verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previste dall’art.
50.
L’individuazione dei servizi e le figure
professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella
struttura vengono definite dalla Struttura Associativa per accordo tra le
parti in sede locale favorendo un equo
meccanismo di rotazione.
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 57
PERMESSI E
RECUPERI
Alla lavoratrice ed al
lavoratore possono essere concessi dalla Struttura Associativa, per particolari
esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e
comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate
di cui all’art. 54 del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Entro i tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia
stato possibile effettuare i recuperi, l’Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.
La lavoratrice o il
lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo
di permesso retribuito, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario,
decorrenti dal giorno del matrimonio stesso.
ART. 59
TUTELA DELLA MATERNITA' E
PATERNITA’
Per la tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri, o in alternativa del lavoratore padre, si fa
riferimento al D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151( testo unico delle disposizioni
legislative in materia di congedi di maternità e paternità, congedi parentali,
riposi, permessi e tutela e sostegno della maternità e paternità) come
modificato ed integrato dal D.lgs. 23
aprile 2003 n.115, nonché nell’art. 42 comma 5, dal comma 106 dell’art. 3 della
legge 24 dicembre 2003 n. 350 (cd. finanziaria 2004).
La Struttura
Associativa integrerà, per il solo periodo di astensione obbligatoria,
l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera fino alla
concorrenza del 100%.
Tale integrazione non potrà essere comunque
superiore alla retribuzione netta pari a quella di una lavoratrice e di un lavoratore in forza.
ART. 60
CONGEDI
FAMILIARI
Ai sensi del D.M. 278/2000
attuativo dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n.53, le lavoratrici o i lavoratori hanno diritto a
fruire di:
a)
permessi retribuiti
- nella misura complessiva di
tre giorni all’anno e con esclusione dal
conteggio dei giorni festivi e non lavorativi, nei casi di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi;.
- nella misura massima di tre
giorni per ogni evento e su determinazione dell’Amministrazione, in caso di
decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo
grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica
della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
La fruizione del permesso avverrà previa comunicazione da parte dell’interessato dell’evento e dei giorni nei quali esso sarà utilizzato, allegando specifica documentazione nonché dettagliata relazione medica a supporto della motivazione che giustifica la richiesta.
Il permesso dovrà essere utilizzato nei sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
In alternativa, nel caso di grave infermità, le lavoratrici e o i lavoratori possono concordare con l’amministrazione, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per un periodo superiore a tre giorni.
L’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, comporterà una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e fisserà i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con disabilità di cui all’art. 61 del presente contratto;
b) congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del c.c. anche se non conviventi, nonché di persone con disabilità accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 commi 1 e 3 della legge n.104/92, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, computati secondo il calendario comune comprendendo i giorni festivi e non lavorativi.
Per gravi
motivi si intendono:
a) le necessità familiari
derivanti dal decesso di una delle persone di cui al capo b);
b) le situazioni che comportano
un impegno particolare del dipendente o
della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al
capo b);
c) le situazioni di grave
disagio personale, con esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite
sempre ai soggetti di cui al capo b) con esclusione del richiedente, derivanti
da una delle patologie definite dall’art. 2, comma 1, punto d) del D.M. n.
278/2000.
La richiesta del dipendente
dovrà avvenire in forma scritta, allegando specifica documentazione nonché
dettagliata relazione medica a supporto della motivazione che giustifica la
richiesta.
L’Amministrazione, entro 20
giorni dalla richiesta, assumerà la decisione e ne comunicherà l’esito al
dipendente.
Il congedo non è computato
nell’anzianità di servizio, né a fini previdenziali.
Durante il congedo i lavoratore non può svolgere alcun altro tipo di attività lavorativa.
ART.61
PERMESSI A TUTELA DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CON DISABILITA’
Le lavoratrici e i lavoratori con disabilità riconosciuti tali per tramite della commissione medica dell’ASL ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 3 della legge n.104/92 hanno diritto alla fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa legge senza che la stessa comporti una riduzione delle ferie e della tredicesima.
ART.62
PERMESSI
E CONGEDI PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI CON DISABILITA’
I permessi di astensione dal lavoro sono riconosciuti ai sensi della legge n.104/92 e D.lgs. n.151/2001 come modificato nell’art. 42 comma 5, dall’art. 3 comma 106 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Ai sensi degli artt. 33 e 42 del D.lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto con disabilità in situazione di gravità ( art. 33 comma 1 e 3 legge n..104/92) accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104, fermo il diritto di fruire del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs.n.151/2001 e del congedo per malattia del figlio, hanno diritto:
a) al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
b) in alternativa al prolungamento del congedo parentale e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, a fruire di due ore di riposo giornaliero retribuito ai sensi dell’art. 33 comma 2 d