D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Testo aggiornato alla Finanziaria 2005

 

 

Testo aggiornato e coordinato con le seguenti leggi:

L 28 dicembre 2001, n. 448

L 15 luglio 2002, n. 145

L 27 dicembre 2002, n. 289

L 16 gennaio 2003, n. 3

Dlgs 30 giugno 2003, n. 196

Dlgs 3 luglio 2003, n. 173

L 29 luglio 2003, n. 229

L 24 dicembre 2003, n. 350

DL 28 maggio 2004, n. 136 convertito con L 27 luglio 2004, n. 186

L. 30 settembre 2004, n. 252

DL 29 novembre 2004, n. 280

L 30 dicembre 2004, n. 311

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio

2001;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei

Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

TITOLO I

Princìpi generali

 

Articolo 1

Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di

lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie

locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma

primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e

servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi

pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale,

diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando

la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici

ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3001.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle

peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.

59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale

e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economicosociale

della Repubblica.

 

Articolo 2

Fonti.

(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546

del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di

legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le

linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i

modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche

complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di

efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione

dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad

eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da

assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed

esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso

l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,

per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

1 Comma così modificato dall'art. 1, L. 15.7.2002, n. 145

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con

gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in

materia di trattamento dei dati personali 2.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle

disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.

Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di

lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di

essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non

sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti

collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i

contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di

trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni

previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi

che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data

dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in

godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi

di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

 

Articolo 3

Personale in regime di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993

e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale

militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera

prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate

dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle

leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello

dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il

personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome

disposizioni ordinamentali3.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle

disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo

organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della

Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive

modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23

ottobre 1992, n. 421.

2 Comma inserito dal c. 2 dell'art. 176, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, (decorrenza dal 1° gennaio 2004)

3 Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30.9. 2004, n. 252.

 

Articolo 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi

dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del

1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli

indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed

applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione

amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle

diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di

tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della

gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto

espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente

espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione

tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

 

Articolo 5

Potere di Organizzazione.

(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993,

successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4

del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare

l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse

dell'azione amministrativa.

2. Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni

per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte

dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni

organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di

eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti

dei responsabili della gestione.

 

Articolo 6

Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi

dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del

1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la

consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità

indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione

delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche

curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi

di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17,

comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o

qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non

incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre

dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e

comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,

trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti

dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice

delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di

cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,

e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni

dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei

ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le

amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,

di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.

L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale

appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto

personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per

la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e

grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi

compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli

osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al

reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo

non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

Articolo 7

Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi

modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per

l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia

professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del

personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti

in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di

volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi

compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi

formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non

corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche

possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Articolo 7-bis

Formazione del personale.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di

ricerca, nell'àmbito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono

annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o

fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli

obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e

tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti

di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e

comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non

economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo

trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque,

non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da

esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle

finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti

interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il

diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica

assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli

interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 4.

4 Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 16.1.2003, n. 3

 

Articolo 8

Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.

(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale

sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono

determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di

programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che

producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a

limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

 

Articolo 9

Partecipazione sindacale.

(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione

anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

TITOLO II

Organizzazione

Capo I - Relazioni con il pubblico

 

Articolo 10

Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. n. 80 del

1998)

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai

fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

c), i modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati

metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici

di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni

pubbliche nell'àmbito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67,

e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 11

Ufficio relazioni con il pubblico.

(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546

del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con

modificazioni della legge n. 273 del 1995)

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'àmbito della propria struttura

uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie

informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli

aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito delle attuali dotazioni

organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità

di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche

programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le

amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito delle proprie

competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di

coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del

Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed

integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono

promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento

dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento

delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai

documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia

dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva

nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente

valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice

trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione

pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente

individua le forme di pubblicazione.

 

Articolo 12

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare

la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare

l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più

amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le

modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del

contenzioso comune.

 

Capo II - Dirigenza

Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

 

Articolo 13

Amministrazioni destinatarie.

(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi

dall'art. 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo.

 

Articolo 14

Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi

dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e

comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base

delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive

generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai

dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione

delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni

delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti

ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta

collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,

istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23

agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:

dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti

con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per

particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle

segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo

competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59,

senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino

ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere

mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari

disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale

trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario,

per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in

vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10

luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la

costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei

Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare

provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare

un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora

l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente

competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i

casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente

del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,

comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo

6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato

con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per

motivi di legittimità.

