CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI
DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE
ANFFAS ONLUS
2002-2005
OGGI, …………………………………………………… A ROMA TRA:
ANFFAS Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
Cod. Fisc. …………………….. P.I. .............................
nelle persone di
ROBERTO SPEZIALE - PRESIDENTE NAZIONALE-
E
LA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL NELLE PERSONE DI
DARIO CANALI
MAURO PONZIANI
LA CISL FPS
NELLE PERSONE DI
DANIELA VOLPATO
LUIGI GENTILI
LA UIL FPL
NELLE PERSONE DI
CARLO FIORDALISO
FRANCO LO GRASSO
SI È GIUNTI ALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2002-31.12.2005, PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AUTONOME STRUTTURE ASSOCIATIVE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS
PREMESSA
ANFFAS Onlus,
con l’approvazione della modifica statutaria in data 25/26 novembre 2000, ha
riorganizzato la propria attività su un modello associativo di tipo federale
superando la tradizionale struttura con unica personalità giuridica.
Pertanto si è realizzata piena autonomia giuridica oltre che patrimoniale e
gestionale delle realtà locali Anffas.
Anffas Onlus ha, quindi, modificato la propria fisionomia associativa
passando da una struttura la cui base sociale era rappresentata da soci
persone-fisiche e con una articolazione territoriale che si configurava in
circa 200 sezioni, nonché in 13 comitati regionali, ad una struttura la cui
base sociale è rappresentata dalle Associazioni locali socie.
Si è, inoltre, prevista la costituzione di organismi regionali
rappresentativi delle associazioni socie nonché la possibilità di concedere
il marchio ANFFAS ad altri autonomi enti di gestione con fini e scopi
analoghi a quelli di ANFFAS Onlus.
A seguito dell’intervenuta modifica statutaria sono da ritenersi, quindi,
parte dell’unitaria Struttura Associativa:
- ANFFAS Onlus,
- Associazioni locali socie di ANFFAS Onlus,
- Associazioni regionali o coordinamenti riconosciuti da ANFFAS Onlus
- Autonomi Enti di gestione a marchio ANFFAS Onlus e loro consorzi
di seguito denominate “Strutture Associative”.
Ciascuna Struttura Associativa locale potrà essere costituita da una o più
unità produttive con ciò intendendo - conformemente alla nozione generale di
cui all’art. 13 della L.300/70 - ogni articolazione autonoma della Struttura
Associativa avente, sotto il profilo funzionale, idoneità ad esplicare in
tutto o in parte l’attività di produzione di servizi della Struttura
Associativa della quale è una componente organizzativa connotata da
indipendenza tecnica e amministrativa.
Premesso quanto precede, ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di
Disabili Intellettivi e Relazionali e le OO.SS. FP-CGIL, CISL FPS, UIL-FPL,
confermano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro concorre
anche, a qualificare il rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato
sociale ed associazionistico in tema di gestione dei servizi sanitari,
sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi
nonché di ogni altra attività, che le Strutture Associative espletano nel
rispetto dei fini statutari.
Sottolineano, inoltre, la necessità di perseguire un'adeguata integrazione
ed omogeneità tra i diversi soggetti del settore collocati all'interno di un
quadro di programmazione generale definita dal soggetto pubblico.
Ciò comporta la valorizzazione e qualificazione delle risorse disponibili
attraverso una relazione corretta tra i bisogni ed i diritti dell'utenza,
l'assetto dei servizi, il trattamento complessivo delle lavoratrici e dei
lavoratori anche privilegiando l’assunzione del personale a tempo
indeterminato.
In coerenza con ciò, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
diviene per ANFFAS Onlus e le OO.SS. FP-CGIL, CISL FPS, UIL-FPL anche uno
strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai fini della
ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto potrà
coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche
autonomie. Le parti ritengono, infatti, necessario consentire la gestione
dei servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di
offrire qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite
dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.
In tale contesto ANFFAS Onlus inquadra la scelta di dotarsi di una carta dei
servizi contenente i livelli minimi di qualità.
Pertanto ANFFAS Onlus e le OO.SS. FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL si sentono
impegnate in direzione di un processo di rinnovo contrattuale, che
coincidendo con la prima grande riforma del settore stesso, resa possibile
dall’applicazione delle leggi 328/2000 e delle connesse potenzialità,
coinvolga tutte le diverse realtà operanti nell’erogazione dei servizi che
assumono una forte centralità nella gestione delle politiche sociali ed
assistenziali, in un processo di sussidiarietà con il servizio pubblico.
Il quadro normativo di riferimento ha introdotto, infatti, elementi
innovativi, capaci di realizzare percorsi assistenziali improntati al
massimo della umanizzazione, della accettabilità, della efficacia e della
efficienza.
In esso si evidenzia il ruolo centrale delle Regioni cui spetta, tra
l’altro, la definizione delle politiche tariffarie e, dei Comuni e delle
ASL, cui anche compete accreditare le strutture abilitate ad erogare i
servizi.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro infatti, può offrire uno
strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle
tariffe e degli accreditamenti ed intende anche introdurre strumenti di
interventi paritetici per monitorare il settore, seguirne lo sviluppo ed
assumere le iniziative formative e di riqualificazione, utili a sostenere il
livello qualitativo delle prestazioni.
La realizzazione di questo risultato implica un continuo confronto con i
rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di un
osservatorio nazionale e di osservatori regionali del settore che
coinvolgano tutte le associazioni datoriali e sindacali al fine di
realizzare gli obiettivi di una normativa omogenea per tutti i servizi alla
persona.
In tale contesto e, con questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le
parti, nel regolare le relazioni di lavoro dell’intera comunità associativa,
assumono, come prioritario, l’impegno di collegare il complesso e articolato
universo dei servizi alla persona a regole e comportamenti capaci di
affermare tanto la progettualità aziendale quanto la valorizzazione delle
esperienze professionali.
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica a tutto il personale
dipendente dalla singola struttura, parte dell’unitaria Struttura
Associativa Anffas Onlus, come identificata in premessa, ed operante nel
campo dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali,
socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le Strutture
Associative espletano nel rispetto dei fini statutari.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la
regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere
indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto
non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa
espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro
di diritto privato, nonché dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in
quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori debbono inoltre osservare le norme
regolamentari, ove esistenti, emanate dalle Strutture Associative, purché
non siano in contrasto con il presente CCNL e/o con le norme di leggi.
ART.3
DECORRENZA E DURATA
Il presente
contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2005
per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica relativa al primo biennio e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005
per la parte economica relativa al secondo biennio.
Almeno tre mesi prima delle rispettive scadenze, se da una delle parti non
venga data disdetta con lettera raccomandata r.r., il contratto si intenderà
rinnovato automaticamente per un anno e così di anno in anno.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata tre mesi prima
della scadenza per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né promuoveranno
azioni conflittuali.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza del contratto a condizione che lo stesso sia stato disdettato nei
termini di cui sopra, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti sarà
corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale nel rispetto della vigente
normativa.
L’indennità di vacanza contrattuale è riassorbita negli aumenti contrattuali
definiti.
ART. 4
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del
presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a
qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce l'unico
contratto in vigore tra le parti e per tutti i soggetti destinatari di cui
all’art.1 e sostituisce integralmente il testo precedentemente in vigore.
ART. 5
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per le lavoratrici ed i lavoratori in forza alla data di prima decorrenza del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS. Come tali sono da intendersi quelle risultanti, rispettivamente nell'ambito del trattamento normativo ed in quello del trattamento economico, dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS stipulato in data 02.06.1995 e successivi accordi da esso derivati.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 6
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si
impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano
l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli
accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di
tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di
relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello
nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando
a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le
modalità indicate nel presente contratto.
Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee
iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed
all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di
riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità
dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si
sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) LIVELLO
NAZIONALE
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in
particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e
qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro;
- promuovere iniziative, anche volte alla Pubblica Amministrazione,
finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del
settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse
disponibili.
B) LIVELLO
REGIONALE
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in
particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare
attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione
affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei
regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con
l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ;
- verificare la regolare corresponsione delle rette erogate dai diversi
Enti;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica
Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di
qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa
l’ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di
eventuali risorse.
C) LIVELLO LOCALE
Le singole
Strutture Associative locali garantiranno, ai titolari della contrattazione
di secondo livello di cui all’art.7 punto 3, informazione e consultazione
sulle seguenti materie:
- organizzazione del lavoro ed funzionamento dei servizi, quanto relativo ai
rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli Enti Pubblici,
ai progetti e programmi di sviluppo;
- trasferimento di azienda;
- avvio della procedure di licenziamento collettivo e di mobilità;
e quant'altro espressamente demandato dal presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
ART. 7
CONTRATTAZIONE
La
contrattazione di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
si suddivide in due livelli:
1^) Nazionale
2^) Strutture Associative.
Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U.
congiuntamente ai sindacati territoriali che hanno sottoscritto il presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, per la parte datoriale, le
rispettive Strutture Associative per le materie di propria competenza. In
caso di mancata costituzione delle R.S.U. sono titolari della contrattazione
le R.S.A.
Costituiscono
oggetto della contrattazione a livello nazionale tutti i titoli e le
tematiche proprie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed
in particolare:
- validità, rinnovo ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- definizione del regolamento per la garanzia dei livelli minimi essenziali
in caso di sciopero;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- trattamento economico tabellare.
Costituisce oggetto della contrattazione secondo livello, quanto
espressamente demandato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché,
ai sensi dell’accordo 23 luglio 1993, da eventuali piani relativi ad
innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei
servizi finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità
di risposta alle esigenze dell'utenza.
Accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto
professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di
obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal
secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla
realizzazione di tali progetti e di tali obiettivi.
L’ elemento retributivo di cui al precedente capoverso:
- avrà quindi le caratteristiche di non determinabilità a priori e di
variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e nell’ammontare, sarà
utile per l’applicazione del particolare regime contributivo di cui
all’art.2 della legge 23 maggio 1997 n.135 e successive integrazioni;
- sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, poiché la
correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro
di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le
seguenti materie:
a livello regionale:
- criteri per
la definizione dei livelli minimi essenziali nell’ambito del regolamento di
cui al successivo art.8;
- elaborazione piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
- istituzione dei Comitati per le Pari opportunità;
- criteri per la realizzazione di progetti obiettivi;
a livello aziendale:
- modalità e
criteri per i passaggi all’interno di ciascuna categoria in applicazione
dell’art. 43;
- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute delle
lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- criteri disciplinanti le attività di soggiorno e ricoveri terapeutici;
- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
- criteri per l’accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed
aggiornamento professionale e per l’esercizio del diritto allo studio;
- contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali;
- criteri per attuazione di progetti obiettivi;
- criteri per l’espletamento dell’attività di volontariato;
- utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di
attuazione;
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
ART. 8
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 come
modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, le parti riconoscono che le
strutture Anffas rientrano nella sfera di applicazione della stessa quali
erogatrici di servizi essenziali indispensabili alla comunità.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, si fa
espresso riferimento al regolamento per la definizione dei servizi minimi in
caso di sciopero e nel rispetto della procedura di cui agli artt.2 e 2 bis
della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni che stilato di
concerto con le OO.SS., viene allegato al presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 9
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
Ai fini di
una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 e D.lgs. 196/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, viene costituito a livello nazionale
il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una/un
componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto e da un pari numero di componenti in rappresentanza
dell'Associazione, al fine di elaborare un programma obiettivo per
perseguire, attraverso azioni positive, l’uguaglianza professionale tra i
lavoratori dipendenti, la non discriminazione e la pari opportunità.
