CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8
GIUGNO 2000
In data 10 febbraio
2004, alle ore 11, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL
integrativo del CCNL dell' area della dirigenza
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN
stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido
Fantoni (Presidente) ........Firmato.......
Per i rappresentanti
sindacali le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali: |
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CGIL FP Sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
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CISL Fps- COSIADI |
Firmato |
CISL |
Firmato |
|
UIL Fpl |
Firmato |
UIL |
Firmato |
|
CIDA / SIDIRSS |
Firmato |
CIDA |
Firmato |
|
SINAFO |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
|
AUPI |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
|
CONFEDIR sanità (con riserva) |
Firmato |
CONFEDIR |
Firmato |
|
SNABI SDS |
Firmato |
Al
temine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il
contratto nel testo che segue:
CCNL INTEGRATIVO DEL
CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8
GIUGNO 2000
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INDICE |
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TITOLO I – NORME GENERALI |
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CAPO I |
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Art. 1 |
Campo di applicazione e finalità |
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CAPOI II – DIRITTI SINDACALI |
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Art. 2 |
Diritto di assemblea |
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Art. 3 |
Contributi sindacali |
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Art. 4 |
Patronato sindacale |
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TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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CAPO I – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Art. 5 |
Determinazione dei compensi per ferie non godute |
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Art. 6 |
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate |
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Art. 7 |
Lavoro notturno |
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Art. 8 |
Indennità per servizio notturno e festivo |
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CAPO II – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
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Art. 9 |
Assenze per malattia |
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Art. 10 |
Aspettativa |
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Art. 11 |
Altre aspettative previste da disposizioni di legge |
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Art. 12 |
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche |
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Art. 13 |
Tutela dei dirigenti portatori di handicap |
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Art. 14 |
Congedi per eventi e cause particolari |
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Art. 15 |
Congedi dei genitori |
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CAPO III – MOBILITA' |
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Art. 16 |
Mobilità interna |
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Art. 17 |
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
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CAPO IV – FORMAZIONE |
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Art. 18 |
Formazione |
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Art. 19 |
Congedi per la formazione |
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Art. 20 |
Comando finalizzato |
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CAPO V – DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE |
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Art. 21 |
Ricostituzione del rapporto di lavoro |
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Art. 22 |
Clausole speciali |
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Art. 23 |
Diritti derivanti da invenzione industriale |
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Art. 24 |
Mensa |
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Art. 25 |
Attività sociali, culturali e ricreative |
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TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO |
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CAPO I – ISTITUTI PARTICOLARI |
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Art. 26 |
Retribuzione e sue definizioni |
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Art. 27 |
Struttura dello stipendio |
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Art. 28 |
Lavoro straordinario |
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Art. 29 |
Indennità di rischio radiologico |
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Art. 30 |
Bilinguismo |
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Art. 31 |
Trattenute per scioperi brevi |
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Art. 32 |
Trattamento di trasferta |
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Art. 33 |
Trattamento di trasferimento |
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Art. 34 |
Trattamento di fine rapporto |
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CAPO II – INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 |
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Art. 35 |
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti |
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Art. 36 |
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
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Art. 37 |
Clausole integrative ed interpretative dei CCNL dell'8 giugno 2000 |
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI |
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CAPO I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Art. 38 |
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali |
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CAPO II: CONCILIAZIONE ED ARBITRATO |
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Art. 39 |
Tentativo obbligatorio di conciliazione |
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Art. 40 |
Procedure di conciliazione in caso di recesso |
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CAPO III - DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA |
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Art. 41 |
Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica . Norma programmatica |
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Art. 42 |
Incarichi provvisori |
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CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 43 |
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
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Art. 44 |
Errata corrige |
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Art. 45 |
Norma finale |
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Art. 46 |
Disapplicazioni |
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
|
DICHIARAZIONI
CONGIUNTE
CCNL INTEGRATIVO DEL
CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8
GIUGNO 2000
TITOLO
I
NORME GENERALI
Capo I
Art.
1
Campo di applicazione
e finalità
1. Il presente
contratto si applica a tutta la dirigenza
destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il
processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro
riconducendo alla disciplina pattizia gli
istituti non ancora
regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed
integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali
mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs.29/1993 sono da intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il riferimento al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Art.
2
Diritto
di assemblea
1. I dirigenti hanno
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende,
per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che
riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi
possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di
interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o
più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art.
