D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Testo aggiornato alla Finanziaria
2005
Testo
aggiornato e coordinato con le seguenti leggi:
L
28 dicembre 2001, n. 448
L
15 luglio 2002, n. 145
L
27 dicembre 2002, n. 289
L
16 gennaio 2003, n. 3
Dlgs
30 giugno 2003, n. 196
Dlgs
3 luglio 2003, n. 173
L
29 luglio 2003, n. 229
L
24 dicembre 2003, n. 350
DL
28 maggio 2004, n. 136 convertito con L 27 luglio 2004, n. 186
L.
30 settembre 2004, n. 252
DL
29 novembre 2004, n. 280
L
30 dicembre 2004, n. 311
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto
l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del
7 febbraio
2001;
Acquisito
il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n.
281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei
Deputati,
rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30
marzo 2001;
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la
funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Princìpi
generali
Articolo
1
Finalità
ed àmbito di applicazione.
(Art. 1
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e
i rapporti di
lavoro e
di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie
locali e
di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma
primo,
della Costituzione, al fine di:
a)
accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e
servizi
dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi
pubblici;
b)
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale,
diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando
la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunità alle lavoratrici
ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro
privato.
2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli
istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello
Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro
consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non
economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio
sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(ARAN) e
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3001.
3. Le
disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117
della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle
peculiarità
dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge
23 ottobre
1992, n.
421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n.
59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni
a statuto speciale
e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economicosociale
della
Repubblica.
Articolo
2
Fonti.
(Art. 2,
commi da
del 1993 e
poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da
disposizioni di
legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le
linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i
modi di
conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a)
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento
degli obiettivi di
efficienza,
efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione
dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad
eventuale
revisione;
b) ampia
flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da
assumersi
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c)
collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed
esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)
garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso
l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio,
per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
1
Comma così modificato dall'art.
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con
gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I
criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto
della disciplina in
materia di
trattamento dei dati personali 2.
2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinate dalle
disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti
di lavoro
subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto.
Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di
lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o
a categorie di
essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata non
sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
3. I
rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti
collettivi
sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i
contratti
individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma
trattamenti
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni
previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi
che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data
dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in
godimento
sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi
di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
Articolo
3
Personale
in regime di diritto pubblico.
(Art. 2,
comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 546 del 1993
e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale
militare e
le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera
prefettizia
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate
dall'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle
leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287.
1-bis. In
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche
di livello
dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario
previsto dal
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale
volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome
disposizioni
ordinamentali3.
2. Il
rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta
disciplinato dalle
disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo
organico
ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo
33 della
Costituzione
ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni
ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 23
ottobre
1992, n. 421.
2
Comma inserito dal c. 2 dell'art. 176, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, (decorrenza
dal 1° gennaio 2004)
3
Comma aggiunto dall'art.
Articolo
4
Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
(Art. 3
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470
del 1993 poi
dall'art.
3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
n. 387 del
1998)
1. Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli
obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali
funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli
indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le
decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione
amministrativa
e per la gestione;
c) la
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle
diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la
definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di
tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le
nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le
richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio
di Stato;
g) gli
altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai
dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che
impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali
e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della
gestione e
dei relativi risultati.
3. Le
attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente
e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le
amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente
espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione
tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo
5
Potere
di Organizzazione.
(Art. 4
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 546
del 1993,
successivamente
modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito
dall'art. 4
del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare
l'attuazione
dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse
dell'azione
amministrativa.
2.
Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma
1, le determinazioni
per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte
dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro.
3. Gli
organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni
organizzative
ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di
eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure
previste nei confronti
dei
responsabili della gestione.
Articolo
6
Organizzazione
e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
(Art. 6
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi
dall'art.
5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 387 del
1998)
1. Nelle
amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché
la
consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità
indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione
delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le
amministrazioni pubbliche
curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi
di
mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17,
comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei
diversi livelli o
qualifiche
previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del
Presidente del
Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro
del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non
incrementi
la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31
dicembre
dell'anno
precedente.
3. Per la
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e
comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione,
trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti
dal
proprio ordinamento.
4. Le
variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo
di vertice
delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di
cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni,
e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni
dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal
Consiglio dei
ministri e
le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo
17, comma
4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per
amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato,
di polizia
e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore.
L'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale
appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale
non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le
disposizioni vigenti per
la
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e
grado e
delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca
scientifica
e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi
compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli
osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e
della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al
reclutamento
del personale di ricerca.
6. Le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo
non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Articolo
7
Gestione
delle risorse umane.
(Art. 7
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi
modificato
dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per
l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le
amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del
personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti
in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di
volontariato
ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale,
ivi
compreso
quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei
programmi
formativi,
al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le
amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori
che non
corrispondano
alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche
possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo
7-bis
Formazione
del personale.
1. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università
e degli enti di
ricerca,
nell'àmbito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie,
predispongono
annualmente
un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori
ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in
relazione agli
obiettivi,
nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche.
Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti
di quelle,
a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e
comunitarie,
nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti
pubblici non
economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del
personale e lo
trasmettono,
a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della
funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque,
non oltre
il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale,
dettati da
esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla
Presidenza del
Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle
finanze
indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti
interventi
formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non
intervenga il
diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di
concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica
assicura
il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente
agli
interventi
di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 4.