Potranno, inoltre, essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra
uomo e donna presso realtà associative regionali e strutture associative
aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti.
Gli strumenti e le risorse per il loro funzionamento saranno reperiti
prioritariamente attraverso finanziamenti di cui agli artt.2 e 3 legge
125/91 e D.M. 15 marzo 2001.
Le finalità dei Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono
definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno in coerenza con
i principi di parità stabiliti dal Comitato Nazionale di cui all’art.25
della legge n.125/91.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
ART. 10
RAPPRESENTANZE SINDACALI
La
rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali
Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle
vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione
delle RSU, alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad
iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa
locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della L. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove
non costituita la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti
per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici
e dei lavoratori a livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di
otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale.
I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo
computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola
Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a
50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti.
Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le OO.SS. firmatarie
percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data.
I dirigenti delle RSA che intendano usufruire del diritto ai permessi
sindacali devono dare comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24
ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni prima per quelli non
retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per i
permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese
nelle giornate non lavorative.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U., ove costituite
nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito
nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino
a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite.
Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per
le RSA.
ART. 11
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Le parti
convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al
presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre
2004.
Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito
riportata.
“ Le
lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle
Organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali ( per
comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle
strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro- Unione sindacale
territoriale- Camera Sindacale Territoriale) di categoria e confederali,
hanno diritto per l’espletamento delle attività sindacali, a permessi
retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al
mese non cumulabili quando l’assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal
responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate,
salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di
servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del
presente contratto.
I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1^ comma e le
eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS.
predette alla Amministrazione in cui l lavoratrice o il lavoratore presta
servizio.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate dalla Amministrazione.”
ART.12
ASSEMBLEA
Le RSA,
singolarmente o congiuntamente, o le RSU hanno diritto di convocare
nell’orario di lavoro e, nel limite di 12 ore annue, assemblee dei
lavoratori.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che partecipano effettivamente
all’assemblea, verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’onere della comunicazione dell’elenco degli effettivi partecipanti è a
carico della RSA o RSU che ha convocato l’assemblea e sarà trasmesso alla
direzione aziendale, per iscritto, entro i tre giorni successivi alla
celebrazione dell’assemblea stessa.
La Struttura Associativa locale concederà, di volta in volta, l’uso di
locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
Della convocazione della riunione deve essere data, alla direzione
aziendale, tempestiva comunicazione scritta, con preavviso entro la fine
dell’orario di lavoro del 2° giorno prima dell’effettuazione dell’assemblea
indicando l’ordine del giorno.
Alle riunioni possono partecipare anche dirigenti esterne/i dei sindacati
firmatari del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, previa
comunicazione con congruo preavviso al datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare
pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza ed alle loro famiglie sulla
scorta degli accordi definiti in sede locale.
ART. 13
ASPETTATIVA SINDACALE
I dirigenti sindacali, dipendenti dalle Strutture Associative, eletti a cariche provinciali o nazionali, hanno diritto ad una aspettativa non retribuita, anche frazionata, per tutta la durata del loro mandato.
ART.14
AFFISSIONE
Le RSA e/o le
RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi predisposti dal datore di
lavoro in luoghi accessibili a tutte le lavoratrici ed i lavoratori,
pubblicazioni, testi e comunicati non anonimi relativi a materie di
interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.25 della legge 300/70.
Tale diritto spetta alle singole RSA costituite nell’ambito delle OO.SS.
firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché alle
RSU, quale organismo unitario, e non a ciascuna delle sue componenti.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente
inviate alla Direzione aziendale.
ART. 15
CONTRIBUTI SINDACALI
Le dipendenti
ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di
bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione Sindacale,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione
per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio e si intende tacitamente rinnovata, ove non venga revocata
dall’interessata o dall’interessato. La revoca della delega deve essere
inoltrata, in forma scritta, alla Struttura di appartenenza ed alla
Organizzazione Sindacale interessata e produce effetto dal primo giorno del
mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture Associative sulle
retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo
giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle
Organizzazioni Sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta
nominativa.
La Struttura Associativa è tenuta nei confronti dei terzi, alla segretezza
dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti
effettuati alle OO.SS.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione
del personale, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, deve essere
effettuata secondo il codice civile (art. 1325 e ss. ) e le normative in
vigore relativamente alle diverse tipologie di rapporto.
Il contratto di lavoro, sotto forma di lettera scritta di assunzione, deve
contenere:
- la tipologia del rapporto di lavoro
- l’identità delle parti
- il luogo di lavoro
- l’orario di lavoro e sua articolazione
- la data di inizio del rapporto e il numero di matricola
- la durata del rapporto di lavoro
- l’ inquadramento nella categoria, la posizione economica e la qualifica
- la durata del periodo di prova
- il trattamento economico applicato
- il divieto, per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno indeterminato
o determinato, a svolgere altra attività subordinata o autonoma, al di fuori
delle Strutture Associative, che sia concorrenziale con le attività proprie
espletate dalle strutture associative stesse.
- l’ espresso rinvio al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e
tutte le eventuali altre condizioni concordate.
ART. 17
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
Le
lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti
documenti o eventuale autocertificazione ove prevista dalla legge:
- documento di lavoro ove richiesto a norma di legge;
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie
competenti;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge e comunque per tutte le
figure suscettibili di venire in contatto con prodotti alimentari;
- titoli di studio o professionali posseduti inerenti la qualifica
rivestita;
- certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;
- eventuale libretto di pensione;
- eventuale documento delle assicurazioni sociali obbligatorie;
- certificato di stato di famiglia;
- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Lgs..675/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare sin dall’atto
dell’assunzione, anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla
residenza e, successivamente, tutti gli eventuali mutamenti di residenza e
di domicilio anche temporanei e di qualsivoglia altro dato o documento
fornito all’atto dell’assunzione, entro e non oltre dieci giorni
dall’evento.
ART. 18
VISITE MEDICHE
Prima dell'assunzione in servizio e comunque prima della presentazione in
servizio della lavoratrice o del lavoratore, la Struttura Associativa, con
oneri a suo carico, potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita
medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori potranno
essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti dal medico competente;
gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a
carico della Struttura Associativa.
ART. 19
PERIODO DI PROVA
L'assunzione
in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti
periodi di prova:
- 90 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati
nelle categorie A, B, C
- 120 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti
inquadrati nelle categorie D, E, F.
I giorni di effettivo lavoro si computano conteggiando i giorni
effettivamente lavorati, i riposi settimanali e le festività.
Il periodo di prova resta sospeso per infortunio, gravidanza, puerperio e
malattia.
Ove la sospensione avvenga per causa di malattia, la lavoratrice o il
lavoratore potrà completare il periodo di prova stesso se in grado di
riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto
di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio
della assenza.
Durante il periodo di prova le parti possono recedere liberamente dal
contratto e senza obbligo di preavviso.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,
ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la
retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente
lavorate nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella
stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o
il lavoratore.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà
in servizio a tutti gli effetti.
ART. 20
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto
di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. 61/ 2000 e
successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro
risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto.
Il part-time si definisce:
orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo
pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro;
verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la
limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle
modalità orizzontale e verticale.
Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza
lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione
aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a
tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle
categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto
all'attività della Struttura Associativa
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e
dei lavoratori, anche già occupati.
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture
Associative secondo i seguenti principi:
- assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
- trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per
volontà di entrambe le parti;
- trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati;
- priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già
dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima
Struttura Associativa.
La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si
pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale
provvedimento di diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con
provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non
superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare
comunque all’unità.
La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali
anche in deroga al suddetto limite.
Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le
quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno
diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la
propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno
espresso dalla Struttura Associativa.
Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la
generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come
regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione
temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese,
all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate.
La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time,
è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato
come segue:
A) dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione
dell’orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della
prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed
eventuali clausole flessibili e/o elastiche.
B) dovrà essere sottoposta a preventiva convalida della Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio nell’ipotesi di
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro
part-time, che si applicherà proporzionalmente all’entità della prestazione
lavorativa, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo
pieno di pari categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse
e periodiche.
Per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
il periodo di prova previsto dal presente contratto viene ridotto
proporzionalmente all’orario di lavoro.
E’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’instaurazione
di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro purché non concorrenziali
con i fini istituzionali dell’ANFFAS Onlus.
E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura
massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore
entro il limite dell’orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del
lavoratore, ove richiesto, di prestazione di lavoro supplementare, non
costituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato motivo di
licenziamento.
Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 10%
sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a richiesta del
dipendente recuperate entro il trimestre successivo compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Oltre tale limite è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per
il lavoro straordinario a tempo pieno.
Clausole flessibili e cioè accordi tra le parti, con facoltà del lavoratore
di farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale, possono essere
stipulati, per tutti i tipi di part-time, per modificare la sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa, prescindendo da quella
originariamente concordata con il lavoratore previa definizione della fascia
entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata, con preavviso minimo
di 48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge.
Clausole elastiche che consentano di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, possono essere stabilite nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, ma
sempre nel rispetto dei presupposti di legge.
Per le prestazioni lavorative effettuate in virtù di clausole flessibili o
elastiche è prevista una rivalutazione del 2% della prestazione lavorativa,
qualora la variazione riguardasse complessivamente più del 30% dell’orario
normale mensile la rivalutazione riguarderà l’intera retribuzione mensile.
Il lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un
preavviso di un mese in favore del datore di lavoro e trascorsi cinque mesi
dalla stipula per esigenze di carattere familiare, di tutela della salute
certificate, necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata
o autonoma, per necessità di studio o formazione.
In sede di contrattazione aziendale verranno definite le condizioni e
modalità in relazione alle quali il datore di lavoro potrà, nel rispetto
della normativa vigente, apporre al contratto individuale e clausole di
flessibilità e clausole elastiche (es. limiti massimi della variabilità in
aumento, misura e forma delle specifiche compensazioni).