1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non
previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle
altre prerogative sindacali.
4. E'
disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384.
Art.
3
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno
facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal
dirigente all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata ovvero da
quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
inoltrando la relativa comunicazione all'azienda
di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla
sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei
dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate con cadenza
mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono
concordate le modalità, che consentano il
monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto
delle norme vigenti.
5. Le aziende sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali interessate.
6. Con l'entrata in
vigore del presente contratto è definitivamente
disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. A tale proposito, le
parti, in via di interpretazione autentica,
confermano che la disapplicazione del citato
art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall'art. 67, comma 1,
lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a
norma dello stesso art. 67, comma 3.
Art.
4
Patronato sindacale
1. I dirigenti in
attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi
alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs.
165/2001 o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Azienda.
2. É
disapplicato l'art. 33 del D.P.R. 384/1990.
TITOLO II
Disciplina del
rapporto di lavoro
CAPO
I
Struttura del rapporto di lavoro
Art.
5
Determinazione dei
compensi per ferie non godute
1. Il compenso
sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento
all'anno di mancata fruizione, prendendo a base
di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2 lett. c); trova in
ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità
volontaria il diritto alla fruizione delle ferie
maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda,
salvo diverso accordo tra l'azienda di provenienza ed il dirigente per
l'applicazione del comma 1.
Art.
6
Riposo compensativo
per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di
quanto previsto dall'art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata
in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati
all'art. 16, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 da
effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo
compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione - per i
soli dirigenti sanitari - del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per i giorni festivi.
Art.
7
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro
notturno i dirigenti sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle
24 ore.
2. Per quanto attiene
alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute,
all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di
lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le
disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane
salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali che operano nei turni a copertura
delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra
l'applicazione dell'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996 che regola il passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del D. Lgs. 532/1999, è garantita al
dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da
espletarsi nell'ambito della disciplina di
appartenenza.
4. Al dirigente che
presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si
applica dall'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma
4.
Art.
8
Indennità per
servizio notturno e festivo
1.
Ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8
giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
"indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £. 4.500
lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le
ore 6.
2. Per il servizio
prestato nel giorno festivo compete un'indennità di £.30.000
lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata superiore
alla metà dell'orario, ridotte a £. 15.000 lorde (pari a
€ 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24
ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di
una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo
non si applica ai dirigenti di struttura complessa per i
quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di
posizione e di risultato deve tener conto anche delle eventuali particolari
condizioni di lavoro.
4. E'
disapplicato l'art. 52 del D.P.R. 384/1990.
CAPO II
Cause di sospensione
del rapporto di lavoro
Art.
9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6
dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
"6 bis. In caso di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita
ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico
legale dell'aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnosky) ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali
giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende
favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei
confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della
grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto
decorre dalla data della domanda di accertamento,
ove l'esito sia favorevole".
Art.
10
Aspettativa
1. Al dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio,
possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente
rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo
di aspettativa per motivi di famiglia, anche per
cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a)
e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Al fine del calcolo
del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste
per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui
al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non
si cumula con le assenze per malattia previste dagli
artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene
fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo
diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa
per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei
figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini
della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti
figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40,
lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora
durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente per le
stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria
iniziativa.
7. Nei confronti del
dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di
aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le
procedure dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L'aspettativa,
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa
al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
domanda, per:
a) un periodo massimo di
sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o
amministrazione del comparto con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai
sensi dell'art. 15 e segg. del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del
contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o
ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della Unione europea con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) la durata di due anni
e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e
documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2
e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio
2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n.
238. Tale aspettativa può essere fruita anche
frazionatamente e può essere cumulata con l'
aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non
intende riprendere servizio, al termine dell'aspettativa
di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso
purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15
gg prima. Il preavviso non è
comunque richiesto nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il
dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo
sostituisce l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore
del presente contratto. Si conferma la disapplicazione
dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.
Art.
11
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive, per
la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998, il 25
novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con
rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni oppure
che usufruiscano delle borse di studio di cui
alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di
durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 57 della legge 448 del 2001.
3. Il dirigente con
rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti
servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il
tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo
trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa
concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo
di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per
imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di
effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può
usufruire continuativamente dei periodo di aspettativa per motivi di
famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di
quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo,
nonché alle assenze di cui al d.lgs 151 del
2001.
