COMUNICAZIONE SEGRETERIA NAZIONALE:

 


OGGETTO: riforma Biaggi - CO.CO.CO. e lavori a progetto


Cari Amici e Compagni,

vogliamo rammentarvi che sono scaduti il 25/10/04, ai sensi della legge Biagi, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati prima della entrata in vigore della legge stessa (23/10/03).

Le collaborazioni dovranno essere ricondotte ad un progetto, oppure trasformate in lavoro autonomo o in lavoro subordinato, anche nelle diverse forme di flessibilità previste dalla riforma e disciplinate dai diversi CCNL.

Sono invece ancora valide, per un anno, le collaborazioni stipulate nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, intervenuti nel frattempo.

Il contratto di lavoro o progetto è un contratto di lavoro non subordinato caratterizzato dal fatto di:

• essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
• essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività collaborativa.

Per nostro interesse specifico sono esclusi dalla possibilità di contratti di lavoro a progetto:

• coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto);
• pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
• collaborazioni di tipo occasionale “minime” ovvero di durata non superiore a 30 gg con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5000 € con lo stesso committente;
• rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

CARATTERISITCHE

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

• durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro.
• Individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
• corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
• forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
• eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)

Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.

Il Dlgs 276/2003 prevede una maggiore tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:

• la malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.

Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile;

• La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni.

Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:

• Facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale);
• Diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.

Riteniamo con questo di avervi fornito le informazioni utili per gestire il rapporto sia con le imprese sia con i lavoratori al fine di rendere sempre più puntuale ed efficace la tutela di questi ultimi, nonché il vostro ruolo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Fiordaliso
(firmato)