In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza
lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori part-time sono computati in
proporzione all’orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto
con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la
somma degli orari di tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati a tempo
parziale, corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno, e
superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
ART.
21
CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO
I contratti di lavoro a contenuto formativo sono il contratto di apprendistato ed il contratto di inserimento come disciplinati dal D.lgs. 276/2003.
A) IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Poiché la
regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del
Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto
istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione.
Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre
2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro
tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per
ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL
Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si
riporta:
“CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le assunzioni
di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme
della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge
19.7.1994 n. 451, dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione
e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli
strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze
rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori,
intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei
contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed
occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con
contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione
delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b)inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo aziendale.
Le parti
individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle
posizioni economiche B2 - C1 - C2, quali professionalità elevate quelle
collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro donne e uomini di
età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24
mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di
ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1)
dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2)
dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non
dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le
stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le
professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà
dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di
titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con
esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio
Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma
effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni
per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel
corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a
iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto loro imputabile, è
consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in
sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del
rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto il trattamento
retributivo spettante, pari a quello previsto per i dipendenti di pari
qualifica a tempo indeterminato o inferiore allo stesso se previsto. Il
periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con i contratti di
formazione lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento
a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della
prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice o
il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della
qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto
dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.
L'Associazione corrisponderà a tutti le lavoratrici ed a tutti i lavoratori
per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con
esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un
trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione
relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori
dovranno essere utilizzati in attività corrispondenti alla formazione
conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla
legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19
dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e
disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati,
dall’Associazione all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale del
Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto l’Associazione è tenuta, relativamente ai contratti
di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego
competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti
dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla
scadenza, l’Associazione rilascia un attestato sull'esperienza svolta.”
B) IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto
di inserimento è un contratto a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo
parziale, e risulta disciplinato dall’art. 54 D.lgs. 276/03 e dalle norme
del D.lgs. 368/01 per quanto compatibili, nonché dall’accordo
interconfederale siglato l’11 febbraio 2004 sussidiario alla disciplina
contrattuale.
Ha la finalità di realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel contesto
lavorativo delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni ( come tali intendendo,
secondo il rinvio che l’accordo interconfederale fa al d. lgs. 297/02 di
riforma del collocamento, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi);
c) lavoratrici e lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un
posto di lavoro o in procinto di perderlo;
d) lavoratrici e lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una
attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso
di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno
g) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da una
disabilità fisica, sensoriale, intellettiva-relazionale o psichica.
L’assunzione mediante contratto d’inserimento può essere effettuata solo ove
siano stati mantenuti in servizio almeno il 60% delle lavoratrici e dei
lavoratori il cui contratto d’inserimento sia scaduto nei 18 mesi
precedenti, (ad esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori dimessisi,
licenziati per giusta causa, che abbiano rifiutato il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che non abbiano superato il periodo di prova)
intendendo per mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Ciò ad eccezione del caso in cui nei 18 mesi precedenti all’assunzione del
lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto d’inserimento.
E’ demandata alla contrattazione aziendale la definizione delle percentuali
massime delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto
d’inserimento.
Il contratto di inserimento non può avere durata inferiore a nove mesi e
superiore a 18 mesi o 36 nel caso di persone affette da grave disabilità.
Per le figure professionali destinate nella categoria D la durata del
contratto d’inserimento è fissata in 12 mesi.
Dal computo del limite massimo saranno esclusi gli eventuali periodi di
servizio militare, civile o di astensione per maternità.
Il contratto d’inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata.
Il contratto d’inserimento è stipulato in forma scritta pena nullità con
conseguente assunzione del lavoratore a tempo indeterminato.
Esso deve specificamente indicare il progetto individuale di inserimento,
definito con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al
contesto lavorativo.
Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento e di
realizzazione del progetto, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento delle finalità del contratto, sono
demandate dal presente contratto a livello di contrattazione aziendale.
La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di
lavoro andrà riportata nel libretto formativo.
Ai fini retributivi la lavoratrice ed il lavoratore assunto con contratto di
inserimento potrà essere assegnato alla posizione economica iniziale della
categoria di inquadramento inferiore alla categoria spettante, in
applicazione del presente CCNL, alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato
nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal
contratto.
In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza
lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo numerico ad esclusione della L. 300/70.
ART. 22
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Le Strutture
Associative, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001 n.368 in attuazione della
Direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla durata del contratto
di lavoro.
Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito in
relazione a particolari esigenze tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive delle Strutture Associative.
A titolo esemplificativo:
a) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno (attività di soggiorni estivi, ecc.);
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la
totale funzionalità di tutte le strutture in situazioni di carattere
contingente e durante il periodo di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini
istituzionali della Struttura Associativa anche in collaborazione con
Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria,
riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in
collaborazione con AA.SS.LL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri
Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di
specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permessi e/o
aspettative concessi dall'Amministrazione;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere
giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso
di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore
sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,
infortunio, permessi, servizio militare ecc.)
h) per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di
6 mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in
servizio
Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione
del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un
mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o
indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le
ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del
rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo
dello stesso.
Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore
all’atto dell’assunzione in servizio.
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a
carenza stabili dell’organico e, comunque, nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero
- nel caso in cui l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi,
prevista dall’art.4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni
- nel caso in cui nell’unità produttiva sia operante una sospensione dei
rapporti di lavoro in essere o una riduzione dell’orario di lavoro, con
diritto al trattamento d’integrazione salariale, che interessi lavoratrici e
lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a
termine che si vorrebbe stipulare
- nel caso in cui nelle Strutture Associative si sia proceduto, nei sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi (art.4 e 24 l.233/91) con mobilità
che abbiano riguardato lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime
mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare
salvo che tale contratto sia concluso:
a) per provvedere a sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti
b) per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici
e lavoratori in mobilità (art.8 co.2 l. 223/91)
c) per una durata iniziale non superiore a tre mesi.
E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato anche in assenza di specifiche
ragioni e quindi della relativa indicazione in contratto:
a) per la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia
differito il pensionamento di anzianità ai sensi della L.388/00 art.75
b) per le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità
c) per le assunzioni dei disabili ex art.11 della L.68/99.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a tre anni.
La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia motivata da
ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il
contratto a tempo determinato sia stato stipulato e comunque, la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla
prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno
determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili
a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il
lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato
non prima di giorni dieci dalla data di scadenza del primo contratto
Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il
lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato
non prima di giorni venti dalla data di scadenza del primo contratto .
Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza
delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più
contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato non può essere superiore al 15% del personale assunto a
tempo indeterminato ad esclusione di quanto previsto ai punti b) e g).
Tale percentuale potrà essere ridefinita dal confronto tra le parti a
livello aziendale.
ART. 23
LAVORO INTERMITTENTE
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004.
ART.24
LAVORO RIPARTITO
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004.
ART. 25
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di
cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30
settembre 2004.
Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito
riportata.
“LAVORO TEMPORANEO
Il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997
n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della
stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano
l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate dall’Associazione o che presentino carattere
eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le
fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun
trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i
dalla Sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di
lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell’Associazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di
contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell’art.6 del presente CCNL
nei termini definiti in tale ambito.
La Sezione dell’Associazione comunicherà preventivamente alle RSU o alla
RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente
CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare
ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta
comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula
del contratto in questione.
Annualmente la Sezione dell’Associazione utilizzatrice di tale prestazione
lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori
interessate/i.
Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in
materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo
con il presente titolo, convengono di rincontrarsi, entro tre mesi dalla
firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto
“libero professionale” , a quello di “collaborazione coordinata e
continuativa” e al “lavoro ripartito”, nel rispetto delle peculiari
caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna
regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori
presenti nel settore considerato, nonché per l’individuazione delle
qualifiche da escludere dal ricorso al lavoro temporaneo.”
ART. 26
TELELAVORO
Si definisce
come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio
della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che
permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure
trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della
Struttura Associativa.
La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità
produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo,
presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo
da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle
parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie
condizioni lavorative;
d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,
mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi
compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.
La lavoratrice o
il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione
e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua
assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una
delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite
telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto
costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la
trasformazione del telelavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.
1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze
dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono
di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle
apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività
lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio
e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della
postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore
sono a carico del datore di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti
tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro
l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione
avvenuta.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in
funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro,
previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non
venga attivata a suo carico una linea dedicata.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc..
rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della
lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni
singolo caso di telelavoro.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario
giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli
accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della
lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra
le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la
reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto
periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore
impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore
ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale
orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del
datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione
istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di
comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di
progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro
e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I
rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da
quelli spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori che operano stabilmente
nell’organizzazione.
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento
tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi
disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione
stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti
attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso
nell’orario di lavoro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene
riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in
azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di
connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a
consentire alle telelavoratrici ed ai telelavoratori di accedere alle
informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla
veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti
di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di
assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella
stabilita dallo specifico articolo del presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla
lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali
variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di
garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della
singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o
telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in
loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del
contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della
Legge n.300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno
definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno
effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere
concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto
all'effettuazione.
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al
lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento
delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (Dlgs 626/94) l’allestimento della postazione
di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del
responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza.
Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano
dei rischi possibili.
E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di
visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del Dlg. 626/94, ciascuna
lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio
lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai
mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà
a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e
specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa
intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati
dati in dotazione.
A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla
più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo
possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
ART. 27
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati e delle
persone con disabilità, viene promosso per tutte le attività compatibili
alle capacità lavorative dei medesimi in conformità alle vigenti norme in
materia, in particolare dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dal DPR n.
333/2000 e succ. modifiche.
In applicazione dell’art. 3 comma 3° della legge n.68/99 e dell’art.2, comma
5° del DPR n. 333/2000, il computo, ai fini della determinazione della quota
di riserva, viene effettuato con riferimento alle figure inquadrate nelle
categorie A,B,C, limitatamente al personale tecnico esecutivo svolgente
funzioni amministrative ed afferenti all’area amministrativa.
ART. 28
PREAVVISO
La parte che esercita il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve
rispettare un periodo di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario.
L’obbligo non sussiste nei seguenti casi:
- risoluzione del rapporto per giusta causa
- recesso durante o al termine del periodo di prova
- risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato
- risoluzione consensuale
- recesso al termine del periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di
opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia
- risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di
reintegrazione e servizio militare.
Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere
comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento.
Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti
dal rapporto di lavoro in essere.
Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che
non
lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne
l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore.
E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della
prestazione durante il periodo di preavviso.
E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di
lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi
alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di
preavviso totalmente o parzialmente non effettuato.
L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di
sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.