4
Articolo aggiunto dall'art.
Articolo
8
Costo
del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9
del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Le
amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il
proprio personale
sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono
determinate
in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di
programmazione
e di bilancio.
producono
servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
è soggetto a
limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo
9
Partecipazione
sindacale.
(Art. 10 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I
contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti
della partecipazione
anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
TITOLO II
Organizzazione
Capo I -
Relazioni con il pubblico
Articolo
10
Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche.
(Art. 11
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. n.
80 del
1998)
fini della
trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera
c), i
modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2.
metropolitani
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli
uffici
di cui
all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni
pubbliche
nell'àmbito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n. 67,
e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
11
Ufficio
relazioni con il pubblico.
(Art. 12,
commi da
del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con
modificazioni
della legge n. 273 del 1995)
1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge
7 agosto 1990,
n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'àmbito della propria
struttura
uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli
uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo
di tecnologie
informatiche:
a) al
servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n.
241, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b)
all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla
ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli
aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli
uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito delle
attuali dotazioni
organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con
elevata capacità
di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine
di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche
programmano
ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito delle
proprie
competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del
Consiglio
dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento
del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del
Consiglio
dei ministri.
5. Per le
comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed
integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del
destinatario.
6. Il
responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da
lui indicato possono
promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento
dei
servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento
delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai
documenti
amministrativi.
dell'applicazione
delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica
positiva
nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente
valutabile
in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli
organi di vertice
trasmettono
le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della
funzione
pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente
individua
le forme di pubblicazione.
Articolo
12
Uffici
per la gestione del contenzioso del lavoro.
(Art.
12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti,
ad organizzare
la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare
l'efficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle
controversie. Più
amministrazioni
omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalità
di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del
contenzioso
comune.
Capo II -
Dirigenza
Sezione I
- Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo
13
Amministrazioni
destinatarie.
(Art. 13
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e poi
dall'art.
8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato,
anche ad
ordinamento
autonomo.
Articolo
14
Indirizzo
politico-amministrativo.
(Art. 14
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi
dall'art.
9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base
delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a)
definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive
generali
per l'attività amministrativa e per la gestione;
b)
effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera
a), l'assegnazione ai
dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle
risorse di cui
all'articolo
4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 3 del
decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni,
ad esclusione
delle
risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni
delle
assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279,
tenendo
altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti
ivi
previsti.
2. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di
diretta
collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23
agosto
1988, n.
dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti
con
contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per
particolari
professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14,
della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle
segretarie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di
governo
competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,
è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59,
senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino
ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere
mensilmente,
a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari
disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale
trattamento,
consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario,
per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in
vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10
luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la
costituzione
e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei
Sottosegretari
di Stato.
3. Il
Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare
provvedimenti
o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro
può fissare
un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora
l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente
competente,
che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i
casi di
urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente
del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto
dall'articolo 2,
comma 3,
lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo
6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n.
773, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo
regolamento emanato
con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per
motivi di
legittimità.
Articolo
15
Dirigenti.
(Art. 15
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e
successivamente
modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del
1993,
commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Nelle
amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata
nelle due fasce
dei ruoli
di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti
le carriere
diplomatica
e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'articolo
6 5.
2. Nelle
istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri
istituti pubblici di cui
al sesto
comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non
si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per
ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente
preposto
all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad
ufficio di livello
inferiore.
4. Per le
regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato,
limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il
Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per
l'Avvocatura
generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di
Governo
sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente
della
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto
demanda ai
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di
competenza dei
segretari
generali dei predetti istituti.
5
Comma così modificato dall'art. 3, c.8, lett. a), L. 15.7.2002,
n. 145
Articolo
16
Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art. 16
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi
dall'art.
11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di
quanto stabilito
dall'articolo
4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua
competenza;
b) curano
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono
ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi
che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e
materiali;
c)
adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano
gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di
acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli
delegati ai
dirigenti;
e)
dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili
dei procedimenti
amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f)
promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando
quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g)
richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi
degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
h)
svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione
dei rapporti sindacali
e di
lavoro;
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano
i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali
nelle materie
di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica,
sempreché tali
rapporti
non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività
da essi svolta
correntemente
e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
preposti a
strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di
particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli
atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai
dirigenti
di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un
segretario generale,
capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici
dirigenziali
di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo
17
Funzioni
dei dirigenti.
(Art. 17
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e poi
dall'art.
12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I
dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti
e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
b) curano
l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti
degli uffici
dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri
di spesa e
di acquisizione delle entrate;
c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d)
dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili
dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e)
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri
uffici.
1-bis. I
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare
per un periodo
di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese
nelle funzioni
di cui
alle lettere b), d) ed e) del comma
elevate
nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice
civile6.
Articolo
17-bis
Vicedirigenza.
1. La
contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di
un'apposita area
della
vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle
posizioni C2 e
C3, che
abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o
nelle
corrispondenti
qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione
la
disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso
degli
altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera
direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui
all'articolo
17.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre
amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni
C2 e C3 del
comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del
Ministro per
la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Restano salve le
competenze
delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 7.
Articolo
18
Criteri
di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
(Art. 18
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 470 del
1993)
1. Sulla
base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti
preposti ad uffici
dirigenziali
di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e
l'analisi
dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni
organizzative.