 

Articolo 15

Dirigenti.

(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del

1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce

dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere

diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 6 5.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui

al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non

si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente

preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello

inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato,

limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per

l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di

Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente

della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto

demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei

segretari generali dei predetti istituti.

5 Comma così modificato dall'art. 3, c.8, lett. a), L. 15.7.2002, n. 145

 

Articolo 16

Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi

dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del

1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito

dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono

ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi

che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e

materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di

acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai

dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti

amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei

confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando

quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi

degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali

e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei

dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie

di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali

rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta

correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti

preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di

particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai

dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso

gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale,

capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici

dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

 

Articolo 17

Funzioni dei dirigenti.

(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi

dall'art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti

e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici

dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri

di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili

dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri

uffici.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo

di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni

di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più

elevate nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice

civile6.

 

Articolo 17-bis

Vicedirigenza.

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area

della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e

C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle

corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la

disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli

altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera

direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui

all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni

C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per

la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le

competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 7.

 

Articolo 18

Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.

(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici

dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e

l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni

organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica-ISTAT

l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,

6 Comma aggiunto dall'art. 2, L. 15.7.2002, n. 145

7 Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145

all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA8, l'elaborazione di procedure

informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti

rispetto a valori medi e standards.

 

Articolo 19

Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e

poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387

del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla

natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del

singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli

obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento

degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile9.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il

provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del

Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono

individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani

e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche

degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere

correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione

dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione

dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di

conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente

trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la

risoluzione consensuale del rapporto10.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al

loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto

del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma

611.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei

ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli

altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone

in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 612.

8 L’ Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è sostituita da Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione come

da art. 176, D.Lgs. 30.7.2003, n. 196

9 Comma così sostituito dall'art. 3, c 1, let. a), L. 15.7.2002, n. 145

10 Comma così sostituito dall'art. 3, c 1, let. b), L. 15.7.2002, n. 145

11 Comma così modificato dall'art. 3, c. 1, let. c), L. 15.7.2002, n. 145

12 Comma così modificato dall'art. 3, c. 147, L. 24.12.2003, n. 350

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai

sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui

all'articolo 7 13.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente

dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo

4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,

entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia

dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla

seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché

dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali,

previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi

ordinamenti14.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale,

conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari

opportunità di cui all'articolo 7 15.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,

entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia

dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla

seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali

incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3

e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che

abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private

con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze

di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per

l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere

integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto

della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze

professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio16.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle

ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati

negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di

risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] 17.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto

sulla fiducia al Governo18.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla

Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei

soggetti prescelti.

13 Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. e), L. 15.7.2002, n. 145

14 Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

15 Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. f), L. 15 luglio 2002, n. 145

16 Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let.g), L. 15.7. 2002, n. 145

17 Comma abrogato dall'art. 3, c. 1, let. h), L. 15.7. 2002, n. 145

18 Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let. i), L. 15.2002, n. 145

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli

organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,

studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i

collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali19.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le

amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e

di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai

rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni

dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme

le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 20.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o

accordi collettivi 21.

 

Articolo 20

Verifica dei risultati.

(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del

D.Lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze

in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono

effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di

livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei

risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente

con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,

ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri

interessati.

 

Articolo 21

Responsabilità dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n.

546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del

D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al

dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la

disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico

dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico

collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di

lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo22.

19 Comma così sostituito dall'art. 3, c. 1, let. l), L. 15.7.2002, n. 145

20 Comma così modificato dall'art. 3, c.1, let. m), L. 15.7.2002, n. 145

21 Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, let. n), L. 15 luglio 2002, n. 145

22 Comma così sostituito dall'art. 3, c. 2, let a), L. 15.7.2002, n. 145

2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta

valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può

essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello

revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione

può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti

collettivi]23.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di

polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

 

Articolo 22

Comitato dei garanti.

(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un

comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo

di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della

prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità

stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto

dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei

settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta

giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in

carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile 24.

 

Articolo 23

Ruolo dei dirigenti.