ART. 29
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto
di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) mancato superamento del periodo di prova
b) mancata ripresa del servizio a seguito di malattia, servizio militare e
reintegrazione nei termini previsti ove esistenti
c) dimissioni
d) risoluzione consensuale
e) scadenza del termine nei casi di contratto a tempo determinato
f) licenziamento
g) messa in mobilità
h) decesso della lavoratrice o del lavoratore
i) raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia
j) inidoneità permanente per motivi di salute accertata per tramite le
competenti commissioni mediche una volta espletate tutte le procedure per
recupero al servizio attivo e proficuo lavoro a domanda dell’interessato
anche nelle categorie inferiori.
ART. 30
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto
dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro la Struttura Associativa
riconsegnerà alla lavoratrice o al lavoratore, regolarmente aggiornati, i
documenti dovutigli e di essi la lavoratrice o il lavoratore rilascerà
regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la Struttura Associativa
dovrà rilasciare, a richiesta della lavoratrice o del lavoratore, un
certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle
mansioni svolte.
ART. 31
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
In caso di
decesso della lavoratrice o del lavoratore, le indennità di cui agli artt.
28 e 86 del presente contratto (preavviso - trattamento di fine rapporto)
devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni
contenute nell'art. 2122 del Codice Civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra,
una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al
termine del mese in cui si verifica il decesso.
ART. 32
MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
Rientra nel potere di direzione lo svolgimento della prestazione di lavoro
in luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro, attraverso:
- Trasferimento;
- Trasferta;
- Distacco
Trasferimento
Per
trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o
definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da quella di
assegnazione.
Rientra nel pieno potere organizzativo della Struttura Associativa e non è
soggetto ai vincoli di cui all’art.13 della Legge n. 300/70 l’utilizzazione
del personale nell’ambito dei presidi, servizi, uffici della medesima unità
produttiva attuale sede di assegnazione della dipendente o del dipendente.
Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga
nell’ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Struttura
Associativa e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzative sulla
base di criteri e modalità concordate con le Organizzazioni sindacali a
livello locale.
Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o
familiari lavoratori che assistono con continuità un parente o un affine con
disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge 104/92 e succ.
modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e possono essere trasferiti solo previo loro
consenso.
Trasferta
Per trasferta o missione si intende lo spostamento provvisorio della
lavoratrice/lavoratore verso una località diversa con distanza superiore a
20 km. rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività.
La trasferta è disposta dal datore di lavoro.
L’attività svolta in trasferta può essere compensata mediante:
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate con adeguati
giustificativi ed in caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso di 1/5
del costo della benzina per chilometro;
- un’indennità costituita unicamente da un importo forfetario;
- un’indennità forfetaria alla quale si aggiunge un rimborso analitico
(sistema misto).
Il tempo di percorrenza è considerato a tutti gli effetti come servizio
attivo.
Le modalità saranno definite in sede aziendale.
Distacco
Il distacco o comando, come disciplinato dalla vigente normativa in materia
si ha quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratrici o lavoratori a disposizione di altro
datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione di
lavoro.
Il distacco può essere disposto a condizione:
- che vi sia il consenso del lavoratore
- che sia temporaneo indipendentemente dalla durata
- che sia funzionale all’interesse produttivo del datore di lavoro
distaccante e per tutta la durata del distacco che il lavoratore effettui la
prestazione lavorativa a favore del destinatario
- che permanga il potere direttivo del distaccante eventualmente, in parte,
delegato al destinatario
- che non configuri illegittima interposizione di manodopera
- che, ove il luogo di lavoro disti oltre 50 km rispetto al luogo dove il
lavoratore è normalmente occupato, sussistano ragioni tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive.
- che, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni con una riduzione
e/o specializzazione dell’attività effettivamente svolta, vi sia il consenso
del lavoratore interessato a ratifica dell’equivalenza delle mansioni.
Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento
economico (retributivo, contributivo e assicurativo) e normativo del
lavoratore distaccato mentre sono a carico del destinatario gli obblighi in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro che ottiene la prestazione potrà procedere al rimborso
degli oneri sostenuti dal datore distaccante.
Il datore di lavoro distaccante potrà procedere ad assumere con contratto a
termine altro lavoratore.
A livello aziendale saranno definiti i criteri attuativi dell’istituto.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
ART. 33
RITARDI ED ASSENZE
La
lavoratrice e il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
controfirmando il registro delle presenze e/o utilizzando altro idoneo mezzo
di rilevazione.
I ritardi devono essere adeguatamente giustificati e comportano la perdita
dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso arrotondato
al quarto d'ora superiore. E’ fatto salvo il recupero se possibile.
In caso di ripetuti ritardi, si darà luogo, oltre che alla trattenuta, anche
ai provvedimenti disciplinari di cui all’ art.35.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro
alle persone o all'Ufficio a tanto preposto. Esse devono essere giustificate
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore.
L’assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi è
considerata mancanza gravissima ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.35.
ART. 34
DOVERI DEL PERSONALE
Le
lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione
lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di
lavoro concordato e nel luogo stabilito.
Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c.,
obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni
assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia
dell'utenza e della Struttura Associativa;
- l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di
lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la
sicurezza e l’igiene del lavoro;
- il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta
di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro.
Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica
e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti
verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura
Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed
educazione.
I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori,
impronteranno i rapporti con loro alla collaborazione e al rispetto.
E’ vietato ai dipendenti ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi
oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per
ragioni autorizzate dall’Amministrazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del
rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente
contratto, alle altre norme di legge.
ART. 35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I
provvedimenti disciplinari sono adottati dal datore di lavoro in conformità
all'art. 7 della legge n. 300/70, e successive modifiche ed integrazioni.
Devono essere adottati nel rispetto delle seguenti procedure:
a) contestazione degli addebiti al lavoratore
- redatta in forma scritta
- avente i requisiti della specificità, dell’immediatezza ed immutabilità
dei fatti contestati
- portata a conoscenza del lavoratore (si considera assolto l’obbligo di
conoscenza dell’atto per il solo fatto che l’atto sia giunto al destinatario
anche se lo stesso viene rifiutato).
La contestazione degli addebiti deve essere recapitata, nel rispetto delle
procedure di cui sopra, alla lavoratrice o al lavoratore non oltre il
termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui, fermo restando l’obbligo
dei diretti superiori gerarchici del lavoratore di riferire tempestivamente
dell’infrazione agli organi titolari del potere disciplinare, gli organi
direttivi della Struttura Associativa hanno avuto piena ed effettiva
conoscenza della mancanza commessa;
b) audizione e difesa del lavoratore
- assegnazione di un termine di giorni 5, decorrente dalla contestazione,
affinché il lavoratore possa produrre le proprie esaustive difese e
controdeduzioni in forma scritta o, entro il medesimo termine, richiedere di
essere sentito oralmente
- è facoltà della lavoratrice o del lavoratore di avere assistenza da parte
di un rappresentante dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato;
c) provvedimenti conservativi
- comunicazione del provvedimento sanzionatorio entro giorni 30 dalla
scadenza del termine assegnato al lavoratore per la presentazione delle
controdeduzioni
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione
dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore
a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto
del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra
la lavoratrice o il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e adeguata
giustificazione ai sensi dell’art.33 o abbandoni anche temporaneamente il
posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento
dei
compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica posseduta ed ai compiiti
assegnati dalla Amministrazione;
e) ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di utilizzare
altro idoneo mezzo di rilevazione della presenza;
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici;
g) esegua i compiti affidatigli negligentemente o non ottemperando alle
disposizioni impartite;
h) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite e/o alle
indicazioni assistenziali e/o educative;
i) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti e i loro
rappresentanti, le altre o altri prestatori di lavoro ed ogni terzo con il
quale venga in contatto;
j) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione
e la fisionomia propria della Struttura Associativa, non attui metodologie
assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe
direttiva;
k) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,
all'ordine e all'immagine della Struttura Associativa;
l) fumi nei locali nonostante l’espresso divieto;
m) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio
anche di carattere temporaneo;
n) violi, o non osservi le norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui
alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse,
nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo
emanate dalla Struttura Associativa;
o) ometta di fornire entro 24 ore dalla conoscenza dell’illecito commesso
nella circolazione stradale, in quanto conduttore di automezzi della
Struttura Associativa, tutte le notizie relative la commessa violazione
nonché i dati personali e della patente.
Ove si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme
della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b) per assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o
assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno
precedente o seguente alle festività ed alle ferie;
c) per recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d) per assenza per simulata malattia o infortunio;
e) per introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso
dell'Amministrazione;
f) per abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g) per alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle
presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente
annotazioni su questi anche per conto di colleghi;
h) per l’utilizzo di mezzi, attrezzature, beni, ecc. della Struttura
Associativa a fini personali;
i) per il conseguimento di interesse privato nello svolgimento del rapporto
di lavoro;
j) per violazione del segreto professionale e di ufficio
k) per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno
agli utenti e alla Struttura Associativa;
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m) per compimento di atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
n) per svolgimento di attività continuativa privata nell’ambito del settore
di intervento della Struttura Associativa e comunque per conto terzi con
esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale opportunamente
comunicato;
o) per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo
i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC);
p) per contraffazione o mendace dichiarazione sulla documentazione inerente
l’assunzione e successive.
E' facoltà
dell'Amministrazione provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad
accertamenti preliminari nei casi di notevole inadempimento in cui è
prevista la possibilità di adozione del provvedimento di licenziamento.
Alla dipendente o al dipendente con sospensione cautelativa viene concesso
un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio,
oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento
del licenziamento.
ART. 36
PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI
ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
La Struttura
Associativa, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti della dipendente o del dipendente per fatti e/o atti direttamente
connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista
accertata negligenza o colpa della dipendente o del dipendente che
comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del
rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa dall’apertura del procedimento e per tutti i
gradi di giudizio , facendo assistere la dipendente o il dipendente da un
legale.
La Struttura Associativa potrà esigere dalle lavoratrici o dai lavoratori
che subiscano condanne con sentenza passata in giudicato per fatti a loro
imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti per la loro difesa.
ART. 37
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON
L'UTENZA
La responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della Legge 13.5.1985 n. 190, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole Strutture Associative.
ART. 38
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Alla lavoratrice o al lavoratore con qualifica di autista che, per motivi
che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la
patente per condurre autoveicoli, è riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire
retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
All’autista, in questo periodo, potranno essere assegnate, previo accordo
tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, altre mansioni ed
in questo caso percepirà la retribuzione della posizione economica nella
quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,
oppure l'autista non accettasse le mansioni assegnate dalla Struttura
Associativa, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre
indennità eventualmente spettanti secondo la retribuzione percepita al tempo
del ritiro della patente stessa.
