COMUNICAZIONE SEGRETERIA NAZIONALE:
OGGETTO:
riforma
Biaggi - CO.CO.CO. e lavori a progetto
Cari Amici e
Compagni,
vogliamo rammentarvi che sono scaduti il 25/10/04, ai sensi della legge
Biagi, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati
prima della entrata in vigore della legge stessa (23/10/03).
Le collaborazioni dovranno essere ricondotte ad un progetto, oppure
trasformate in lavoro autonomo o in lavoro subordinato, anche nelle diverse
forme di flessibilità previste dalla riforma e disciplinate dai diversi
CCNL.
Sono invece ancora valide, per un anno, le collaborazioni stipulate
nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, intervenuti
nel frattempo.
Il contratto di lavoro o progetto è un contratto di lavoro non subordinato
caratterizzato dal fatto di:
• essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro
o fasi di esso;
• essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
collaborativa.
Per nostro
interesse specifico sono esclusi dalla possibilità di contratti di lavoro a
progetto:
• coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento
dell’entrata in vigore del decreto);
• pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
• collaborazioni di tipo occasionale “minime” ovvero di durata non superiore
a 30 gg con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a
5000 € con lo stesso committente;
• rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.
CARATTERISITCHE
Il contratto
di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a
fini della prova, i seguenti elementi:
• durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata
specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia
stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro.
• Individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o
programma di lavoro, o fase di esso;
• corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di
pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
• forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente
sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
• eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative
all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il compenso
deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il Dlgs 276/2003 prevede una maggiore tutela, rispetto alle collaborazioni
coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e
gravidanza:
• la malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione
del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel
contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando
determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata
determinabile;
• La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello
stesso per 180 giorni.
Sono stati
inoltre previsti a favore del lavoratore:
• Facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa
previsione del contratto individuale);
• Diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello
svolgimento del lavoro a progetto.
Riteniamo con questo di avervi fornito le informazioni utili per gestire il
rapporto sia con le imprese sia con i lavoratori al fine di rendere sempre
più puntuale ed efficace la tutela di questi ultimi, nonché il vostro ruolo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Fiordaliso
(firmato)