2. Il
Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di
statistica-ISTAT
l'elaborazione
di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
6
Comma aggiunto dall'art.
7
Articolo aggiunto dall'art. 7, comma
all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA8,
l'elaborazione di procedure
informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti
rispetto a
valori medi e standards.
Articolo
19
Incarichi
di funzioni dirigenziali.
(Art. 19
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e
poi
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5
del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla
natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacità professionali del
singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli
obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.
Al conferimento
degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile9.
2. Tutti
gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche
ad
ordinamento
autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento
di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del
Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3,
sono
individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani
e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche
degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico,
che deve essere
correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi
di funzione
dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione
dirigenziale,
il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il
corrispondente
trattamento
economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre
ammessa la
risoluzione
consensuale del rapporto10.
3. Gli
incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al
loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto
del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del
Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
con contratto a
tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma
611.
4. Gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia dei
ruoli di
cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione, agli
altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone
in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 612.
8
L’ Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
sostituita da Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
come
da
art. 176, D.Lgs. 30.7.2003, n. 196
9
Comma così sostituito dall'art. 3, c 1, let. a), L. 15.7.2002, n. 145
10
Comma così sostituito dall'art. 3, c 1, let. b), L. 15.7.2002,
n. 145
11
Comma così modificato dall'art. 3, c. 1, let. c), L. 15.7.2002,
n. 145
12
Comma così modificato dall'art. 3, c.
4-bis. I
criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai
sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui
all'articolo
7 13.
5. Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente
dell'ufficio
di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai
sensi dell'articolo
4, comma
1, lettera c).
5-bis. Gli
incarichi di cui ai commi da
entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia
dei ruoli
di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla
seconda
fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo
23, purché
dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali,
previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti14.
5-ter. I
criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale,
conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di
pari
opportunità
di cui all'articolo 7 15.
6. Gli
incarichi di cui ai commi da
entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia
dei ruoli
di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla
seconda
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali
incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3
e 4, il
termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni.
Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che
abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private
con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano
conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla
formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze
di lavoro
maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali
previste per
l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle
magistrature
e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
può essere
integrato
da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto
della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze
professionali.
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di
servizio16.
7. [Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle
ipotesi di
responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati
negativi
dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21,
ovvero nel caso di
risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] 17.
8. Gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta
giorni dal voto
sulla
fiducia al Governo18.
9. Degli
incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica
ed alla
Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei
soggetti
prescelti.
13
Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. e), L. 15.7.2002, n. 145
14
Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. f), L. 15 luglio 2002, n. 145.
15
Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. f), L. 15 luglio 2002, n. 145
16
Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let.g), L. 15.7. 2002, n. 145
17
Comma abrogato dall'art. 3, c. 1, let. h), L. 15.7. 2002, n. 145
18
Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let. i), L. 15.2002, n.
145
10. I
dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli
organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza,
studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i
collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali19.
11. Per
amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e
di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti è demandata ai
rispettivi
ordinamenti.
12. Per il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di
funzioni
dirigenziali
continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Restano ferme
le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 20.
12-bis. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o
accordi
collettivi 21.
Articolo
20
Verifica
dei risultati.
(Art. 20
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e
successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art.
6 del
D.Lgs. n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286
del 1999)
1. Per
in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
verifica sono
effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di
livello
dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento
di verifica dei
risultati
da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente
con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi
dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,
ovvero
fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli
ministeri
interessati.
Articolo
21
Responsabilità
dirigenziale.
(Art. 21,
commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12
del D.Lgs. n.
546 del
1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del
D.Lgs. n.
387 del 1998)
1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al
dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n.
286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo
la
disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico
dirigenziale.
In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare
l'incarico
collocando
il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere
dal rapporto di
lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo22.
19
Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let. l), L. 15.7.2002,
n. 145
20
Comma così modificato dall'art. 3, c.1, let. m), L. 15.7.2002, n. 145
21
Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. n), L. 15 luglio 2002, n.
145
22
Comma così sostituito dall'art. 3, c. 2, let a), L. 15.7.2002,
n. 145
2. [Nel
caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o
di ripetuta
valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può
essere
escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente
a quello
revocato,
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l'amministrazione
può
recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti
collettivi]23.
3. Restano
ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di
polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo
22
Comitato
dei garanti.
(Art. 21,
comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. I
provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un
comitato
di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri.
Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo
di
gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte
un dirigente della
prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi
ruoli con le modalità
stabilite
da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto
1988, n.
400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro
dell'economia
e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto
dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei
settori
dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta
giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il
comitato dura in
carica tre
anni. L'incarico non è rinnovabile 24.
Articolo
23
Ruolo
dei dirigenti.
(Art. 23
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e
successivamente
modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono
definite apposite
sezioni in
modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda
fascia sono
reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della
seconda fascia
transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali
o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma
11, per un periodo pari
almeno a
tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di
responsabilità
dirigenziale 25.
2. È
assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base
all'articolo 30 del
presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il
criterio della
continuità
dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai
trasferimenti
e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo
con
23
Comma abrogato dall'art. 3, c. 2, let. b), L. 15.7.2002, n. 145
24
Comma così modificato dall'art. 3, c.
25
Comma così modificato dall’art.
l'ente di
previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianità di
servizio e
al fondo di previdenza complementare.