E’ considerata mancanza gravissima ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.35 il comportamento della lavoratrice o del lavoratore cui è
affidata la conduzione di automezzi delle Strutture Associative che,
commettendo illeciti nella circolazione stradale non fornisca entro 24 ore
dalla conoscenza dell’accadimento tutte le notizie relative la commessa
violazione nonché i dati personali e della patente.
ART. 39
COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
La Struttura
Associativa dovrà stipulare idonea polizza di copertura assicurativa per i
rischi non coperti dalla propria assicurazione, a tutela della lavoratrice o
del lavoratore che per ragioni di servizio venga espressamente autorizzato
per iscritto all'utilizzo di mezzi propri di trasporto.
TITOLO
VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 40
OBIETTIVI
Con le norme
sulla classificazione del personale le parti, nel superare definitivamente
il precedente sistema d’inquadramento, hanno inteso introdurre un nuovo e
diverso sistema idoneo a consentire un equo contemperamento tra la
valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle Strutture Associative, le
esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse ed il
rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse contrattualmente definite.
Le norme sull’inquadramento e classificazione del personale sono, in
sostanza, finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi resi,
al potenziamento dell’efficienza ed efficacia gestionale, alla
razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro attraverso l’incentivazione
della motivazione del personale cui viene garantito il riconoscimento della
professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
In questa stessa ottica ed, in particolare, in relazione allo sviluppo
professionale, si pone la disponibilità del personale all’integrazione e
alla interscambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti,
all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell’ambito di
diverse posizioni lavorative senza che ciò di per sé configuri
l’acquisizione di alcun diritto soggettivo né automatismo alcuno.
ART.41
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Il nuovo
sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate
A,B,C,D,E,F.
La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è
indicata dall’art. 77.
L’inquadramento del personale nelle sei categorie è determinato
esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie previste dall’art.44
che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento
nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di competenze,
conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività
lavorative.
Nell’ambito della stessa categoria le mansioni si considerano equivalenti
indipendentemente dalla posizione economica attribuita.
I profili professionali inerenti a ciascuna categoria, così come descritti,
hanno carattere esaustivo e descrivono il contenuto professionale delle
attribuzioni proprie.
I compiti e le responsabilità di ciascun profilo sono, invece, indicati a
titolo esemplificativo.
Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e/o
strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo.
Nell’ipotesi in cui venissero individuati da parte degli organi di governo
nazionali o regionali nuovi o diversi profili professionali per il settore
non contemplati nel presente contratto, le parti si incontreranno per
definire, sulla base della declaratoria di cui all’art.44 l’inquadramento
conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
ART.42
NORMA GENERALE D’INQUADRAMENTO
Il personale
in servizio alla data di stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro viene inserito nel nuovo sistema di classificazione sulla base
delle declaratorie professionali e dei trattamenti economici in godimento,
secondo la tabella di equivalenza tra vecchi e nuovi profili di cui allegato
2 e senza che ciò comporti alcun mutamento o riduzione nelle mansioni sino a
tal momento svolte in forza delle declaratorie di cui all’art.37 del
previgente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il personale neo-assunto verrà inquadrato nella categoria spettante, sulla
base delle declaratorie e dei profili e con inserimento nella posizione
indicata nell’art.44.
ART.43
CRITERI E PROCEDURE PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA.
All’interno
di ciascuna categoria si individuano sei posizioni economiche che implicano,
esclusivamente, una progressione economica nell’ambito della categoria di
appartenenza.
La progressione economica verrà disciplinata da una contrattazione
integrativa a livello aziendale nel limite delle risorse finanziarie
esistenti e rese disponibili, nonché sulla base dei seguenti criteri
integrabili e definibili circa le modalità applicative, in sede decentrata:
a) anzianità di servizio nella struttura
b) assenza di provvedimenti disciplinari
c) tasso di assenteismo, per assenze diverse dalle ferie e dai permessi
retribuiti, contenuto nella norma (intesa la normale assenza dal lavoro
quella non superiore a 10 giorni lavorativi all’anno)
D) arricchimento e qualificazione professionale (partecipazione a corsi
professionali, di aggiornamento ecc.)
E) impegno e qualità della prestazione professionale.
La progressione orizzontale potrà realizzarsi con un passaggio singolo da
una posizione economica all’altra e tra un passaggio e l’altro dovrà
decorrere un periodo di tempo non inferiore ad anni due comunque decorrenti
dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e comunque in data non antecedente al 1/1/2006.
A decorrere dal 1.1.2005, il personale assunto nel livello economico
iniziale delle categorie A,B,C, ove non siano intervenuti accordi in sede
locale di applicazione della progressione economica, decorsi 24 (
ventiquattro) mesi dalla data di assunzione e comunque non prima
dell’1.1.2007, sarà inquadrato nel 2^ livello economico.
Entro il 30 giugno 2006 le parti firmatarie del presente contratto si
incontreranno per verificare il livello di applicazione di meccanismi di
progressione.
Il passaggio da una posizione economica all’altra, per effetto del presente
articolo, determina l’assorbimento degli elementi retributivi aggiuntivi (
ad es. assegni ad personam, superminimi, ecc.) in ragione del 50% per ogni
singolo passaggio.
Ove la somma da riassorbire sia inferiore al 50% dell’incremento economico,
avverrà in un’unica soluzione all’atto del primo passaggio.
ART 44
DECLARATORIA DELLE CATEGORIE
Le categorie di cui al presente articolo sono individuate mediante le
seguenti declaratorie:
CATEGORIA A:
appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono :
- capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, in
esecuzione di compiti assegnati e secondo prassi e metodologie definite
- responsabilità riferita al corretto svolgimento delle proprie attività
Il profilo è: operatore generico
Il suddetto
profilo riassorbe le qualifiche di
- addetta/o alle pulizie
- addetta/o alle cucine
- addetto al guardaroba
- addetta/o alla lavanderia
- operaia/o generica
- ausiliaria/o socio sanitaria
A titolo
indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
- centralinista
- fattorino
La posizione
economica di assunzione per il profilo e le qualifiche previste nella
categoria A viene fissata in A1.
CATEGORIA B:
appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di
attività esecutive, di natura tecnica, manuale ed igienico-assistenziale,
riferite alle proprie qualificazioni professionali (acquisite attraverso
l’esperienza lavorativa e/o percorsi formativi)
- autonomia e responsabilità relative alle attività assegnate nell’ambito di
prescrizioni di massima.
Il profilo è : operatore qualificato
Il suddetto
profilo riassorbe le qualifiche di
- operaia/o qualificato
- ausiliaria/o socio sanitaria specializzata/o
A titolo
indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
- aiuto cuoca/o
- autista patente B/C
- addetta/o alla segreteria
- accompagnatrice/ore
Vengono
inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formata/o
La posizione
economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria B viene
fissata in B1.
CATEGORIA C:
appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche e/o specialistiche proprie della qualifica posseduta;
- capacità manuali e tecniche riferite alle proprie specializzazioni
professionali;
- conoscenze idonee a svolgere eventuali funzioni di gestione e controllo di
figure a minore contenuto professionale;
- autonomia e responsabilità riferite all’applicazione di metodologie
definite ed applicate in precisi ambiti di intervento operativo nonché all’
attuazione di programmi di lavoro, alle attività direttamente svolte e alle
istruzioni emanate nell’eventuale funzione di gestione e controllo di figure
a minore contenuto professionale.
Il profilo è: operatore specializzato
Il suddetto
profilo riassorbe le qualifiche di
- operaia/o specializzato
A titolo
indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
- autista patente DK
- cuoca/o
- tecnica/o
- capo operaia/o
- coadiutrice/ore amministrativa/o
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari formato (ADEST-OTA-OSS)
- educatrice/ore con titolo
- istruttrice/ore con titolo
- animatrice/ore con titolo
Vengono
inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
- autista-accompagnatrice/ore
- educatrice/ore senza titolo
- istruttrice/ore senza titolo
- animatrice/ore senza titolo
- insegnante senza titolo
La posizione economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria C viene fissata in C1 ad eccezione degli operatori socio sanitari (OSS) per i quali la posizione economica di assunzione viene fissata in C2.
CATEGORIA D:
appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche-specialistiche in relazione al titolo professionale
posseduto;
- capacità tecniche ed elevato contenuto professionale;
- partecipazione, , elaborazione ed attuazione di programmi di lavoro;
- autonomia e responsabilità riferita all’attuazione dei programmi di
lavoro, alle attività direttamente svolte , alle istruzioni emanate.
Il profilo è:
operatore professionale
A titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente
profilo le seguenti qualifiche:
- assistente amministrativa/o
- assistente sociale
- educatrice/ore professionale
- infermiere
- fisioterapista
- logopedista
- terapista occupazionale
- terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- animatore sociale
- musicoterapista
Vengono
inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
- psicomotricista
La posizione economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria D viene fissato in D1 ad eccezione dell’assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista, infermiere, logopedista, terapista occupazionale, terapista della neuropsicomotricità, tecnico dell’educazione, della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, animatore sociale, musicoterapista.
CATEGORIA E:
appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche-specialistiche e/o gestionali
- capacità tecniche-amministrative-contabili, tecniche-organizzative, di
coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa
- autonomia e responsabilità proprie della funzione esplicata.
Il profilo è: operatore responsabile
A titolo
indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente profilo le
seguenti qualifiche:
- collaboratrice/ore amministrativo
- coordinatrice/ore di unità operativa
La posizione
economica di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria E viene
fissata in E1
CATEGORIA F:
appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- specifica ed approfondita competenza e capacità professionale;
- costante aggiornamento nella propria disciplina
- competenza progettuale e/o contabile
- rilevante apporto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro
- autonomia direttiva e responsabilità proprie delle funzioni esplicate.
Il profilo è
: operatore direttivo
A titolo indicativo e non esaustivo sono inoltre inserite nel presente
profilo le seguenti qualifiche:
- medico
- psicologa/o
- sociologa/o
- responsabile di area
- direttrice/ore generale
- direttrice/ore sanitario
- collaboratore amministrativo
- coordinatore di unità operativa
Vengono
inoltre inserite, ad esaurimento, le seguenti qualifiche:
- pedagogista
La posizione di assunzione per tutti i profili previsti nella categoria F viene fissata in F1
ART. 45
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni
inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni
equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della Legge n. 300 del 20 maggio
1970.
Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio
verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o
del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate
mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre
che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e
professionale della dipendente o del dipendente.
La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della
propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di
computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di
commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma
strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative.
Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a
categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni
caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non
inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione
economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento,
sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi
continuativi.
L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni,
deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I
periodi relativi non sono cumulabili.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo
professionale posseduto sempre risultante da atto scritto, la lavoratrice o
il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi.
