Oggetto: Erogazione IVC nelle associate ANPAS.

Cari amici e compagni,
come rammenterete, abbiamo firmato, ormai da tempo, il rinnovo del CCNL riguardante i dipendenti da strutture associate ANPAS, la cui durata, a decorrere dal 1/1/02, è quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Per questo motivo, l’ANPAS nazionale, preso atto che il biennio economico è ormai scaduto il 31/12/03, avendo ricevuto come da contratto la nostra disdetta, in applicazione dell’accordo del 23 luglio 93, ha inviato alle strutture aderenti la circolare che vi alleghiamo, con la quale le si invita ad erogare, a decorrere dall’1/1/04, l’indennità di vacanza contrattuale nella misura del 30% dell’inflazione programmata per l’anno 2004 (1,7%), calcolata sui valori tabellari contrattuali in godimento, e del 50% a decorrere dall’1/7/04, questo nelle more della definizione del rinnovo del secondo biennio economico.
L’informativa va portata a conoscenza dei lavoratori interessati.
Anche questa andrà tempestivamente utilizzata come occasione per contattare i lavoratori ed accrescere la nostra rappresentatività nel settore.
Fraterni saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Fiordaliso)

Allegato B

Scheda Tecnica
Indennità di vacanza contrattuale

Come noto, il 14/4/2004 è stato rinnovato il C.C.N.L. di settore. Il rinnovo ha riguardato la parte normativa e sarà vigore fino al 31/12/2005 e la parte economica per il solo periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003.
Pertanto in attuazione dell’accordo tra Governo e parti sociali del 23 Luglio 1993, trascorsi 3 mesi dalla scadenza del C.C.N.L., deve essere erogata a tutti i lavoratori l’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.).
Dal 1 Aprile 2004, nelle buste paga dei dipendenti A.N.P.AS. e di tutte le Organizzazioni che applicano il C.C.N.L. di settore, deve essere inserita l’I.V.C.
I valori dell’indennità variano in base alla categoria ed alla posizione economica di inquadramento del lavoratore e sono determinati in base al tasso di inflazione programmato. (attualmente 1,7%).
Per i primi TRE mesi di vacanza contrattuale l’indennità è commisurata al 30% della percentuale di cui sopra applicata ai minimi retributivi in vigore dal 1 gennaio 2004.
A partire dal 1 Luglio 2004 l’indennità sarà elevata al 50% e sarà erogata in tale misura fino al rinnovo della parte economica del C.C.N.L..
L’indennità cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del C.C.N.L., fino a tale periodo dovrà essere calcolata su tutti gli istituti contrattuali alla stregua degli altri elementi retributivi.(mensilità aggiuntiva, straordinari, ferie ,etc.)
Nella tabella seguente sono indicati, per ogni livello contrattuale, i valori di I.V.C. che trovano applicazione dal 1 Aprile 2004.

IMPORTI DI I.V.C. IN VIGORE DAL 1 APRILE 2004 AL 30 GIUGNO 2004

Posizione economica

1

2

3

4

5

6

Categoria A

4,70

4,84

4,98

5,22

5,45

5,69

Categoria B

4,98

5,22

5,45

5,69

5,92

6,25

Categoria C

5,45

5,69

5,92

6,25

6,63

7,05

Categoria D

6,25

6,63

7,05

7,48

7,90

8,56

Categoria E

6,63

7,05

7,48

7,90

8,56

9,08

Categoria F

7,48

7,90

8,56

9,83

10,91

13,17

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale I valori devono essere riproporzionati.