Dipartimento
della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati
relativi ai
ruoli
delle amministrazioni dello Stato26. 27
Articolo
23-bis
Disposizioni
in materia di mobilità tra pubblico e privato.
civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, i dirigenti
delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e,
limitamente
agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e
gli avvocati e
procuratori
dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo
svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede
internazionale,
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la
disciplina
vigente in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta
il
mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei
periodi
contributivi
a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una
qualsiasi
delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando
l'incarico
è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi
contributivi
è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione
non
disponga altrimenti.
2. I
dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni
per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,
salvo motivato
diniego
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato,
gli organi
competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà
di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel
caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche, il
periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e
non è
computabile
ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
del
personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il
personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di
controllo ovvero,
nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi
su contratti o
concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.
Ove l'attività
che si
intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in
cui le predette
attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono
controllate,
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il
personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la
loro natura o la
loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento
all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il
dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino
l'esercizio delle
funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5.
26
Comma
così modificato dall'art. 3-bis, DL 28.5.2004, n. 136, e relativa legge di
conversione
27
Articolo così sostituito dall'art. 3, c.
7. Sulla
base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il
consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese
private. I
protocolli
disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione
di un
compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il
servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea
di cui al comma
7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le
disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del
personale
militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
10. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1
e sono
definite
le modalità e le procedure attuative del presente articolo28.
Articolo
24
Trattamento
economico.
(Art. 24
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e
poi
dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima
dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 387 del
1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le
aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni
attribuite
e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità
ai fini del
trattamento
accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per
le
amministrazioni
dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli
incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19,
commi 3 e 4, con
contratto
individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri
di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono
determinati
gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilità
attribuito
con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di
gestione,
ed i relativi importi.
3. Il
trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i
compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché
qualsiasi
incarico
ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione
presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono
corrisposti
direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse
destinate al
trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il
restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma
1, la
retribuzione
è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992,
n. 216,
nonché dalle
successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il
bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle risorse
da destinare ai
miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme
da
destinare,
in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante
personale
dirigente
civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai
contratti collettivi
28
Articolo aggiunto dall'art. 7, c.
nazionali
per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici
complessivi
e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i
criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi
per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al
personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste
utilizzati per
l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare
riferimento
al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e
tutorato, della
diversificazione
dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri
fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli
affidamenti.
Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi
incentivanti
ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca
nell'àmbito dei
progetti e
dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere
sui fondi
di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo
pensionabile.
7. I
compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui
all'articolo 23 o
equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti 29.
8. Ai fini
della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si
rendono
disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione,
unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. [Una
quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un
apposito fondo
costituito
presso
fondi di
cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse
disponibili] 30.
Articolo
25
Dirigenti
delle istituzioni scolastiche.
(Art.
25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998; Art. 25-ter del
D.Lgs. n.
29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998)
1.
Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi
di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità
giuridica
ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive
modificazioni
ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni
regionale
e
rispondono, agli effetti dell'articolo
specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito
presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti
anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il
dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la
legale rappresentanza,
è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel
rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente
scolastico autonomi
poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il
dirigente
scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia
formative
ed è titolare delle relazioni sindacali.
3.
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi
per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali,
professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento,
29
Comma così modificato dall'art. 1-ter, DL 28.5.2004, n. 136, e relativa legge
di conversione
30
Comma abrogato dall'art. 1-ter, DL 28.5.2004, n. 136, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione
intesa
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della
libertà di
scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte
degli
alunni.
4.
Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei
provvedimenti
di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi
di docenti
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal
responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle
direttive
di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali
dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il
dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata
relazione
sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa
al fine di
garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle
competenze
degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi
di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori
dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di
dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione
alle istituzioni
scolastiche
dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21
della legge 15
marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per
quanto
possibile,
la titolarità della sede di servizio.
8. Il
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la
durata
della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli
formativi e delle
connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità
di ciascun corso;
individua
gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e
del
coordinamento
dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di
svolgimento dei
corsi con
il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra
loro
associati o consorziati.
9. La
direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le
industrie
artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è
equiparata alla
dirigenza
dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le
modalità
di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli
attuali
direttori di ruolo.
10.
Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori
dei convitti nazionali
e delle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle
operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi
d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato,
ovvero siano in
aspettativa
per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati,
comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione
mediante la
frequenza
di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero
della
formazione di cui all'articolo
dalla
prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici
dalla data di
assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo
26
Norme
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
(Art. 26,
commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dall'art.
14 del
D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Alla
qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del
Servizio sanitario
nazionale
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati
in
possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo
corrispondente alla
medesima
professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella
posizione funzionale
di settimo
e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre
pubbliche
amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione
è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di
lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche
amministrazioni,
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti
di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo.
2.
Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla
struttura organizzativa
derivante
dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,
si deve
tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale
all'atto
dell'inquadramento
nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a
parità
di
struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui
al comma 1 con i
dirigenti
di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino
alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun
incremento dalle
dotazioni
organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del
ruolo sanitario,
professionale,
tecnico ed amministrativo.
Articolo
27
Criteri
di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
(Art.
27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Le
regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria,
legislativa e
regolamentare,
e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria
e
regolamentare,
adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo
conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in
deroga
alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di
organizzazione.
2. Le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le
deliberazioni,
le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma
alla
Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
- Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo
28
Accesso
alla qualifica di dirigente.