ART. 46
CUMULO DELLE MANSIONI
Alle
lavoratrici o ai lavoratori che esplicano più mansioni di diverse categorie
e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il
trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica
corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia
carattere di prevalenza nel tempo e non abbia carattere accessorio e
complementare.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di
lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione
percepita, dovrà essere corrisposta alla lavoratrice o al lavoratore la
differenza tra la posizione economica pertinente alla mansione superiore e
quella di inquadramento.
ART. 47
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
Nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non venga riconosciuta l’idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dal Medico del Lavoro a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, sarà esperito nel rispetto del potere organizzativo delle Strutture Associative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, nel corrispondente livello di posizione economica posseduto o, a richiesta dello stesso, anche in qualifica di posizione economica immediatamente inferiore, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento previsto dalla normativa vigente.
TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO
ART. 48
ORARIO NORMALE
L'orario
“normale” di lavoro è contrattualmente fissato:
- in 36 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale
inquadrato nelle categorie A,B,C,D,
- in 38 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale
inquadrato nelle categorie E, F.
Alle lavoratrici e ai lavoratori e che in virtù della nuova classificazione
prevista dall’art. 44 si collocheranno in categoria E o F, manterranno
l’orario di 36 ore settimanali, quale condizione di miglior favore, se già
in atto al momento della stipula del Contratto Collettivo di Lavoro.
La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento
ad un periodo non superiore ad un anno.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle
comprese nei turni di servizio e sempre che la lavoratrice e o il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle
sue attività o delle sue funzioni ( art.1 D.lgs. n.66/03).
E’ espressamente escluso dalla computabilità il tempo impiegato per recarsi
al lavoro.
L’articolazione dell’orario normale di lavoro settimanale, fermo restando la
facoltà di articolarlo su 5 o 6 giornate lavorative, sarà definita dalle
Strutture Associative, sentite le rappresentanze sindacali.
ART. 49
DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO
La durata
massima settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 56 ore ed include le
ore di lavoro straordinario.
La durata media settimanale dell’orario non potrà in alcun caso superare le
48 ore comprese le ore di lavoro straordinario e al netto delle ore di
lavoro straordinario per le quali il lavoratore beneficia di un riposo
compensativo in alternativa alla retribuzione.
In considerazione delle particolari finalità ed attività esercitate senza
fine di lucro dalle Strutture Associative, il computo viene effettuato con
riferimento ad un periodo non superiore all’anno e con esclusione dei
periodi di ferie e di assenze per malattia.
Ai fini dell’obbligo di comunicazione di superamento delle 48 ore
settimanali alla Direzione Provinciale del Lavoro e Servizio Ispezione
competente per territorio, i termini della comunicazione decorreranno dalla
scadenza del termine di riferimento come stabilito dal presente contratto.
ART.50
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di
lavoro così come fissato dal presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 100 ore annue per
far fronte ad effettive esigenze di servizio, a richiesta del datore di
lavoro in forma scritta.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di ordinaria
programmazione del lavoro, il tetto annuo di ore straordinarie è
utilizzabile secondo criteri definiti nell’ambito del confronto tra le parti
in sede aziendale.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è comunque ammesso, in
relazione a:
- casi eccezionali, esigenze tecnico produttive ed impossibilità a
fronteggiarle attraverso l’assunzione di altre lavoratrici o lavoratori
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni
di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave o immediato
ovvero un danno alle persone o ai servizi
- eventi particolari come manifestazioni collegate alle attività
associative.
Il lavoro straordinario, deve essere computato a parte, separatamente dal
computo delle ore ordinarie e compensato con una quota oraria della
retribuzione ordinaria maggiorata del 20%. Per le ore di straordinario
prestato in orario di lavoro notturno o nei giorni festivi per legge la
quota di retribuzione oraria in atto è maggiorata del 30%. Per le ore di
straordinario prestato in orario di lavoro notturno nei giorni considerati
festivi per legge la maggiorazione è del 50%.
A richiesta delle lavoratrice ed ai lavoratori possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze di servizio, riposi compensativi. I riposi
compensativi dovranno essere goduti entro 90 giorni computati dal primo
giorno del mese successivo alla prestazione.
I riposi compensativi non si computano ai fini della media di cui all’art. 4
del D.lgs n. 66/03.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per
il lavoro straordinario per il personale a tempo pieno.
ART. 51
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO
LAVORO
NOTTURNO
Per lavoro notturno si intende la prestazione lavorativa ordinaria di almeno
7 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del
mattino.
E’ vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Non sono
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della L.104/92 e succ. mod.
Alla lavoratrice e al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le
seguenti indennità:
- euro 2,30 lorde per ogni ora di servizio effettivamente prestato nella
fascia oraria tra le 22 alle 6
LAVORO FESTIVO
Per lavoro
festivo si intende la prestazione lavorativa ordinaria effettuata in giorno
festivo.
Alla lavoratrice e al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le
seguenti indennità:
- euro 15,50 lorde per ogni prestazione effettivamente resa in giornata
festiva e di durata superiore alla metà del turno, ridotta a euro 7,75 se la
prestazione, sempre in giornata festiva, è di durata pari o inferiore alla
metà del turno.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo, al dipendente, non può essere
corrisposta più di un’indennità festiva.
ART. 52
RIPOSI E PAUSE
RIPOSO GIORNALIERIO E PAUSE
In
considerazione della natura delle attività svolte dalle Strutture
Associative caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio, in deroga alla disciplina prevista dagli art. 7 e 8 del D.lgs
66/2003, le parti convengono:
- di considerare assolto il diritto della lavoratrice e del lavoratore a
beneficiare della prevista pausa, ove l’orario giornaliero supera il limite
di 6 ore consecutive e che per ragioni organizzative non interrompono il
turno;
- di definire in 8 ore consecutive il diritto della lavoratrice e del
lavoratore al riposo giornaliero fatte salve le attività caratterizzate da
turni di lavoro frazionati durante la giornata . L’articolazione dell’orario
garantirà comunque adeguate misure di riposo;
RIPOSO SETTIMANALE
Tutte le
lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale in un giorno che, di norma, deve coincidere con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa
verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa
retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della
corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata
di smonto turno.
ART. 53
FERIE
Le
lavoratrici e i lavoratori per ogni anno solare di servizio effettivamente
prestato, maturano il diritto ad un periodo di ferie pari a trenta giorni
lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione
fissa mensile.
Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate
lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve
essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative
settimanali.
Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore
deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento.
La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro
durante l’anno di maturazione ha diritto, per ogni mese di servizio
prestato, ad 1/12° del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a
15 giorni sono considerate mese intero.
La lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festività
soppresse, a cinque giornate di permesso, da fruirsi entro l'anno solare.
Il periodo di fruizione delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione
attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese
di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano
ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto
con le RSA o RSU entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni
lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni
continuativi.
Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i
lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire
entro il mese di aprile.
I periodi di sospensione delle attività stabiliti dalla amministrazione,
sono computati nelle ferie, ad eccezione delle festività soppresse di cui al
5^ capoverso che possono anche essere fruite in altro periodo, anche
frazionato purché non inferiore alle due ore, scelto da ogni dipendente,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Di norma le ferie vanno godute entro l’anno di maturazione. In caso di
impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere
accordate e fruite entro il semestre successivo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale
delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di
malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti
ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea
certificazione medica.
Il godimento dei singoli periodi di ferie è sempre subordinato a preventiva
espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la
mancata autorizzazione o il diniego.
Il diritto alle ferie non maturerà in tutti i casi in cui è espressamente
escluso dalle normative vigenti.
ART. 54
FESTIVITA'
Tutte le
lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in
occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (mobile)
4) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
5) Festa del Lavoro (1^ maggio)
6) Festa della Repubblica ( 2 giugno)
7) Assunzione della Madonna (15 agosto)
8) Ognissanti (1^ novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) S. Natale (25 dicembre)
11) S. Stefano (26 dicembre)
12) Santo Patrono (mobile)
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o
del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art.77.
Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno
tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione
sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno
diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale
stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato.
Ove accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la
dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota
economica.
ART. 55
PRONTA DISPONIBILITA'
Il servizio
di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla
immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di
intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile
dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come
giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art.54 del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del
normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima
di 4 ore, dà diritto ad un compenso di euro 20,66 lordi per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minor
durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di
servizio ed a richiesta dell'interessata o dell’interessato.
Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta
disponibilità al mese.
ART. 56
SERVIZIO CON OBBLIGO DI RESIDENZA NELLA STRUTTURA
Nei casi di
servizi residenziali continuativi, alle lavoratrici ed ai lavoratori cui è
richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo
un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà
riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di euro 75,00.
Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella
struttura aventi caratteristiche di occasionalità e per periodi non
superiori ai dieci giorni al mese, tale indennità verrà sostituita da
un’indennità lorda giornaliera di euro 5,00.
Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno,
nonché per la consumazione dei pasti, non sono ovviamente conteggiati ai
fini del computo dell’orario di lavoro così come definito dall’art.48.
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in
servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore
straordinarie e retribuite come previste dall’art.50.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute
al servizio di obbligo di residenza nella struttura vengono definite dalla
Struttura Associativa per confronto tra le parti in sede locale favorendo un
equo meccanismo di rotazione.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 57
PERMESSI E RECUPERI
Alla
lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dalla Struttura
Associativa, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un
massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i
permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all’art. 54 del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Entro i tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la
lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate
in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
spettante per il numero di ore non recuperate.
ART. 58
CONGEDO MATRIMONIALE
La lavoratrice o il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso retribuito, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal giorno del matrimonio stesso.
ART. 59
TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA’
Per la tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri, o in alternativa del lavoratore
padre, si fa riferimento al D.lgs. 26 marzo 2001 n.151( testo unico delle
disposizioni legislative in materia di congedi di maternità e paternità,
congedi parentali, riposi, permessi e tutela e sostegno della maternità e
paternità) come modificato ed integrato dal D.lgs. 23 aprile 2003 n.115,
nonché nell’art.42 comma 5° dal comma 106 dell’art.3 della L.24 dicembre
2003 n.350 (cd. finanziaria 2004).
La Struttura Associativa integrerà, per il solo periodo di astensione
obbligatoria, l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media
giornaliera fino alla concorrenza del 100%.
Tale integrazione non potrà essere comunque superiore alla retribuzione
netta pari a quella di una lavoratrice e di un lavoratore in forza.
ART. 60
CONGEDI FAMILIARI
Ai sensi del
D.M. 278/2000 attuativo dell’art.4 della legge 8 marzo 2000 n.53, le
lavoratrici o i lavoratori hanno diritto a fruire di:
a) permessi retribuiti
- nella misura complessiva di tre giorni all’anno e con esclusione dal
conteggio dei giorni festivi e non lavorativi, nei casi di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi;.