6. Sono
disapplicati gli artt.
47 e 79 del D.P.R. 761/1979. L'articolo si applica dal 31 dicembre 2001
con eccezione del comma 5 che entra in vigore con
il presente contratto.
Art.
12
Tutela dei dirigenti
in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di
favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle
leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico
di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del
progetto:
a) il diritto alla
conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6, del
CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione dell'orario
di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del
dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui
parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all' art. 10, comma 8,
lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su
segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui
al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti,
l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente
deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del
D.P.R. 384/1990.
Art.
13
Tutela dei dirigenti
portatori di handicap
1. Allo scopo di
favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato
nei confronti dei quali sia stato accertato, da
una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi
nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla
conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6 del
CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione dell'orario
di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del
dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui
parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero
i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 10 comma 8 lett.
c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su
segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui
al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti,
l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
4. Durante la
realizzazione dei progetti di recupero i benefici
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si
cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
5. È
disapplicato l'art. 22 del D.P.R. 384/1990.
Art.
14
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dirigenti hanno
diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti
dall'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso
del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile,
pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece
applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta
nel comma 1, seconda alinea dell'art. 22 del CCNL
del 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la
disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 22 del CCNL del 5
dicembre 1996, con la precisazione che il permesso retribuito di quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche
entro i trenta giorni successivi all'evento.
Art.
15
Congedi dei genitori
1. Al dirigente si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e
della paternità contenute nel D. Lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto
previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le
parti concordano quanto segue :
a) nel periodo
di astensione obbligatoria, ai sensi degli
artt. 2, 16 e 17, comma 1
del dlgs. 151 del 2001, alla dirigente o al
dirigente - anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto -
spettano l'intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del
CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi
compresa la R.I.A.,
ove in godimento ;
b) in caso di parto
prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il
figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione
del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro
a casa del bambino ;
c) nell'ambito del
periodo di astensione facoltativa del lavoro previsto dall' art. 32, comma 1
lett. a) del D. Lgs. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente
per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza
spetta l'intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma
;
d) successivamente al
periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 4 del
dlgs. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di
assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati
complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità indicate
nella stessa lett. c) ;
e) i periodi di assenza
di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione
continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice ;
f) ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui
all'art. 32, comma 1 del dlgs 151 del 2001, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni
prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può
essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione ;
g) in presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui alla lett. f), la domanda può essere
presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro ;
h) in caso di parto
plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 41 del
dlgs 151 del 2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono essere
utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando
l'applicazione dell'art. 7 del dlgs 151 del
2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l'intera durata del
periodo di allattamento si accerti che
l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o
di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'azienda
provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre
attività, nell'ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio
psicofisico.
4. La presente
disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 25 del CCNL 5 dicembre
1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
Art.
16
Mobilità interna
1. Nell'attuale sistema
degli incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei
dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli
incarichi previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura anche
ubicata in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione,
nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda
si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla
dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda
uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla
tipologia e alla graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda
segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3.
Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza,
che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui
sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate
in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa
far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8
giugno 2000.
4. La mobilità di
urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la
funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio,
essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle
situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese
nell'anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga
che per la durata. La mobilità di urgenza - ove
possibile - è effettuata a rotazione fra tutti i dirigenti, qualsiasi sia
l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in
quanto dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32
per la durata dell'assegnazione provvisoria.
5. Qualora la necessità
di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore
di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa
farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende
possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro
dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina
equipollente, ove prevista, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità
interna dovuta a ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento
dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene
conto dei principi definiti dagli artt. 30,
comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996 e 40, comma 8, del CCNL dell'8 giugno
2000, nell'ambito delle procedure da questo definite dall'art. 4, comma 2,
lett. f).
7. Nei confronti dei
dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed
accreditati con le modalità ivi previste, fatta
salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al conferimento
dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi
dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della
organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente
R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai
sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono
disapplicati l'art. 39 del DPR 761/1979 e l'art.
11 del DPR. 384/1990. L'articolo si applica dall'entrata in vigore del
presente contratto.
Art.
17
Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E' confermata la
disciplina degli accordi di mobilità di cui all'art. 30 del CCNL del 5
dicembre 1996, che a decorrere dal presente contratto
possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti
diversi.