(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei

dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite

sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono

reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia

transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali

o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari

almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di

responsabilità dirigenziale 25.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del

presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della

continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai

trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con

23 Comma abrogato dall'art. 3, c. 2, let. b), L. 15.7.2002, n. 145

24 Comma così modificato dall'art. 3, c. 3, L. 15.7.2002, n. 145

25 Comma così modificato dall’art. 4 DL 29.11.2004, n. 280

l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di

servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai

ruoli delle amministrazioni dello Stato26. 27

 

Articolo 23-bis

Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti

delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,

limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e

procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo

svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede

internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina

vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta

il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi

contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una

qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando

l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi

contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione

non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni

per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato

diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,

gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà

di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il

periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è

computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte

del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero,

nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o

concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività

che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette

attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la

loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento

all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle

funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

26

Comma così modificato dall'art. 3-bis, DL 28.5.2004, n. 136, e relativa legge di conversione

27 Articolo così sostituito dall'art. 3, c. 4, L. 15.7.2002, n. 145

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il

consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I

protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un

compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma

7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del

personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono

definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo28.

 

Articolo 24

Trattamento economico.

(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e

poi dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs.

n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le

aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni

attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del

trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le

amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre

amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle

compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con

contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri

di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono

determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità

attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di

gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i

compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi

incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione

presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono

corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al

trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la

retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216,

nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle risorse da destinare ai

miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da

destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale

dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi

28 Articolo aggiunto dall'art. 7, c. 1, L. 15.72002, n. 145

nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici

complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i

criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al

personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per

l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare

riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della

diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri

fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli

affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi

incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'àmbito dei

progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi

di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo

pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o

equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti 29.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono

disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna

amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. [Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo

costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i

fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili] 30.

 

Articolo 25

Dirigenti delle istituzioni scolastiche.

(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998; Art. 25-ter del

D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998)

1. Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi

di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità

giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale

e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della

specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito

presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti

anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il

dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia

formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento,

29 Comma così modificato dall'art. 1-ter, DL 28.5.2004, n. 136, e relativa legge di conversione

30 Comma abrogato dall'art. 1-ter, DL 28.5.2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della

libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte

degli alunni.

4. Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi

di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive

di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata

relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa

al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle

competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori

dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di

dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni

scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto

possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la

durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle

connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;

individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del

coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei

corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra

loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le

industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla

dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le

modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli

attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali

e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle

operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in

aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,

comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la

frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero

della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici

dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di

assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

 

Articolo 26

Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del

D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario

nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati

in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla

medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale

di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre

pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,

l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di

lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche

amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti

di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa

derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto

dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità

di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i

dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento dalle

dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo.

 

Articolo 27

Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.

(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e

regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e

regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo

conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in

deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di

organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le

deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

 

Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

 

Articolo 28

Accesso alla qualifica di dirigente.

(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi

dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge

n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente

sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento

autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole

amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore

della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche

amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in

possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso

alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali

reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì,

ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese

nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto

per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto

incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a

cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di

idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno

quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali

apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea31.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel

regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario

rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative

pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola

superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di

ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni

di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma

di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni

professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e

avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno

delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame,

da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati

sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è

corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione 32.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la

Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,

in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che

indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di

servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al

comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno

quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

31 Comma così modificato dall'art. 14, L. 29.7.2003, n. 229

32 Comma così modificato dall'art. 34, c.25, L. 27.12.2002, n. 289

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico

dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della

pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale

ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o

organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di

durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari

italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche

ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1

comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli

dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica

alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di

cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione

entro il 31 dicembre di ciascun anno 33.

7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non

economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli,

alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-

bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della

decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente

aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca

dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica34.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle

carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica

amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere

dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero 35.

 

Articolo 29

Reclutamento dei dirigenti scolastici.

(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998 e

successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di

formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con

cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione

33 Comma così sostituito dall'art. 34, c.25, L. 27.12.2002, n. 289

34 Comma aggiunto dall'art. 3-bis, DL 28.5.2004, n. 136 e relativa legge di conversione

35 Articolo così sostituito dall'art. 3, c. 5, L. 15.7.2002, n. 145

specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti

educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali

che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette

anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e

media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti

già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli

inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente

concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per

limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi

e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un

periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che

superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di

formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite

del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola

elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del

dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del

comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei

posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un

triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro

riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo

conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e

dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo

25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei

moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono

disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la

funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso

decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non

coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non

superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola

secondaria e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle

procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è

riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma

3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine

delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.