- nella misura massima di tre giorni per ogni evento e su determinazione
dell’Amministrazione, in caso di decesso del coniuge, anche legalmente
separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di
un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
La fruizione del permesso avverrà previa comunicazione da parte
dell’interessato dell’evento e dei giorni nei quali esso sarà utilizzato,
allegando specifica documentazione nonché dettagliata relazione medica a
supporto della motivazione che giustifica la richiesta.
Il permesso dovrà essere utilizzato nei sette giorni dal decesso o
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
In alternativa, nel caso di grave infermità, le lavoratrici e o i lavoratori
possono concordare con l’amministrazione, diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa, anche per un periodo superiore a tre giorni.
L’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore, comporterà una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti
e fisserà i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza
della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi
terapeutici.
Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle
persone con disabilità di cui all’art. 61 del presente contratto;
b) congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, relativi alla
situazione personale, della famiglia anagrafica, dei soggetti di cui
all’art.433 del c.c. anche se non conviventi, nonché di persone con
disabilità accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.33 commi 1 e 3
della L.104/92, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni nell’arco della vita lavorativa, computati secondo il calendario comune
comprendendo i giorni festivi e non lavorativi.
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui
al capo b)
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o
della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al
capo b).
c) le situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia,
nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite sempre ai soggetti di cui al capo B con
esclusione del richiedente, derivanti da una delle patologie definite
dall’art.2, comma 1, punto d) del D.M. 278/2000.
La richiesta del dipendente dovrà avvenire in forma scritta, allegando
specifica documentazione nonché dettagliata relazione medica a supporto
della motivazione che giustifica la richiesta.
L’Amministrazione, entro 20 giorni dalla richiesta, assumerà la decisione e
ne comunicherà l’esito al dipendente.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né a fini
previdenziali.
Durante il congedo i lavoratore non può svolgere alcun altro tipo di
attività lavorativa.
ART.61
PERMESSI A TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CON DISABILITA’
Le lavoratrici e i lavoratori con disabilità riconosciuti tali per tramite della commissione medica dell’ASL ai sensi dell’art.33 comma 1 e 3 della legge 104/92 hanno diritto alla fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa legge senza che la stessa comporti una riduzione delle ferie e della tredicesima.
ART.62
PERMESSI E CONGEDI PER L’ASSISTENZA A FAMILARI CON DISABILITA’
I permessi di
astensione dal lavoro sono riconosciuti ai sensi della legge n.104/92 e
D.lgs. n.151/2001 come modificato nell’art.42 comma 5°, dall’art.3 comma 106
della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Ai sensi degli artt. 33 e 42 del D.lgs. 151/2001 (T.u. maternità), la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto con disabilità
in situazione di gravità ( art.33 comma 1 e 3 L.104/92) accertata ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104, fermo il diritto di
fruire del congedo parentale di cui all’art.32 del d. lgs. 151/2001 e del
congedo per malattia del figlio, hanno diritto:
a. al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
b. in alternativa al prolungamento del congedo parentale e fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, a fruire di due ore di riposo
giornaliero retribuito ai sensi dell’art.33 comma 2 della L.104/92
c. successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, a
fruire dei permessi di cui all’art.33 comma 3 della L.104/92 fruibili anche
in maniera continuativa nell’ambito del mese. Al raggiungimento della
maggiore età tali permessi spettano a condizione che sussista la convivenza
con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva;
d. a fruire, in modo continuativo o frazionato, del congedo straordinario di
cui al comma 2 dell’art.4 della L. 53/2000 entro sessanta giorni dalla
richiesta, per una durata complessiva di due anni e a condizione che la
persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura
specializzata.
Tale congedo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai capi a) b)
c).
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione fino ad un importo
complessivo massimo di euro 38.019,16 ( per il 2004) rivalutabile,
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità con detrazione,
quindi, nella denuncia previdenziale, dell’importo dell’indennità
corrisposta dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
competente .
I permessi di astensione dal lavoro devono essere concordati preventivamente
con l’amministrazione, con cadenza almeno mensile onde consentire il miglior
servizio a favore degli assistiti.
ART.63
DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI
La lavoratrice o il lavoratore che cede gratuitamente il sangue o suoi componenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione percependo la normale retribuzione.
ART.64
SERVIZIO MILITARE, SERVIZI ASSIMILATI E
RICHIAMO ALLE ARMI
Il lavoratore
durante l’adempimento del servizio militare ha diritto alla conservazione
del posto fino al congedo o all’invio in licenza illimitata in attesa di
congedo.
Durante il servizio militare l’anzianità di servizio decorre a tutti gli
effetti.
Terminato il servizio militare, il lavoratore deve porsi concretamente a
disposizione del datore di lavoro entro un termine di 30 giorni altrimenti
il rapporto si considera risolto.
I benefici previsti per i lavoratori in servizio militare si applicano anche
agli obiettori di coscienza che effettuano il servizio sostitutivo civile ed
alle lavoratrici o ai lavoratori che optano per il volontariato civile nei
paesi in via di sviluppo nonché ai lavoratori arruolati in armi o corpi
speciali regolati da norme di legge che equiparano il servizio prestato al
normale servizio militare.
Tutti i lavoratori richiamati al servizio militare per qualunque esigenze
delle forze armate hanno diritto alla conservazione del posto e non possono
essere licenziati nei tre mesi successivi la ripresa del lavoro salvo che
per giusta causa. Qualora il lavoratore non si ponga a disposizione del
datore di lavoro entro i periodi previsti dalla vigente normativa, è
considerato dimissionario.
Per tutto il periodi di richiamo alle armi, al lavoratore viene anticipata
un’indennità pari alla sua ordinaria retribuzione a carico dell’INPS.
ART. 65
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Nel rispetto dell’art.17 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modifiche ed integrazioni, le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della citata legge, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, hanno diritto di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito della distribuzione flessibile degli orari, secondo criteri definiti in sede aziendale.
ART.66
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Nel rispetto
dei principi etici e sociali affermati dalla Legge 64/2001 istitutiva del
Servizio Civile Volontario si intende incentivare l’inserimento dei giovani
volontari all’interno delle strutture associative Anffas e per tutte le
finalità statutarie.
Il servizio civile volontario svolto, senza demerito, all’interno delle
Strutture Associative, potrà essere valutato quale titolo preferenziale ai
fini dell’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
.
ART.67
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti ad associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte negli appositi registri ed albi regionali, nonché inserite nell’elenco nazionale dell’agenzia di protezione civile, hanno diritto, nel rispetto della normativa di cui al Dpr. 194/2001, di assentarsi dal posto di lavoro, secondo criteri concordati in sede aziendale.
ART. 68
PERMESSI ELETTORALI
Tutte le
lavoratrici o i lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di
presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo in
occasione di qualsiasi tipo di consultazione elettorale, hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni.
Le assenze per permessi elettorali dovranno essere comunicate
preventivamente e per iscritto e dovranno essere giustificate dal lavoratore
mediante la presentazione di idonea documentazione:
a) certificato di chiamata per i componenti del seggio;
b) certificato firmato dal presidente di seggio contenente l’indicazione
delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello
stesso.
ART.69
PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE
Nei limiti e
con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia le lavoratrici
ed i lavoratori:
a) eletti o nominati membri del parlamento europeo, nazionale o delle
assemblee regionali, nonché coloro che sono chiamati a ricoprire cariche
pubbliche in amministrazioni locali, hanno diritto ad essere collocati in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato;
b) nominati giudici popolari presso le corti di assise, possono essere
collocati in aspettativa non retribuita;
c) componenti delle commissioni per l’impiego, hanno diritto ad assentarsi
dal lavoro, utilizzando permessi non retribuiti per il tempo necessario a
partecipare alle riunioni delle commissioni. Con carico di comunicare
l’assenza con tre giorni di anticipo.
ART. 70
PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO E PER ESAMI
Le
lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
o legali di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria,
universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di
servizio, all’ammissione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno
esonerate o esonerati dal prestare lavoro in orario straordinario e durante
i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di
iscrizione al corso e di regolarità e successivamente certificati mensili di
effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Su richiesta del dipendente, la Struttura Associativa concederà permessi
retribuiti per la frequenza necessaria ai corsi di cui sopra sino a 150 ore
annue individuali.
Tali ore, fermo restando il limite individuale, saranno utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio,
arrotondato all’unità superiore.
Le priorità nella concessione dei suddetti permessi retribuiti sono fissate
nell’ordine:
- scuola dell’obbligo
- scuola secondaria
- corsi universitari attinenti alle materie di cui all’attività espletata
alle strutture associative.
Le lavoratrici o i lavoratori, anche universitarie e universitari, che
devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di un giorno di
permesso retribuito per sostenere le singole prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma la lavoratrice o il
lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che
siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
ART. 71
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Ai sensi dell’art.5 della L.53/2000, le lavoratrici ed i lavoratori con
almeno cinque anni di servizio, possono richiedere con un preavviso di
almeno 60 giorni, un congedo non retribuito per la formazione, finalizzato
al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
Il congedo, comportante una sospensione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco
dell’intera vita lavorativa, sarà concesso dalla Struttura Associativa ove
non ostino comprovate esigenze organizzative ed in ragione di un massimo del
3% del personale in servizio.
Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
ART. 72
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da
favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di
qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e formazione continua,
necessari ad accrescere conoscenze e competenze professionali per una sempre
migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall’organizzazione del
servizio e con priorità per l’acquisizione di titoli professionali imposti
dai rapporti convenzionali e/o accreditamenti istituzionali.
Ai sensi dell’art. 6 dalla L.53/2000, la formazione continua riguarda
percorsi di formazione, predisposti prioritariamente dalle Strutture
Associative o, dalle Strutture pubbliche o da altri Enti accreditati e
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito regionale,
nazionale ed europeo.
In sede di contrattazione decentrata verranno individuate:
- le modalità in base alle quali programmare la qualificazione, la
riqualificazione, l’aggiornamento o la formazione continua del personale,
compatibilmente con le esigenze di servizio nel rispetto delle priorità
sopra indicate;
- il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l'individuazione delle
lavoratrici e dei lavoratori per l'accesso ai corsi e la percentuale massima
annua nel rispetto dei limiti di cui al capoverso successivo;
- le modalità di orario ed eventuale retribuzione connesse alla
partecipazione ai percorsi di qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento o formazione continua.
Le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del
personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali
fino ad un massimo di 110 ore annue.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi
dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al
corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di
regolare frequenza.
Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti di
cui al presente articolo, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni o licenziamento, prima di cinque anni dalla acquisizione del
titolo, saranno tenuti a restituire all’azienda i costi dalla stessa
sostenuti per l’acquisizione dello stesso anche tramite compensazione con
l’indennità dovuta a titolo di TFR..
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli
organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi
formativi.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli
previsti dagli articoli 70 e 71.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
ART. 73
MALATTIA
Le parti
convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al
presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre
2004.
Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito
riportata.