2.
In relazione a quanto previsto dall'art. 33 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi
3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio
diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto
e di evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia
possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata
comunica a tutte le aziende operanti nell'ambito regionale, l'elenco dei
dirigenti in eccedenza distinti per disciplina ai sensi dell'art. 20, comma
1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la loro disponibilità al passaggio
diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del
comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 2, l'entità dei posti vacanti nella dotazione
organica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili
sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative
preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a
quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri
enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all' art. 1 del
d.lgs. 165/2001 presenti sempre a livello
provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di
posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora
interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del
presente articolo, la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del
contratto, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art.
18
Formazione
1. In materia di
formazione è tutt'ora
vigente l'art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione
obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente di cui
all'art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del
1992, sulla base delle linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell'art.
4, comma 2, lett. C), del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di
indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la
necessità di implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed
interaziendale previste dall'art. 16 bis e seguenti del
d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che
facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse
disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire,
con ogni possibile strumento, il diritto alla formazione e all'aggiornamento
professionale del dirigente, sono in particolare
previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli
artt. 19 e 20 per i quali è possibile la
fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione
continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del
Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da
eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti
disposizioni. Per i dirigenti del ruolo sanitario al fondo per la formazione
confluiscono anche le altre risorse previste dall'art.
32 citato al comma 1, qualora confermate in contrattazione
integrativa, sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla
libera professione intramuraria, di cui all'art.
57 del medesimo CCNL del 2000.
Art.
19
Congedi per la
formazione
1.
Al fine di consentirne la partecipazione ad attività formative diverse da
quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di
servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda ovvero senza
soluzione di continuità in altre aziende o enti del comparto ai sensi
dell'art. 11, comma 4 lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
2000 - 2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di
congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella
misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base
della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione
dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in
possesso della prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una
specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni
prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione
integrativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. C) del CCNL 8 giugno
2000, individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate
siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse
formativo dei dirigenti, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può
differire motivatamente – comunicandolo per iscritto – la
fruizione del congedo stesso fino ad un massimo
di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale
periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente durante
il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel
caso di infermità previsto dallo stesso articolo,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico e alle modalità di comunicazione all'azienda, si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del
CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che
abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai
sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non
normato nel presente articolo, la cui
applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa
riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
Art.
20
Comando finalizzato
1. Oltre ai congedi
dell'articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato
per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori e altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro
assenso e si ritiene fruibile decorsi trenta
giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando
non può comunque superare i due anni nel
quinquennio e non può essere cumulato con i congedi di cui all'articolo
precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all'art. 10.
3.
In relazione all'interesse dell'azienda stessa che il dirigente
compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per
il miglior funzionamento dei servizi, all'azienda spetta stabilire se, in
quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento
economico in godimento.
4. Il periodo trascorso
in comando è comunque valido ad ogni effetto ai
fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono
disapplicati i commi da 4 a 7 dell'art. 45 del
D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art.
32 del CCNL 5 dicembre 1996
CAPO V
Disposizioni di
particolare interesse
Art.
21
Ricostituzione del
rapporto di lavoro
1. Il dirigente che
abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda,
entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si
pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento previa
stipulazione del contratto individuale il dirigente è ricollocato nella
qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è
attribuito il trattamento economico iniziale previsto
dalla Tavole nn. 1, 2 e 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)
a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma
successivo.
3. Nei confronti del
dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima
della cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un
incarico ai sensi dell' art 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 8 giugno
2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di
cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso
le pubbliche amministrazioni in correlazione alla
riacquisizione della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai
precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso,
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali
per l'assunzione da parte del richiedente nonché
all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia
stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente
riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove
previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità
percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di
servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si
applica l'art. 34.
7. È
disapplicato l'art. 59 del DPR 761/1979.
Art.
22
Clausole speciali
1. Per ciascun dirigente
l'ufficio del personale dell'azienda di
appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti
prodotti dall'azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti all'attività da
lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli
atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio
fascicolo e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei
documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per
le procedure concorsuali o di conferimento degli
incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui
durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle
prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dirigenti
addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e
mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del d.
lgs. 626/1994 e delle leggi in materia
antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri
a proprio carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al
particolare tipo di mansioni svolte da categorie di dirigente
previamente individuate, l'uso di alloggi di
servizio.
