D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNATO ALLA FINANZIARIA 2005
Testo coordinato con le modifiche apportate dalle seguenti leggi:
L. 23 dicembre 2000, n.388
DL 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con L. 28 febbraio 2001, n. 26
D.lgs 8 giugno 2001, n. 325
L. 28 dicembre 2001, n. 448
DL 22 febbraio 2002, n. 13 convertito con L. 24 aprile 2002 , n. 75
L. 6 luglio 2002,n. 137
L. 15 luglio 2002, n. 145
L. 1 agosto 2002, n.166
L. 27 dicembre 2002,n. 289
L. 16 gennaio 2003, n. 3
DL 31 marzo 2003, n. 50 convertito con L. 20 maggio 2003, n. 116
DL 30 settembre 2003, n. 269 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326
L. 24 dicembre 2003, n. 350
DL 29 marzo 2004, n. 80 convertito con L 28 maggio 2004, n. 140
DL 12 luglio 2004, n. 168 convertito con L 30 luglio 2004, n. 191
L. 30 dicembre 2004, n. 311
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l’adozione di un testo
unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale dell’8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con i ministri per gli affari regionali e della giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
E’ approvato l’unito testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative
norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad
essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro
autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme
statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al
presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali.
Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le
province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in
ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti
dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche
della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle
comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n.
59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la
regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile .
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo
e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al
fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle
rispettive competenze.
Art. 5. Programmazione regionale e locale
1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi
ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la
verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Art. 6. Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in
giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto
ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i
sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed
istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Art. 7. Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
Art. 7 bis. Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate
dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche
norme regolamentari 1.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.2
Art. 8. Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono
disciplinati dallo statuto.
1 Comma aggiunto dal c. 5 dell’art. 1 quater L. 116 del 20.5.2003
2 Articolo aggiunto dall’art. 16 della L. 3 del 16.1.03
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono
essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato
numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione
europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 9. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In
caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono
proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla
provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente
sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 10. Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco
o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di
organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di
domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni.
Art. 11. Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con
compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il
consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi
prevista all'articolo 127.
Art. 12. Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e
delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in
applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione
dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO II - SOGGETTI
CAPO I – Comune
Art. 13. Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento
sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 14. Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni
dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni
territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo
i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale
limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede
che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.
Art. 16. Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere
anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme
previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione. Ai relativi oneri si provvede con quota
parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.3
3 Comma così integrato dall’art. 14 DL 269 del 30.9.03 convertito in L 326 del 24.11.2003
Art. 17. Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di
servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per
istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni
nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più
accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di
tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o
designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la
revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle
nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Art. 18. Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza .
CAPO II - Provincia
Art. 19. Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e
coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la
gestione dei servizi pubblici locali.
Art. 20. Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani
regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo,
propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento
dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per
il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei
comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Art. 21. Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e
sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare
ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario
indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di
uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e
coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del
presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano
l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a. ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior
parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b. ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica,
nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione
dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio
provinciale e regionale;
c. l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d. l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione
della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e. di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti;
f. l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g. le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a
promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
CAPO III - Aree metropolitane
Art. 22. Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla
proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda
entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il
quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Art. 23. Città metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da
contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi
essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane
ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della
provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su
conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana,
che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune
partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa
è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione
con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi
vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il
decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le
regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente
comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello
Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree
metropolitane previste dalla legislazione regionale.
Art. 24. Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti
materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città
metropolitana.
Art. 25. Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Art. 26. Norma transitoria
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione,
dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in
analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
CAPO IV - Comunità montane
Art. 27. Natura e ruolo
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio
di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci,
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone
omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della
comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione
europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva,
restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può
prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte
integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità
montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie,
nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo
scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità
montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle
singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei
rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi
enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei
criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni.
Art. 28. Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle
comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse
conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. 2 . Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la
montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei
a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione
europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo,
concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità
montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della
montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.
Art. 29. Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più
comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si
estendono le norme sulle comunità montane.
CAPO V - Forme associative
Art. 30. Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra
loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e
la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria
fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 31. Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo
le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera
m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in
conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato,
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo
statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle
leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113 bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.4
Art. 32. Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi
dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati
e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni
associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento
delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni.
Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e
dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento
delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le
regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato
dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma
di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato
anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per
la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni
tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle
strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di
cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni,
con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito
dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei
benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento
4 Comma così modificato dal c. 12 dell’art. 35 della L. 448 del 28.12.2001
alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale
da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione,
rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque
ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei
consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
Art. 34. Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli
effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da
un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella
regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti
pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
Art. 35. Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001.
Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni
inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente
testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale.
TITOLO III - ORGANI
CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia
Art. 36. Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo
della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
Art. 37. Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c. da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d. da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e. da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f. da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g. da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h. da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a. da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b. da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c. da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d. da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Art. 38. Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri
necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di
almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le
province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite
per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione
di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente
costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le
forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate
personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.5
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la
bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le
rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono
presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del
consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del
consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio
sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della
provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che
provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi
sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per
gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi
dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal
consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il
posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino
alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e
presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro
dei principi stabiliti dallo statuto.
Art. 41. Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del
capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale
comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967 n. 223.
Art. 42. Attribuzioni dei consigli
5 Comma così modificato dall’art. 3 DL 29.3.04 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3,
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;6
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;7
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla
verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
Art. 43. Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le
modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni .
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e
della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative
procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art. 44. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
6 Lettera così modificata dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
7 Lettera sostituita dal c. 68, art. 1 L. 30.12.04, n. 311
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni
la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio
interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Art. 45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante
per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Art. 46. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo
le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta
al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
Art. 47. Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente
della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e
provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a
sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero
il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal
sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore
di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono
composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6
nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di
provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con
popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni
con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per
le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45
consiglieri.
Art. 48. Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi
generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive
e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e
della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché
il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie
fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti,
aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla .
Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica
per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è,
allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore
a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 52. Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione
viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
dell'articolo 141.
Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della
provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino
alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente .
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di
assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai
sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o
del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni
affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri
servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire
la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 55. Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale
gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel
primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
Art.56. Requisiti della candidatura
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in
più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali,
comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune
ovvero di una provincia .
Art. 57. Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due
circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di
convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti
ed è surrogato nell'altro consiglio.
Art. 58. Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale
e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di
cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto
di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;8
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato
con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con
provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo
58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione,
hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per un delitto non colposo;
8 lettera modificata dall’art 7, c. 1, lett. a) DL 29.3.04 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo,
una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando
non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto
dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva,
decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici
mesi dalla sentenza di rigetto. 9
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari
che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una
causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato
l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura
coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non
luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento
di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento
che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici
ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di
tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire
dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2
comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 60. Ineleggibilità
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che
prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano
le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;10
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di
controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti
che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere;
9 comma sostituito dall’art 7, c. 1, lett. a-bis) DL 29.3.04 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
10 Numero così sostituito dall’art. 4 L. 137 del 6.7.2002
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il
cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In
caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento
di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non
sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano
candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in
aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito
si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto
se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni
dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di
consigliere provinciale.
Art. 61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia11
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che
coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale[, di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro
fideiussore]12.
1-bis.Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro
fideiussore.13
Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
11 Rubrica così modificata dall’art. 7, c. 1, lett. b-bis) DL 29.3.04, n. 80 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
12 Parole soppresse dall’art. 7, c. 1, lett. b-bis) DL 29.3.04, n. 80 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
13 Comma aggiunto dall’art. 7, c. 1, lett. b-bis) DL 29.3.04, n. 80 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della
candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
Art. 63. Incompatibilità
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi
riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di
una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle
imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di
una lite promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la
commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la
commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione
del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa
a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di
affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel
processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche
ai procedimenti in corso;14
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza
passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto
il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia
ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei
precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o
consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con
l'esercizio del mandato.
Art. 64. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta,
cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
14 Numero così modificato dall’ art. 3-ter L. 75 del 24.4.2002
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del
presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.15
Art. 65. Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel
territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili,
rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro
comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del
comune.
Art. 66. Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.
Art. 67. Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o
regolamento in ragione del mandato elettivo.
Art. 68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa,
importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di
incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma
dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a
concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 69. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo
come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente
qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa
parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di
ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo
articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende
conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.
Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
15 Comma così sostituito dall’art. 7, c. 1, lett,b-ter) DL 29.3.04, n. 80 e relativa legge di conversione n. 140 del 28.5.04
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e
notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 70. Azione popolare
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da
chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore
ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e
82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
CAPO III - Sistema elettorale
Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con
sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere
comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo
contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il
più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti
conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I
restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare
e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da
assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50
per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità
stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica. 16
maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione
di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Art. 72. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il
collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda
reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun
elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì
votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo
turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il
gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del
comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto
ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia
solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7,
con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano
d'età.