“ In caso di
assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice o il lavoratore deve
informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio,
l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere
l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
L’Amministrazione deve anticipare per conto dell'INPS le indennità previste
dalla legge a partire dal primo giorno di malattia. Inoltre, se la malattia
è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL,
l’Amministrazione deve integrare le prestazioni economiche assicurative sino
a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per
malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,
computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica
che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in
materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata
trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento
non deve comunque essere superiore a quello che la lavoratrice o il
lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di
emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione va corrisposta
in base alle norme di legge.
L’Amministrazione può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il
lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco
di un triennio.
b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per
infortunio. L’Amministrazione deve anticipare il 40% della retribuzione,
salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della
lavoratrice o del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di
anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello
che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse
lavorato a titolo d’emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare da chi è
responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e
contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali
nei limiti del danno subito.
Per le lavoratrici o i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente
le disposizioni legislative che regolano la materia.”
ART. 74
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
La Struttura
Associativa è tenuta ad assicurare le lavoratrici o i lavoratori contro gli
infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di
legge vigenti.
In caso di infortunio occorso al dipendente con prognosi superiore a tre
giorni, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL, corredata da
certificato medico e su apposito modulo, entro due giorni da quello in cui
ne ha avuto notizia ed indipendentemente da ogni valutazione sulla sua
indenizzabilità.
L’infortunio dal quale sia dipesa la morte o il pericolo di morte, deve
essere denunciato entro 24 ore dall’evento.
Il lavoratore è obbligato a:
- dare, al proprio datore di lavoro, immediata notizia di qualsiasi
infortunio, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto
all’indennità di legge per i giorni antecedenti alla comunicazione;
- produrre idonea certificazione
- sottoporsi, salvo giustificato motivo alle cure mediche e chirurgiche
ritenute necessarie dall’Istituto assicuratore;
La simulazione dell’infortunio o l’aggravamento doloso delle sue conseguenze
comporta la perdita del diritto ad ogni prestazione e l’applicazione delle
pene di cui all’art .65 Dpr. 1124/65
In caso di
malattia professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia
all’INAIL, corredata da certificato medico e su apposito modulo, entro i
cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore gli ha comunicato la
manifestazione della malattia.
Il lavoratore è obbligato:
- a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dal suo
manifestarsi inteso come conoscenza della stessa, altrimenti perde il
diritto all’indennizzo per tutto il periodo antecedente la denuncia;
- a sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche
ritenute necessarie dall’Istituto assicuratore.
Le relative indennità nella misura non superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili, verranno anticipate dall’Amministrazione, con conseguente obbligo della lavoratrice o del lavoratore a rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione.
Nel caso in cui l’infortunio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Amministrazione a recuperare da chi è responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
ART. 75
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Ai fini
dell’applicazione dell’art.18 del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626
“Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE ,
90/269 CEE, 90/270CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo
di lavoro” e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per tutte le
materie demandate alla contrattazione e consultazione si fa riferimento al
protocollo d’intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l’ANFFAS in data 14/6/1996.
Le parti si impegnano entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente
accordo a rincontrarsi per verificare lo stato di attuazione dello stesso ed
i suo adeguamento, intendendo garantire piena e puntuale attuazione della
suddetta normativa.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
ART. 76
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
La paga di
una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto
elencate componenti della retribuzione:
- retribuzione come da valore tabellare mensile (corrispondente alla
categoria ed alla posizione economica di inquadramento);
- eventuale retribuzione individuale di anzianità;
- eventuale indennità per mansioni superiori;
- eventuale assegno ad personam.
L'importo della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga
giornaliera, come sopra calcolata, per 6 per i dipendenti con orario
settimanale di 36 ore, per 6,33 per i dipendenti con orario settimanale di
38 ore. .
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a
proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà
decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione
lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e
orari giornalieri come innanzi determinati.
ART.77
INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
(allegato 3)
ART. 78
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Le quote
economiche maturate in relazione all’anzianità di servizio delle lavoratrici
e dei lavoratori, alla data di prima stipula del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, rimangono congelate.
Tali quote sono corrisposte alle aventi e agli aventi diritto a titolo di
assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce "retribuzione
individuale di anzianità".
ART. 79
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA CATEGORIA SUPERIORE
Nel caso di
passaggio a categoria superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà
effettuato con l’attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata
della differenza tra il valore iniziale delle nuova categoria ed il valore
iniziale di quella di provenienza.
Il passaggio da una posizione economica all’altra determina l’assorbimento
degli elementi retributivi aggiuntivi (ad es. assegni ad personam,
superminimi, ecc.).
ART. 80
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate secondo le norme di legge vigenti.
ART. 81
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La
retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice o al lavoratore in una
data stabilita, comunque non oltre il 10^ giorno successivo alla fine di
ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in
cui devono essere distintamente specificati il nome della Struttura
Associativa, il nome e la qualifica della lavoratrice o del lavoratore, il
numero di matricola, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,
l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e l’elencazione
delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata
nella busta-paga nonché sulla corrispondenza della moneta, deve essere fatta
all'atto del pagamento.
Resta comunque la possibilità da parte della lavoratrice o del lavoratore di
avanzare eventuali reclami, entro 60 giorni, per irregolarità riscontrate.
ART. 82
TREDICESIMA MENSILITA'
A tutto il
personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi
alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo
come da inquadramento diviso dodici , dalla retribuzione individuale di
anzianità e da eventuali assegni alla persona.
La tredicesima mensilità non spetta:
- per il periodo di tempo trascorso in congedo non retribuito per motivi di
famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione dello stipendio o
salario
- per i congedi parentali previsti dal D. Lgs 151/2001 art. 34 e art. 48
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti
come mese intero.
ART. 83
MENSA E VITTO
Le Strutture
Associative, ove possibile, potranno istituire il servizio di mensa o, in
alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità
sostituiva.
Nel caso tra le modalità sostitutive venisse individuato l’uso di un ticket,
il valore facciale dello stesso verrà definito in sede locale e non potrà
essere inferiore a euro 3,00.
Hanno diritto ad usufruire del servizio mensa tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori il cui orario di lavoro, per oggettive esigenze di servizio si
protragga oltre le sei ore consecutive giornaliere e non preveda
un’interruzione superiore a due ore.
I dipendenti che ne hanno diritto, ove fruiscano del servizio mensa o della
modalità sostitutiva, sono tenuti a contribuire nella misura fissa di euro
1,50 per ogni pasto; coloro che sono addetti all’assistenza degli utenti
durante il pasto sono esclusi da tale contribuzione.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione
deve essere rilevata con i normali mezzi di controllo.
ART. 84
ABITI DI SERVIZIO
Al personale
cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti
di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni,
verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese
dell'amministrazione.
Ai dipendenti cui sono assegnati particolari servizi debbono inoltre essere
forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni,
tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro così come indicato dalla Legge
626/94 .
ART. 85
ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta il trattamento definito nell'ambito del rapporto tra le parti in sede decentrata.
ART. 86
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’anzianità
di servizio decorre dall’inizio dell’esecuzione del contratto sino alla data
di cessazione del rapporto.
Essa decorre nei periodi di lavoro effettivo in cui vanno comprese le pause,
i riposi settimanali, le festività e le ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente:
a) per il personale impiegatizio deve essere corrisposta un’indennità di
anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di
retribuzione per ogni anno intero di servizio.
b) per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della
anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti
collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una
mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà
raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71
al 30.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72
al 29.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73
al 30.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è
commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73
al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si
computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si
computano come mese intero.
c) Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si
applica la legge n. 297 del 29/5/1982.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
- retribuzione come da inquadramento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità per mansioni superiori;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- altre indennità erogate a titolo non occasionale
ART. 85
PREMIO DI INCENTIVAZIONE O PRODUTTIVITA'
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori in servizio alla data del 30.6.95 presso ex
Sezioni che applicavano contratti o accordi nei quali era prevista
l'erogazione di quote economiche a titolo di incentivazione o produttività,
saranno corrisposte mensilmente le stesse quote economiche, ripartite in
dodicesimi, a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce
"premio di incentivazione o produttività".
La gestione di tale istituto è demandata al rapporto tra le parti in sede
locale.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 86
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Per le
controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla
legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione Sindacale
regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha
conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del
tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art.410 del
cod.proc.civ.
Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta
da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni
dalla richiesta.
La commissione convochèrà le parti presso la sede stabilita di comune
accordo e tenterà la conciliazione della controversia.
Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione
di fiducia.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni
dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si
considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod.proc.civ.
Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale,
redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai
componenti della commissione i quali certificano l’autografia della
sottoscrizione delle parti.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione
le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Cod. proc. Civ.
Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata
in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la
sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione
Sindacale di fiducia del lavoratore.
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le
procedure che riterranno più opportune.
ART. 87
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI
CONCILIAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori interessati, promuovendo un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Cod. proc. Civ.
ART. 88
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Tutte le
controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e
normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli
accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati
rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro
la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o della Struttura Associativa
di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre
saranno nominate o nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell’Organizzazione sindacale territoriale cui
aderisce la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina della Struttura Associativa;
c) una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati con
funzione di presidente. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura
di cui all’arbitrato irrituale.
Per
l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come
segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui
aderisca la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) una o uno su nomina della Struttura Associativa;
c) una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due
arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non
si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le
parti richiederanno la nomina ad un ordine professionale o al Presidente del
Tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione
dell'incarico da parte degli arbitri, salvo proroga consensuale.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati in pari
quota dalle Struttura Associativa e dalle OO.SS. che hanno nominato gli
arbitri.
ART. 89
FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al precedente art. 88
ART. 90
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
ANFFAS Onlus
e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le
dipendenti e i dipendenti delle Strutture Associative, concordano la
costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso la Sede
Nazionale in Roma via Gianturco,1, formata da tre rappresentanti delle OO.SS.
FP-CGIL, CISL FPS, UIL-FPL e tre rappresentanti dell’Associazione con il
compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti
dall’applicazione in sede locale del presente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro.
Le parti sono abilitate a chiedere, a mezzo lettera raccomandata, la
convocazione di detta commissione che si riunirà entro quindici giorni dalla
data della richiesta.
La richiesta dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa la controversia.
L’eventuale accordo sull’interpretazione della norma sostituisce la clausola
controversa fin dall’inizio della vigenza del contratto.
NORMA PROGRAMMATICA
Le parti,
preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come
modificata dalla L.335/95 e successive integrazioni e o modificazioni, in
materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le
iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza
complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni
citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina dei
problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti
gli aspetti tecnico-normativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire entro tre mesi dalla firma del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro
paritetico che potrà avvalersi
dell’apporto di esperti in materia.
Nota congiunta n. 1
Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n.223/91) durante il periodo di vigenza del presente contratto.