
A decorrere dal 1° luglio 2003, scatta la nuova base per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2003 - 30.6.2004 rivalutata tenendo conto della variazione in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie del 2,4% in applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 153/88.
Si ricorda che concorrono alla base di calcolo utile per l'attribuzione del predetto assegno per il nucleo familiare i redditi assoggettati all'imponibile IRPEF, nonché gli altri redditi inclusi, se superiori a 2 milioni, quelli esenti da imposta od assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Vanno, invece, esclusi dal reddito utile i trattamenti di fine rapporto e le relative an-ticipazioni, le rendite vitalizie INAIL, le pensioni di guerra,le indennità di accompagnamento.
L'assegno per il nucleo familiare non compete qualora la somma dei redditi di lavoro dipendente dell'intero nucleo familiare, risulti inferiore al 70% del reddito complessivo.
Al riguardo si allega copia della circolare n. 28 del 26 maggio 2003 emessa dal Ministero dal Ministero dell' Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, la modulistica e le relative tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare decorrenti dal 1° luglio 2003.
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