Art.
23
Diritti derivanti da
invenzione industriale
1. Qualora il dirigente,
nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui
una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590
Cod. Civ.
e quelle speciali che regolano i diritti di
invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione
all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
dell'azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai
fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art.
24
Mensa
1. Le aziende,
in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive.
2. Hanno diritto
alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli
che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di
effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione
dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato
al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie
delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il costo del pasto a
carico dell'azienda determinato in sostituzione del servizio mensa non può
superare complessivamente £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a
contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000
(pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono
disapplicati gli artt.
33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Art.
25
Attività sociali,
culturali e ricreative
1. Le attività sociali,
culturali e ricreative, promosse nelle aziende, sono gestite da organismi
formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti in conformità a quanto
previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono
disapplicati gli artt.
34 del DPR 270/1987 e 68, comma 3, del DPR 384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Art.
26
Retribuzione e sue
definizioni
1. La retribuzione è
corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico
accessorio per le quali la contrattazione
integrativa può prevedere diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le
seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione
mensile,
costituita dal valore economico tabellare
mensile per la qualifica dirigenziale, attualmente
previsto dalle Tavole 1 e 2, seconda colonna e dalla Tavola 3, terza
colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico
2000-2001;
b) retribuzione base
mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a)
e dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1, 2 e 3;
c) Retribuzione
individuale mensile,
costituita:
Tutte le voci menzionate
nei due precedenti alinea sono ricomprese nella
retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) Retribuzione
globale di fatto annuale,
costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilità di cui ad entrambi gli alinea della lett. c), alla quale si
aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono
corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione
di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro
percepite nell'anno di riferimento non ricomprese
nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso
spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione
giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di
cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione
oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al
comma 2 per 156.
5. Le clausole
contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva
debba farsi riferimento per calcolare la
retribuzione giornaliera ed oraria.
6.
Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, le nozioni di
retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci corrispondenti di loro
spettanza secondo l'indicazione degli artt.
da 44 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
27
Struttura dello
stipendio
1. Al dirigente deve
essere consegnata mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono
essere singolarmente specificati:
- la denominazione
dell'azienda;
- le generalità, il
codice fiscale e previdenziale del dirigente;
- il periodo cui la
retribuzione di riferisce;
- l'importo dei singoli
elementi, di cui all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000, che concorrono a
formularla;
- l'elencazione delle
trattenute di legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia
nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente
nonchè le trattenute di altra natura
preventivamente autorizzate.
2.
In conformità alle normative vigenti, resta la
possibilità del dirigente di avanzare reclami per eventuali irregolarità
riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il
rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati
personali, ai sensi della legge 675/1996.
Art.
28
Lavoro straordinario
1. Il lavoro
straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di
lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti sanitari di cui
all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per i servizi di guardia e di
pronta disponibilità previsti agli artt.
18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996
nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono
essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire
compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola, entro il mese
successivo.
3. Il fondo per la
corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato
ai sensi dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende
determinano le quote di risorse del fondo che, in
relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate,
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.
Lgs. 502/1992.
5. La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio
tabellare in godimento;
b) indennità integrativa
speciale (IIS) in godimento;
c) rateo di tredicesima
mensilità delle due precedenti voci.
6. La maggiorazione
di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di
struttura complessa si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del
presente contratto.
8. E'
disapplicato l'art. 10 del D.P.R. 384/1990.
Art.
29
Indennità di rischio
radiologico
1. Ai dirigenti sanitari
che siano esposti in modo permanente al rischio
radiologico, l'indennità di rischio radiologico continua ad essere
corrisposta nella misura £. 200.000 lorde (pari a € 103,29) per 12
mensilità, per tutta la durata del periodo di
esposizione.
2. L'accertamento delle
condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire
ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede
aziendale in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche
dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza
semestrale.
3. Gli esiti
dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione
dell'indennità sono oggetto di informazione alle
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.
4. Ai dirigenti di cui
al comma 1 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione.
5. Alla corresponsione
dell'indennità di cui al comma 1, si provvede col fondo del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8
giugno 2000. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è
cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con
altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o
rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi
antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51.