(Art. 28
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470
del 1993, poi
dall'art.
15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del
decreto legge
n. 163 del
1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi
nuovamente
sostituito
dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto
dalle singole
amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore
della
pubblica amministrazione.
2. Al
concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in
possesso
del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate
con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso
alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali
reclutati
a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresì,
ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese
nel campo
di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto
per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto
incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a
cinque
anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini
italiani, forniti di
idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo
per almeno
quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali
apicali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea31.
3. Al
corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità
stabilite nel
regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
laurea
specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario
rilasciato
da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative
pubbliche
o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del
Consiglio
dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e
superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti
di
ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno
cinque anni
di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma
di laurea.
Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni
professionali
equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo
modalità
individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma
di laurea e
avere
maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno
delle
strutture stesse.
4. Il
corso di cui al comma
da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al
termine, i candidati
sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo
di applicazione è
corrisposta
una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione 32.
5. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
su
proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa
al corso-concorso, la
Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le
percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e,
in misura
non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la
percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che
indice i
concorsi pubblici per esami;
c) i
criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le
modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle
esperienze di
servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di
cui al
comma 2,
una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale
appartenente da almeno
quindici
anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
31
Comma così modificato dall'art.
32
Comma così modificato dall'art. 34, c.25, L. 27.12.2002, n. 289
e) l'ammontare
delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I
vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del
primo incarico
dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della
pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287. Tale
ciclo può
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o
organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di
durata non
superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti
universitari
italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di
cui al comma 1
comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-
Dipartimento
della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei
propri ruoli
dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di
ciascun anno, comunica
alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante
corso-concorso di
cui al
comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione
entro il
31 dicembre di ciascun anno 33.
7-bis. Le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non
economici
comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio dei
Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli,
alla
dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-
bis e 6,
nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con
indicazione della
decorrenza
e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente
aggiornate
per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento
nella banca
dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con
circolare della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica34.
8. Restano
ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle
carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale
dei vigili
del fuoco.
9. Per le
finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della
pubblica
amministrazione
un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro
a decorrere
dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini
del
bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di
parte corrente
«Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero 35.
Articolo
29
Reclutamento
dei dirigenti scolastici.
(Art.
28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998 e
successivamente
modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)
1. Il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso
selettivo di
formazione,
indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede
regionale con
cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
33
Comma così sostituito dall'art. 34, c.25, L. 27.12.2002, n. 289
34
Comma aggiunto dall'art. 3-bis, DL 28.5.2004, n. 136 e relativa legge di
conversione
35
Articolo così sostituito dall'art. 3, c.
specifica
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti
educativi.
Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni
statali
che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette
anni con
possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto
previsto al comma 4.
2. Il
numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la
scuola elementare e
media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti
già
vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli
inquadramenti
di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente
concorso,
e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento
a riposo per
limiti di
età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio
per altri motivi
e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare
alla mobilità.
3. Il
corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di
ammissione, in un
periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano
la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al
periodo di
formazione
i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione
entro il limite
del numero
dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola
elementare
e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del
dieci per
cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai
sensi del
comma 2
dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei
posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un
triennio
le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione
a loro
riservato.
Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene
graduato tenendo
conto
dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali posseduti e
dell'anzianità
di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il
periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di
cui all'articolo
25, comma
2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei
moduli di
formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono
disciplinati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
per la
funzione
pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione.
Con lo stesso
decreto
sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso
per posti non
coerenti
con la tipologia del servizio prestato.
superiore
ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola
secondaria
e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio
delle
procedure
d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a
concorso è
riservato
al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato
indicati al comma
3. I vincitori
sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine
delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla
graduatoria.
L'assegnazione
della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto, tenuto
conto delle
specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attività
docente.
Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei
dirigenti assenti per
almeno tre
mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria
non sono
più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla
frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del
contingente
stabilito
in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di
mobilità
professionale
tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo
dell'esame
finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica
istruzione,
di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per
la
composizione
delle commissioni esaminatrici.
Capo III -
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo
30
Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e
poi
dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
20, comma 2 della
legge n.
488 del 1999)
1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di
dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano
domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione
di
appartenenza.
2. I
contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di
quanto
previsto dal comma 1.
Articolo
31
Passaggio
di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
(Art. 34
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Fatte
salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attività, svolte da
pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o
privati,
al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo
2112 del codice
civile e
si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da
Articolo
32
Scambio
di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.
(Art.
33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. Anche
al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i
dipendenti
delle
amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra la
amministrazioni
interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della
funzione
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni
pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati
all'adesione
e di altri
Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso
gli organismi
dell'Unione
europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il
trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza,
di quelle di
destinazione
o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato
italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il
personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti
dipendente
dell'amministrazione
di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello
sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo
33
Eccedenze
di personale e mobilità collettiva.
(Art. 35
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e
dall'art.
16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente
modificato
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le
pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare
preventivamente
le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste
dal
presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui
alla legge
23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo
5, commi 1 e 2,
e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il
presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci
dipendenti.
Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di
eccedenza
distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità
agli interessati
si
applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La
comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223,
viene
fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del
contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione
dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali
si ritiene
di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno
della medesima
amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonché
del
personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la
situazione di
eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le
conseguenze
sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
organizzazioni
sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno
contribuito a
determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale
eccedente,
o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenite
ad un accordo
sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa
amministrazione,
anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o
a
contratti
di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della
Provincia o
in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano
all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le
informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La
procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della
comunicazione
di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono
riportate le
diverse
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere
che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli
enti
pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del
Consiglio
dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche
amministrazioni
- ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto
legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si
conclude
in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto
conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il
passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello
diverso che, in
relazione
alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del
lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 30.
7.
Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e
personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima
amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi
dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla
data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al
rapporto
di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento
dello stipendio e
dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla
pensione e
della
misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il
nucleo familiare di cui
all'articolo
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13
maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
34
Gestione
del personale in disponibilità.
(Art.
35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Il
personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti
pubblici non
economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei
ministri
forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del
personale
e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture
regionali
e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando
opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le
altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al
decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle quali
sono
affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso
altre
amministrazioni
del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997,
n. 469,
nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si
adeguano ai
princìpi
di cui al comma 2.
4. Il
personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui all'articolo
33, comma
8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione
di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento
del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il
rapporto
di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto
nell'articolo
33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in
disponibilità
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5. I
contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione
professionale
del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità
e per
favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare
mediante mobilità
volontaria.
6.
Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39
della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni
sono
subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto
nell'apposito
elenco.
7. Per gli
enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto
del
collocamento
in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate
per
la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono
fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
relative al
collocamento
in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo
34-bis
Disposizioni
in materia di mobilità del personale.
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili
del
fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai
soggetti
di cui all'articolo 34, commi 2 e
intende
bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità
richieste.
2.
il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali
di cui all'articolo 34,
comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale
collocato
in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai
processi di mobilità
previsti
dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata
l'assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono
bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-
Dipartimento
della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro
quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle
finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale
inserito
nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in
disponibilità in forza di
specifiche
disposizioni normative.
3. Le
amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del
personale
assegnato
ai sensi del comma 2.
4. Le
amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,
possono procedere
all'avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l'assegnazione
di
personale ai sensi del comma 2.
5. Le
assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le
disposizioni
previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni
36.
Articolo
35
Reclutamento
del personale.
(Art. 36,
commi da
546 del
1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2,
comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni
dalla legge n.
269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e
successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)
36
Articolo aggiunto dall'art.
a) tramite
procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento
della
professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente
per le
qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo
salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le
assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei
soggetti
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle
liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della
invalidità
con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle
Forze
armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della
Polizia
municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo
e
della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed
integrazioni,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti princìpi:
a)
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e
assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi
automatizzati,
diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b)
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso
dei requisiti
attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c)
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)
decentramento delle procedure di reclutamento;
e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie
di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non
siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche
politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni
sindacali
o dalle associazioni professionali.
4. Le
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna
amministrazione
o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata
ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni
ed
integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, ivi
compresa
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti
pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità,
l'avvio delle
procedure
concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze37.
5. I
concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle
aziende autonome
si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di
economicità,
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici
aventi sede
regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per
l'accesso
alle varie professionalità.
6. Ai fini
delle assunzioni di personale presso
amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato,
di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si
applica il
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive
modificazioni
ed integrazioni.
37
Il secondo periodo è stato sostituito dal c. 104 dell'art.
7. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni
organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali,
nel
rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.
Articolo
36
Forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
(Art. 36,
commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del
D.Lgs. n. 546
del 1993 e
poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di
cui ai
commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego
del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa.
I
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo
determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
fornitura di
prestazioni
di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962, n.
230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre
1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16
del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994,
n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione
della
relativa disciplina.
lavoratori,
da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti
di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni
responsabilità
e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante
dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno
l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora
la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo
37
Accertamento
delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.
(Art.
36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle
apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i
dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di
conoscenza richiesto e le
modalità
per il relativo accertamento.
3. Per gli
altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai
sensi
dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli
di
conoscenza,
anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le
modalità per
l'accertamento
della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali
il
comma 1
non si applica.
Articolo
38
Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
(Art. 37
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le
amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero
non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23
agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i
posti e le
funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti
indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei
casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei
titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,
adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza
tra i
titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
Articolo
39
Assunzioni
obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.
(Art. 42
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e
modificato
prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma
1 del
D.Lgs. n.
387 del 1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori
di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base
delle direttive
impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal
Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il
Dipartimento degli affari
sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3
del decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e
4, del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
TITOLO III
Contrattazione
collettiva e rappresentatività sindacale
Articolo
40
Contratti
collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e
poi
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.
43, comma 1 del
D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di
lavoro ed alle
relazioni
sindacali.
2.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'articolo 43,
comma 4,
sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti
settori
omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a
uno o più
comparti.
I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica
funzionale, [i
ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,]38 costituiscono, senza
38
Parole soppresse dal c. 125 dell’art.
alcun
onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla
dirigenza,
in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della
distinzione di ruolo
e funzioni
39. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto
dall'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed
integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure
di cui
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata
responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi
e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 7 luglio
1988, n.
254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui
all'articolo 2,
comma 1,
della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti
tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'àmbito dei
contratti collettivi di
comparto 40.
