In relazione ai numerosi quesiti pervenuti sull’art. 35 dei CCNL sottoscritti il 10 febbraio 2004 si precisa che l’incremento mensile dello stipendio tabellare ivi previsto dal 1 luglio 2001 assorbe il nuovo corrisposto dal 1 gennaio 2001 con i citati CCNL integrativi.
Pertanto, l’incremento di L. 89.000 (pari ad € 45,96), decorrente dal 1 luglio 2001 (comma 2, dell’art.35 in esame) corrisponde alla somma di L. 46.000 (pari ad € 23,75), già prevista dai CCNL 8 giugno 2000 (II biennio economico 2000 – 2001), e di L. 43.000 (pari ad € 22,21), attribuita dal 1 gennaio 2001 con il CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Di conseguenza, le somme arretrate, spettanti ai dirigenti dal 1 gennaio 2001, per effetto del nuovo contratto, riguardano unicamente il nuovo incremento, a suo tempo non percepito, di L. 43.000 (pari ad € 22,21).
Complessivamente, dunque, gli incrementi mensili dei CCNL 1998 – 2001, II
biennio economico 2000 – 2001, integrati dal CCNL 10 febbraio 2004, sono
così riassumibili:
1) dal 1 luglio 2000 L. 50.000 (pari da € 25,82);
2) dal 1 gennaio 2001 L. 43.000 (pari ad € 22,21) che si aggiungono
all’incremento del 1 luglio 2000 senza riassorbirlo;
3) dal 1 luglio 2001 L. 89.000 (pari ad € 45,96), comprensive
dell’incremento di gennaio 2001 ma non di quello di luglio 2000.
Il totale degli aumenti del tabellare, a regime, a partire dal 1 luglio 2001 è, quindi, di L.139.000 mensili lorde (pari ad € 71,78), che assorbono tre incrementi: quelli del 1 luglio 2000 e del 1 luglio 2001 già percepiti per effetto dei CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico, e quello del 1 gennaio 2001, aggiuntivo, oggetto del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, ancora da corrispondere.
IL PRESIDENTE
Avv. Guido
Fantoni