6. E'
disapplicato l'art. 54 del D.P.R. 384/1990, le
cui risorse sono confluite nel fondo di cui
all'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
30
Bilinguismo
1. Ai dirigenti in
servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a
statuto speciale Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in
cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del
bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste
per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2. La presente
disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da
disposizioni speciali.
Art.
31
Trattenute per
scioperi brevi
1. Per gli scioperi di
durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle
retribuzioni sono limitate alla effettiva durata
della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora.
In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione, che, a decorrere dal presente contratto, è commisurata a
quella individuata dall'art. 26, comma 2, lett.
c), primo e secondo alinea.
Art.
32
Trattamento di
trasferta
1. Il presente
articolo si applica ai dirigenti comandati a
prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora
abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dirigente venga inviato in
trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di
dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località
di dimora abituale, le distanze si computano da quest'ultima
località.
2. Ai dirigenti di cui
al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
b.
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo
del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad avvalersi
del proprio mezzo di trasporto si applica l'art. 24, comma 5, del CCNL dell'
8 giugno 2000;
c. un'indennità
supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo
per treno e nave;
d. il rimborso delle
spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente
individuati ed autorizzati dall'azienda;
e.
il compenso per lavoro straordinario – esclusivamente per i dirigenti di cui
all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 - in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta
si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per
la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente
lavorato.
3.
Per le trasferte di durata superiore a 8 ore, oltre all'indennità di cui al
comma 2, lettera a), compete solo il rimborso per un pasto nel limite
attuale di £.43.100 (pari a € 22,26). Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro
stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive £. 85.700 (pari a €
44,26), per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il
dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 3,
spetta l'indennità di cui al comma 2, lett. a) primo alinea, ridotta del
70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione
continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
6. I dirigenti che
svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non
consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla
corresponsione della somma forfettaria di £.
40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) in luogo dei
rimborsi di cui al comma 3.
7. A titolo meramente
esemplificativo tra le attività indicate nel comma 6 sono
ricomprese le seguenti:
- attività di protezione
civile nelle situazioni di prima urgenza;
- assistenza ed
accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto
di emergenza od in particolari condizioni di
sicurezza;
- attività che
comportino imbarchi brevi;
- interventi in zone
particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
8. Il dirigente inviato
in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del
comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche
il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le aziende
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai
dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di
trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto, nell'ambito
territoriale di competenza dell'azienda.
12. L'indennità di
trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non
previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso
quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18
dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 2.
14. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei
bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle
voci di cui al comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 6 decorrono dal
31 dicembre 2001.
16. Sono
disapplicati l'art. 43 del DPR 761/1979 e l'art.
18 del DPR 384/1990.
Art.
33
Trattamento di
trasferimento
1. Al dirigente che è
trasferito dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla
ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la necessità
dello spostamento della propria abitazione in altro comune, deve essere
corrisposto il seguente trattamento economico:
2.
Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa
nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle
eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della
propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse già
previste allo scopo nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica
finalità, con le risorse di cui all'art. 1, comma 59 della legge 662 del
1996 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente
area dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei
dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le
modalità di erogazione e le misure economiche del
trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836
del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R. 513/1978 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
34
Trattamento di fine
rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001,
la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro
ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio
tabellare di cui all'artt.
36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo biennio
economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
b) indennità integrativa
speciale;
c) tredicesima
mensilità;
d) retribuzione
individuale di anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni
ad personam, ove spettanti, sia non
riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in
godimento all'atto della cessazione dal servizio;
f) retribuzione di
posizione, nella misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 3
del CCNL II biennio economico 2000-2001 ;
g) indennità di
esclusività di rapporto per i dirigenti sanitari;
h) indennità di
struttura complessa, ove spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di posizione si applica il principio di cui al comma 1, lett. f).
CAPO II
Integrazioni ed
interpretazioni dei CCNL dell'8 giugno 2000
Art.
35
Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001,
lo stipendio tabellare attribuito al livello
unico dei dirigenti di cui all' art 2 del CCNL 8
giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001 della presente
area è incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €.
22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è
corrisposto un incremento di £. 89.000 (pari a €.45,96)
che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è
fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è
stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui
al comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art.
46 del CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio
economico.
5. Il presente articolo
sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico, ad eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui
alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
Art.