3. La
contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
durata dei contratti
collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi
livelli. Le pubbliche
amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei
vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna
amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti
dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi
prevedono;
essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le
pubbliche
amministrazioni
non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi
in
contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti
negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole
difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali
o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme
previste
dai rispettivi ordinamenti.
Articolo
40-bis
Compatibilità
della spesa in materia di contrattazione integrativa.
1. Per le
amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di
settore ed il
Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie
complessive della
contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a
campione
sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto
previsto
dall'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli
organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche
informazioni
sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle
finanze,
che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con
Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di
cui
all'articolo 40, comma 3 41.
39
Periodo aggiunto dall'art. 7, c.4, L. 15.7.2002, n. 145
40
Comma così modificato dall'art.
41
Comma così sostituito dall'art.
4. Tra gli
enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre
1997, n.
449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70,
comma 4,
del presente decreto legislativo42.
Articolo
41
Poteri
di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
(Art. 46
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e
successivamente
modificato prima dall'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi
dall'art. 55
del D.Lgs.
n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le
pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre
competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le
loro istanze
associative
o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di
settore
regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.
In ogni
caso, le
deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi
di accordo
nell'àmbito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si
considerano
definitive
e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative
delle
pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. Per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come
comitato di
settore il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, di
concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché,
per il
sistema
scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e, per il
comparto delle
Agenzie
fiscali, sentiti i direttori delle medesime43.
3. Per le
altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di
contrattazione
collettiva viene costituito:
a)
nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le
amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia -
ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali
rispettivamente
rappresentati;
b)
nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università;
c)
nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo,
dai presidenti
degli
enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro
per la funzione
pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. Un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al
comitato dl
settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitaria
nazionale.
6. Per la
stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di
cui
all'articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le
pubbliche
amministrazioni,
le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva
sono
esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento
dei comitati di
settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro
per la funzione
pubblica,
che lo presiede.
42
Articolo aggiunto dal c.2 dell'art.
43
Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 3.7.2003, n. 173
coordinamento
delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire,
ove
possibile,
anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee
in settori
operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo
42
Diritti
e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del
1997)
1. Nelle
pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle
forme previste
dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale
che
sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in
attuazione dei
criteri di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le
disposizioni
seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione
dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della
contrattazione
collettiva.
sindacali
che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei
contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e
seguenti
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ad esse
spettano,
in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della
medesima
legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi.
anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le
modalità
di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante
elezioni
alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con
appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o
organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la
composizione
dell'organismo
di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle
elezioni,
prevedendo
in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo,
con
esclusione
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste,
oltre alle
organizzazioni
che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano
costituite
in
associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o
contratti collettivi che
disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può
essere
richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di
dipendenti con
diritto al
voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o
strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di
dimensioni
superiori.
5. I
medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni
di cui al comma
8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o
enti di
modeste
dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che
siano
costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I
componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai
dirigenti delle
rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni
ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano
l'elezione
e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono
trasferite
ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie
spettanti alle
rappresentanze
sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li
abbiano
sottoscritti
o vi aderiscano.
7. I
medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del
personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle
rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata
da
rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del
comparto.
8. Salvo
che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del
comparto,
diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
possono essere
costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o
ente che
occupi
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture
periferiche,
possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano
considerate
livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi
nazionali.
9. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali
aziendali
ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed
integrazioni,
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è
disciplinata,
in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti
collettivi
riguardanti
la relativa area contrattuale.
10. Alle
figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia
prevista una
disciplina
distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata
presenza
negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione. tenuto conto
della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi
elettorali.
11. Per
quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle
minoranze
linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si
applica
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978,
n. 58, e
dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Articolo
43
Rappresentatività
sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
(Art.
47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del
1997, modificato
dall'art.
44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del
1998, come
modificato
dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)
nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la
media tra
il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle
deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate
nell'àmbito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni
delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito
considerato.
2. Alla
contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano
altresì le
confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi
del comma
1 siano affiliate.
rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso
almeno il
51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o
nell'area
contrattuale,
o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.
collettivi
che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti
comuni a tutte le
pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle
quali, in
almeno due
comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative
ai sensi
del comma 1.
5. I
soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità
all'articolo
40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo
42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli
effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative,
previsto
dall'articolo
50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le
confederazioni e le
organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi
precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla
loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della
consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La
raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati
relativi alle deleghe
rilasciate
a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non
oltre il
31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da
un
rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza
delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo
sulle
procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di
apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero
del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per
garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei
dati e per la
risoluzione
delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico,
che può
essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla
contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il
comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può
deliberare che non
siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le
deleghe a favore di
organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più
della
metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato
delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
deleghe. Qualora
vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non
rappresentato
nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale
dell'economia
e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta
di parere
è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla
al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai
fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate
nel comitato
votano
separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti
presenti.
accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di
cui alla legge
31
dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati
delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle
D'Aosta e
Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di
legge
regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente
anche con forme
di
rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti
per le organizzazioni
sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che
organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e
della regione
della Val
d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo
44
Nuove
forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
(Art. 48
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 470 del
1993)
contrattazione
collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del
personale
ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1,
comma 2.
Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del
personale
nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche,
nonché nelle
commissioni
di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure
di
partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque
denominati.
Articolo
45
Trattamento
economico.
(Art. 49
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del
1993)
1. Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi.
2. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2,
parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai rispettivi
contratti
collettivi.
