Oggetto: Erogazione IVC nelle associate ANPAS.
Cari amici e compagni,
come rammenterete, abbiamo firmato, ormai da tempo, il rinnovo del CCNL
riguardante i dipendenti da strutture associate ANPAS, la cui durata, a
decorrere dal 1/1/02, è quadriennale per la parte normativa e biennale per
la parte economica.
Per questo motivo, l’ANPAS nazionale, preso atto che il biennio economico è
ormai scaduto il 31/12/03, avendo ricevuto come da contratto la nostra
disdetta, in applicazione dell’accordo del 23 luglio 93, ha inviato alle
strutture aderenti la circolare che vi alleghiamo, con la quale le si invita
ad erogare, a decorrere dall’1/1/04, l’indennità di vacanza contrattuale
nella misura del 30% dell’inflazione programmata per l’anno 2004 (1,7%),
calcolata sui valori tabellari contrattuali in godimento, e del 50% a
decorrere dall’1/7/04, questo nelle more della definizione del rinnovo del
secondo biennio economico.
L’informativa va portata a conoscenza dei lavoratori interessati.
Anche questa andrà tempestivamente utilizzata come occasione per contattare
i lavoratori ed accrescere la nostra rappresentatività nel settore.
Fraterni saluti
IL SEGRETARIO
GENERALE
(Carlo Fiordaliso)
Allegato B
Scheda
Tecnica
Indennità di vacanza contrattuale
Come noto, il
14/4/2004 è stato rinnovato il C.C.N.L. di settore. Il rinnovo ha riguardato
la parte normativa e sarà vigore fino al 31/12/2005 e la parte economica per
il solo periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003.
Pertanto in attuazione dell’accordo tra Governo e parti sociali del 23
Luglio 1993, trascorsi 3 mesi dalla scadenza del C.C.N.L., deve essere
erogata a tutti i lavoratori l’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.).
Dal 1 Aprile 2004, nelle buste paga dei dipendenti A.N.P.AS. e di tutte le
Organizzazioni che applicano il C.C.N.L. di settore, deve essere inserita l’I.V.C.
I valori dell’indennità variano in base alla categoria ed alla posizione
economica di inquadramento del lavoratore e sono determinati in base al
tasso di inflazione programmato. (attualmente 1,7%).
Per i primi TRE mesi di vacanza contrattuale l’indennità è commisurata al
30% della percentuale di cui sopra applicata ai minimi retributivi in vigore
dal 1 gennaio 2004.
A partire dal 1 Luglio 2004 l’indennità sarà elevata al 50% e sarà erogata
in tale misura fino al rinnovo della parte economica del C.C.N.L..
L’indennità cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del C.C.N.L.,
fino a tale periodo dovrà essere calcolata su tutti gli istituti
contrattuali alla stregua degli altri elementi retributivi.(mensilità
aggiuntiva, straordinari, ferie ,etc.)
Nella tabella seguente sono indicati, per ogni livello contrattuale, i
valori di I.V.C. che trovano applicazione dal 1 Aprile 2004.
IMPORTI DI I.V.C. IN VIGORE DAL 1 APRILE 2004 AL 30 GIUGNO 2004
|
Posizione economica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Categoria A |
4,70 |
4,84 |
4,98 |
5,22 |
5,45 |
5,69 |
|
Categoria B |
4,98 |
5,22 |
5,45 |
5,69 |
5,92 |
6,25 |
|
Categoria C |
5,45 |
5,69 |
5,92 |
6,25 |
6,63 |
7,05 |
|
Categoria D |
6,25 |
6,63 |
7,05 |
7,48 |
7,90 |
8,56 |
|
Categoria E |
6,63 |
7,05 |
7,48 |
7,90 |
8,56 |
9,08 |
|
Categoria F |
7,48 |
7,90 |
8,56 |
9,83 |
10,91 |
13,17 |
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale I valori devono essere riproporzionati.