L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto, tenuto conto delle

specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività

docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per

almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria

non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente

stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità

professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo

dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica

istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la

composizione delle commissioni esaminatrici.

 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

 

Articolo 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della

legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di

dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano

domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di

appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di

quanto previsto dal comma 1.

 

Articolo 31

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da

pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o

privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice

civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da

1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

 

Articolo 32

Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.

(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti

delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra la

amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della

funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso

amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione

e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi

dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di

destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato

italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente

dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello

sviluppo professionale degli interessati.

 

Articolo 33

Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente

modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare

preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste

dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui

alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,

e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci

dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza

distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati

si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,

viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del

contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione

dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali

si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima

amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché

del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di

eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le

conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle

organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a

determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale

eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenite ad un accordo

sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa

amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a

contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o

in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano

all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le

informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della

comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le

diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere

che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli

enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si

conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto

conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il

passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in

relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del

lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il

personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima

amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non

abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi

dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al

rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e

dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo

comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento

dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e

della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 34

Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non

economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del

personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture

regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando

opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali

sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre

amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai

princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo

33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio

dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al

raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il

rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto

nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in

disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di

riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione

professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per

favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità

volontaria.

6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono

subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto

nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del

collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per

la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al

collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

 

Articolo 34-bis

Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle

amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai

soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si

intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità

richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34,

comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale

collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità

previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata

l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono

bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro

quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale

inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di

specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale

assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere

all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione

di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le

disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni 36.

 

Articolo 35

Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n.

546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,

comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n.

269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

36 Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16.1.2003, n. 3

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente

per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo

salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei

soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle

liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della

invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle

Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della

Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e

della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed

integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie

di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non

siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna

amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale

deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi

compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti

pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle

procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze37.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome

si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di

economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede

regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per

l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le

amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,

di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si

applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive

modificazioni ed integrazioni.

37 Il secondo periodo è stato sostituito dal c. 104 dell'art. 1, L. 30.12.2004, n. 311

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni

organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali,

nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

 

Articolo 36

Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546

del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di

cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego

del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo

determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di

prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.

230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16

del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,

n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione

della relativa disciplina.

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di

lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti

di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni

responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante

dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno

l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora

la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

 

Articolo 37

Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.

(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le

modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed

integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di

conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per

l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il

comma 1 non si applica.

 

Articolo 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

(Art. 37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le

amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero

non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le

funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti

indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei

titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i

titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

Articolo 39

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e

modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del

D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori

di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive

impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari

sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

TITOLO III

Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale

 

Articolo 40

Contratti collettivi nazionali e integrativi.

(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del

D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle

relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43,

comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori

omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più

comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, [i

ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,]38 costituiscono, senza

38 Parole soppresse dal c. 125 dell’art. 1, L. 30.12.2004, n. 311

alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla

dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo

e funzioni 39. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto

dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure

di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata

responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli

archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio

1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2,

comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti

tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'àmbito dei contratti collettivi di

comparto 40.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti

collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche

amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei

vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti

dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi

prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche

amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in

contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole

difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali

o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme

previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Articolo 40-bis

Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.

1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il

Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della

contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a

campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche

informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze,

che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non

compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 40, comma 3 41.

39 Periodo aggiunto dall'art. 7, c.4, L. 15.7.2002, n. 145

40 Comma così modificato dall'art. 14, L. 29.7.2003, n. 229

41 Comma così sostituito dall'art. 14, L. 16.1.2003, n. 3

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70,

comma 4, del presente decreto legislativo42.

 

Articolo 41

Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.

(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e

successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55

del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre

competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze

associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di

settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni

caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo

nell'àmbito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano

definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle

pubbliche amministrazioni del comparto.

2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di

settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il

sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle

Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime43.

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di

contrattazione collettiva viene costituito:

a) nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -

ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti locali

rispettivamente rappresentati;

b) nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università;

c) nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti

degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione

pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.