3. I
contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione,
trattamenti economici
accessori
collegati:
a) alla
produttività individuale;
b) alla
produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c)
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente
ovvero pericolose o
dannose
per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo
di ciascun
dipendente,
nell'àmbito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I
dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
5. Le
funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del
Ministero
degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le
rappresentanze
diplomatiche,
gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati,
limitatamente
al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del
Presidente della
Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle
altre
pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo
46
Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 50,
commi da
D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Le
pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza
negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva
nazionale.
L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli
41 e 47,
ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei
contratti collettivi e alla
assistenza
delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi.
Sottopone
alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12
giugno
1990, n.
146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle
prestazioni
indispensabili
ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le
pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini
della
contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata
anche
collettivamente
ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito
territoriale. Su
richiesta
dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva
integrativa
nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni
interessate,
possono
essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base
regionale o
pluriregionale.
contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati
di
settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di
fatto dei
pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per
l'acquisizione
di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed
ha accesso
ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il
monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla
contrattazione
collettiva
integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a
composizione
paritetica.
I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla
sottoscrizione,
il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con
riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il
comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del
Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita
Stato-regioni
e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla
Conferenza
dei
Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I
componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e
di
gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 31
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto
legislativo
29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi
componenti
possono
essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono far
parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in
organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza
con le predette organizzazioni.
8. Per la
sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle
risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni
dei vari comparti,
corrisposti
in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo
individuale è
concordata
tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è
riferita
a ciascun
biennio contrattuale;
b) di
quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente
richieste,
poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La
riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le
amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa
complessiva da
iscrivere
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei
ministri;
b) per le
amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da
definirsi
tramite
decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti,
nonché,
per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza
unificata
Stato-regioni e Stato-città.
limiti del
proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi
di cui al
comma
il
funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento
della
funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli
stessi. La gestione
finanziaria
è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il
ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità,
ripartite tra il
personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al
comma 10. Alla
copertura
dei relativi posti si provvede nell'àmbito delle disponibilità di bilancio
tramite concorsi
pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle
norme di
diritto privato.
qualifica
dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in
posizione di
comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato
giuridico
ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite
dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie,
ivi compresa
la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione
di posizione e di
risultato.
Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le
disposizioni
vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
L'ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a
disposizione
dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.
Nei limiti
di
bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite
con i
regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la
contrattazione
collettiva
di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o
provinciale ovvero
dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo
47
Procedimento
di contrattazione collettiva.
(Art. 51
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e poi
dall'art.
4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1
del D.Lgs.
n. 387 del
1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai
comitati di settore prima
di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività
negoziale dell'ARAN. Gli
atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo
che, non oltre
dieci
giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la
compatibilità
con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
trattative.
3.
Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul
testo
contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a
carico dei bilanci
delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di
cui all'articolo 41,
comma 1,
il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni
di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei
ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei
ministri.
Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
effettuato
dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che si
esprime
attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei
ministri.
In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di
settore disponga
comunque
per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato
alla
copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha
formulato
osservazioni
44.
4.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la
quantificazione
dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilità
con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge
5 agosto 1978,
n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può
acquisire
a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del
Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica.
La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle
amministrazioni
delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con
e con
trasmessa
alla Corte dei conti.
5.
contrattuali,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della
certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se
la
certificazione
è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. Se la
certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il
comitato di settore o il
Presidente
del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione
dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le
organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte
dall'ARAN in
seguito
alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso,
al Governo ed
alla Corte
dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi
contrattuali,
sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di
programmazione
e di bilancio.
accordo,
decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il
44
Comma così modificato dal c. 1 dell'art.
contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai
sensi del
comma
precedente.
8. I
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3,
sono pubblicati nella
Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo
48
Disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica.
(Art. 52
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e
poi
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.
14, commi da
del D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza
con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis
della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla
contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire
nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni
ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a
carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato di
cui
all'articolo 40, comma 3.
2. Per le
altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale
sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al
comma 1.
3. I
contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione
degli oneri nonché
l'indicazione
della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,
prevedendo
con
apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di
sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La
spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo
dello stato di
previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
ragione
dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
ripartire, con
propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a
favore dei
competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale
dell'amministrazione
statale,
ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli
enti in
favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Per le
amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica
il
presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi
è disposta nelle
stesse
forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi
di copertura.
5. Le
somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica
allocazione
nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere
assegnate ai pertinenti
capitoli
di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in
uscita non possono
essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di
bilancio
ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti ovvero,
laddove
tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno ai
sensi del
D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme
restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto,
nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il
personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi
di
amministrazioni. A tal fine,
interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni
ed enti
pubblici.
Articolo
49
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
(Art. 53
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 del
1993 e
successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno
sottoscritti
si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la
clausola in
questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo
50
Aspettative
e permessi sindacali.
(Art. 54,
commi da
n. 470 del
1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con
modificazioni dalla
legge n.
365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Al fine
del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative
e dei
permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in
un
apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo
43.
2. La
gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e
distribuzione
delle
aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi
titolo
sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e
area separata di
contrattazione,
è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1°
agosto
integrazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall'articolo 9
del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le
amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -
Dipartimento
della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari
dei
permessi
sindacali.
4. Oltre
ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla
Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi,
suddivisi
per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto
chiamato a
ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti
elenchi
sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi
dell'articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.