Art. 73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore
al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della
lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del
sindaco al termine del primo o del secondo turno.
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita
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5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le
sezioni del comune.
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dell'Amministrazione pubblica locale.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata
dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del
3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale
soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di
sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4,....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti
al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad
ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi
del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei
voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o
al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60
per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del
comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in
primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al
medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Art. 74. Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del
consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il
territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla
carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia
deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio
provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della
provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il
candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome
del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul
relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente
della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei
modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente
al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può,
infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo
turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al
ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al
secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica
successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio
provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con
cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente
della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di
candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome
del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il
candidato più anziano di età.
Art. 75. Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le
disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla
carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più
gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i
gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la
proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo
stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno
meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia
superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale
conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del
numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun
gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al
gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli
altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei
seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della
provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a
tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità
superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato
eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive
cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo
proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati
eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di
collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di
ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei
voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di
un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Art. 76. Anagrafe degli amministratori locali e regionali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia
elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli
amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati
anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione
esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di
comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente
forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed
estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV - Status degli amministratori locali
Art. 77. Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori
degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti
degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di
decentramento.
Art. 78. Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato
all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni
del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali
è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per
consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di
avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore
di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di
leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di
espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva
non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o
controllato dalla medesima amministrazione.
Art. 79. Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani,
delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in
cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti
lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui
i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera
giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di
coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai
presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che
svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata
del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità
montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali
formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle
conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno
parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali,
provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di
assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per
i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti
dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad
un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione
dell'ente.
Art. 80. Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore
di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto
dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del
lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate
sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo
1988, n. 67.16
Art. 81. Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere
collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il
periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.
Art. 82. Indennità
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal
presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei
limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari
ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui
al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di
cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità
comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri
prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli
organi collegiali.
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per
la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati
elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di
commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel
rispetto dei seguenti criteri:
16 Comma così modificato dall’art. 2-bis L. 26 del 28.2.2001
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto
delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al
presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla
popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in
relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico
fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a
dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico
fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine
mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto
ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura
delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione
verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli
enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in
condizioni di dissesto finanziario.
Art. 83. Divieto di cumulo
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di
presenza previsti dal presente capo.
Art. 84. Rimborsi spese e indennità di missione
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli
organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1,
comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare
stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede
degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Art. 85. Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti
degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri
organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai
bilanci degli enti stessi.
Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di
lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci,
per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra
enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente
testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in
cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti
delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma
1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra
forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per
la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla
data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di
accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica
annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26,
comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei
benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in
vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.
Art. 87. Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di
amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I - Uffici e personale
Art. 88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali
e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,e successive
modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
Art. 89. Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla
contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure
amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni
ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai
principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non
disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione
delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Art. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in
aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale.
Art. 91. Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
Art. 92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o
parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale,
purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri
enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in
ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 93. Responsabilità patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214 .
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto La responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende
agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
Art. 94. Responsabilità disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58
nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle
amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi
ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali
indicati nelle predette disposizioni .
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5
dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
Art. 95. Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci),
l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati
del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo
16 ter del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68.
Art. 96. Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i
consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi
dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le
relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
CAPO II - Segretari comunali e provinciali
Art. 97. Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo
108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il
direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della
giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco
o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 98. Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in
sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle
province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due
anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di
garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Art. 99. Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del
sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente
dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Art. 100. Revoca
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 101. Disponibilità e mobilità
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato
in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.17
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia
autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché
per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente
presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico
in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario
oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a
titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.18
4bis.Le disposizioni di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell’incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell’ambito dell’albo di appartenenza. 19
Art. 102. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente
personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia
designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti20
17 Comma modificato dal c. 46, art. 1 della L. 30.12.04, n. 311
18 Comma modificato dal c. 46, art. 1 della L. 30.12.04, n. 311
19 Comma aggiunto dal c. 2 dell’art. 7 L. 145 del 15.7.2002
20 Parole sostituite dall’art. 5 della L. 3 del 16.1.03
designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un
presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione
organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.
Al reclutamento del personale, ferma restando l’utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal
comma 2, lettera a), dell’articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall’articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina
programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.21
5. All' Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al
comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 103. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente,
sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione
in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il
passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia
di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi
promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione
finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le
esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri
retributivi a loro carico.
Art. 104. Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2
sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei
segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
21 Periodo aggiunto dall’art. 2 L. 26 del 28.2.2001
Art. 105. Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui
al presente capo con propria legislazione .