4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato dl

settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitaria

nazionale.

5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.

6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui

all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche

amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva

sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di

settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione

pubblica, che lo presiede.

42 Articolo aggiunto dal c.2 dell'art. 17, L. 28.12.2001, n. 448

43 Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 3.7.2003, n. 173

7. L'ARAN assume, nell'àmbito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il

coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove

possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee

in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.

 

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste

dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale

che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei

criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le

disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini

dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della

contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni

sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei

contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e

seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse

spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della

medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa

anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le

modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante

elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o

organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione

dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni,

prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con

esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle

organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la

sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite

in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che

disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può

essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con

diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o

strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni

superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma

8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di

modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano

costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle

amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle

rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive

modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano

l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono

trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle

rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano

sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del

personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle

rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della

contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della

contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da

rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del

comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto,

diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere

costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che

occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture

periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano

considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali

aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed

integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è

disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi

riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una

disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza

negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto

della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi

elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle

minoranze linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si

applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,

n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

 

Articolo 43

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.

(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, modificato

dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come

modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano

nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la

media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle

deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate

nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni

delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito

considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le

confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi

del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della

rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le

organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso

almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area

contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti

collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le

pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in

almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative

ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità

all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto

dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le

organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi

precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla

loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della

consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe

rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non

oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un

rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la

riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il

funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle

procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di

apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero

del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la

risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può

essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla

contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non

siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di

organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della

metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora

vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non

rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta

di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla

al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato

votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti

presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di

accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge

31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle

D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di

legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme

di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni

sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che

organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione

della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono

esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

 

Articolo 44

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.

(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 470 del 1993)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la

contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del

personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del

personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle

commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di

partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque

denominati.

 

Articolo 45

Trattamento economico.

(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,

parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi

contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici

accessori collegati:

a) alla produttività individuale;

b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o

dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun

dipendente, nell'àmbito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del

Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze

diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,

limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre

pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

 

Articolo 46

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del

D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza

negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva

nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli

41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla

assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno

1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni

indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della

contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche

collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito territoriale. Su

richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva

integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,

possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o

pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della

contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di

settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di

fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per

l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed

ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del

monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione

collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione

paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle

organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla

sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata

Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza

dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e

di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto

legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti

possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far

parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in

organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni.

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,

corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è

concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è riferita

a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente

richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da

iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei

ministri;

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi

tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,

nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza

unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei

limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al

comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna,

il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento

della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione

finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra il

personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla

copertura dei relativi posti si provvede nell'àmbito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi

pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle

norme di diritto privato.

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di

qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di

comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato

giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite

dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa

la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di

risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le

disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a

disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti

di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite

con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione

collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero

dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

 

Articolo 47

Procedimento di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi

dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs.

n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima

di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli

atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre

dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la

compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle

trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul

testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci

delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41,

comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le

amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è

effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si

esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga

comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato

alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato

osservazioni 44.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la

quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità

con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei

costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può

acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle

amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Statoregioni

e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia

trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi

contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della

certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la

certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il

Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione

dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le

organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in

seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed

alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi

contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di

programmazione e di bilancio.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di

accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il

44 Comma così modificato dal c. 1 dell'art. 17, L. 28.12.2001, n. 448

contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del

comma precedente.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Articolo 48

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e

verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e

poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4

del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza

con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis

della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla

contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire

nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a

carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di

cui all'articolo 40, comma 3.

2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale

sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al

comma 1.

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché

l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo

con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di

sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione

dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con

propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei

competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione

statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in

favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le

amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il

presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle

stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione

nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti

capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono

essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di

bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,

laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai

sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche

nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il

personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi

di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo

interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti

pubblici.

 

Articolo 49

Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993 e

successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno

sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in

questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

Articolo 50

Aspettative e permessi sindacali.

(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del D.Lgs

n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla

legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei

permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in

un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo

43.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione

delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi

titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di

contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto

1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed

integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9

del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei

permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,

suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a

ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti

elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi

dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.