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane
ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Art. 106. Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la
classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma
14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di
destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a
carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del
trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III - Dirigenza ed incarichi
Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco .
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli
organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50,
comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente
testo unico.
Art. 108. Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in
particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo
197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A
tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario.
Art. 109. Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in
caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e
negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla
loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 110. Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce
i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5
per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con
una dotazione organica inferiore alle 20 unità.22
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla
data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del
posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art. 111. Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Art. 112. Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. [I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.]23
22 Comma così modificato dal c. 9 dell’art. 51 L. 388 del 23.12.2000
23 Comma abrogato dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla
qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica24
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi
pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative
comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai
decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 25
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione
degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; 26
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma
7.
5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle
autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 27
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del
servizio.28
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica,
ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la
gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché
qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la
gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara
abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve
appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.29
24 Rubrica modificata dall’art. 14 c. 1 lett. a) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003.
25 Comma sostituito dall’art. 14 c. 1 lett. b) DL 269 del 30.9.03 convertito in L 326 del 24.11.2003
26 lettera modificata dall’art. 14 c. 1 lett. c) DL 269 del 30.9.03 convertito in L 326 del 24.11.2003
27 Comma così sostituito dall’art. 14 1 lett. d) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
28 Comma aggiunto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350.
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita
42
29 Comma aggiunto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero,
gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o
collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono
parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. 30 31
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13
sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal
gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la
gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e
degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i
livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 32
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore,
possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a
capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la
gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente
Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le
gare di cui al comma 5. 33
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per
la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi
possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le
discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni
caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione. 34
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni
rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del
30 Comma, così modificato dall’art. 14 1 lett. e) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003.
31 La Corte Costituzionale con la sentenza 272 del 27 luglio 04, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art.113, c.7, secondo e terzo periodo.
32 Comma così modificato dall’art. 14 1 lett. f) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003.
33 Comma così modificato dall’art. 14 1 lett. g) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
34 Articolo così sostituito dal c. 1 dell’art.35 L. 448 del 28.12.2001
31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla
cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 35 Sono altresì escluse dalla
cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle
da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data
abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di
procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una
data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.36
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante
una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in
questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o
più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non
può comunque essere superiore a due anni.37
15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che,
nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva
apertura dei relativi mercati.38
Art. 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica39
.40
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica sono gestiti mediante affidamento diretto a41:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano. 42
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
35 Comma aggiunto dall’art. 14 1 lett. h) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
36 Periodo aggiunto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350.
37 Comma aggiunto dall’art. 14 1 lett. h-bis) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
38 Comma aggiunto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350.
39 Rubrica modificata dall’art. 14 c. 2 1 lett. a) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
40 La Corte Costituzionale con la sentenza 272 del 27 luglio 04, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art.113 bis
41 Alinea modificata dall’art. 14 c. 2 1 lett. b) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
42 Lettera sostituita dall’art. 14 c. 2 1 lett. c) DL 269 del 30.9.03 convertito in L. 326 del 24.11.2003
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite
dalle normative di settore.] 43
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da
contratti di servizio. 44
Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme
autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Art. 115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in
società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due
anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.45
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale
43 Comma abrogato dall’art. 14 c. 2 1 lett. d) DL 269 del 30.9.03 convertito in L.326 del 24.11.2003
44 Articolo aggiunto dal c. 15 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
45 Comma così modificato dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di
conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono
stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui
al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
5. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le
modalità di cui all'articolo 116.]46
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile.
7bis.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita dal consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale.47
Art. 116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all’art. 113bis e per la realizzazione delle
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed
altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge
specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.48
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle
direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla
propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai
soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al
medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni.
Art. 117. Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa
relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi
compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
46 Comma abrogato dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
47 Comma aggiunto dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
48 Comma così modificato prima dall’art. 2ter della L. 26 del 28.2.2001 e successivamente dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del
servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e
dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal
soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Art. 118. Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a
favore di aziende speciali o di società di capitale di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni
altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati
dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari
previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla
metà.49
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende,
di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende
municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o
funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i
beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella
costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di
complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o
trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per
la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai
sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni.
3. [Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società
costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e) e dell'articolo 116 nonché dei consorzi e delle aziende
speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla
cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.]50
Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore
qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico,
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con
soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 120. Società di trasformazione urbana
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
49 Comma così modificato dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
50 Comma abrogato dal c. 12 dell’art. 35 L. 448 del 28.12.2001
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.51
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli
immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di con