36
Fondo per la
retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento
per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti
dall'art. 8, commi 2 e 3 del CCNL stipulato l' 8
giungo 2000, biennio economico 2000 – 2001, rispettivamente per la dirigenza
del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, ai
fini del finanziamento della retribuzione di posizione, dell'equiparazione,
dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo
personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, sono distintamente incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2001,
in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,15% del rispettivo monte-salari
calcolato al 31 dicembre 1999, separatamente per i due fondi. L'incremento
non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad
esso.
Art.
37
Clausole integrative
ed interpretative dei CCNL 8.6. 2000
1. Le parti concordano
in via di interpretazione autentica ai sensi
dell'art. 12 CCNL 8 giugno 2000, che all'art. 7, comma 3, al termine dell'
ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 - 2001, va
aggiunto, con decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il
seguente :
"Rientra nella
retribuzione minima contrattuale l'incremento previsto dall'art. 11, comma
3, primo periodo, ove attribuito all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro".
2. Nel caso in cui il
dirigente sanitario esercente l'attività libero professionale extra
moenia sia cessato dal servizio prima del 14
marzo 2000, data di scadenza del termine per l'opzione per il rapporto
esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il diritto all'opzione, non trovano
applicazione le sanzioni economiche e di carriera previste dagli
artt. da 45 a 47 del
CCNL dell'8 giugno 2000. A tale proposito le parti concordano, tuttavia, che
il 50% della retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione
di risultato lasciata disponibile dal dirigente
concorrano – pro quota e poi in misura intera per l'anno successivo ad
incrementare i risparmi aziendali di cui all'art. 5, comma 7, lettera C) del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, per il finanziamento
dell'indennità di esclusività. La presente clausola assume valore
di interpretazione autentica.
3. In via di
interpretazione autentica, le parti concordano che l'equiparazione di cui
all'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001,
riguarda anche i dirigenti di ex IX livello che alla data del 14 marzo 2000
non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo. La riduzione di cui
all'art. 47 del citato CCNL del I biennio economico,
trova applicazione sulla retribuzione di posizione - parte variabile – così
rideterminata nel II biennio economico. La
presente clausola entra in vigore dal 1 febbraio 2001 come l'art. 3 del CCNL
8 giugno 2000, II biennio economico.
4. Esclusivamente i
dirigenti sanitari di ex II livello che abbiano
optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di lavoro esclusivo e che, a
tale data, si trovavano in aspettativa per mandato elettorale, sindacale o
per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale o, qualora previsto,
di direttore dei servizi sociali, ove non abbiano inoltrato la domanda per
essere sottoposti alla verifica nei termini previsti dall'art. 30 del CCNL
dell'8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. La verifica avviene
entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia
già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale
ultimo caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la
verifica è positiva, l'incarico conferito
prosegue sino al compimento del settimo anno compreso il periodo già
effettuato. Qualora la verifica non sia positiva
si applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di presentazione della
domanda da parte dei soggetti destinatari della
presente clausola, rimane impregiudicata
l'applicazione dell'art. 30 del citato contratto.
5. Ai fini della
corretta applicazione dell'art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8
giugno 2000, il dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel
corso del periodo di incarico ha titolo a
completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del
distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di
incarico si cumulano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI E FINALI
CAPO I
Disposizioni
particolari
Art.
38
Modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
1. In favore del
dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per
causa di servizio è concesso un incremento percentuale, nella misura –
rispettivamente - del 2,50% e dell'1,25% del trattamento
tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità
sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione, ovvero alle ultime due di cui alla tabella A allegata al DPR
915 del 23 dicembre 1978. Il predetto incremento, non riassorbibile,
viene corrisposto a titolo di salario individuale
di anzianità.
2. Nulla è innovato per
quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità
per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di
servizio e all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi
e loro successive modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite
nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957,
n. 686 (Norme di esecuzione del T.U. sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio
1962, n. 1116 (Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del
T. U. n. 3 del 1957);
della legge 1° novembre 1957, n. 1140 ( in materia di spese di degenza e di
cura del personale statale per infermità dipendente da causa di servizio) e
successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; legge 30 dicembre 1981, n. 834
(tabelle);art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;art.
1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Tali leggi sono, da ultimo, state modificate dal D.P.R. 29
ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante, tra l'altro, la semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio
e per la concessione dell'equo indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono
riprodotte le eventuali abrogazioni delle norme citate e
disapplicate dallo stesso decreto.
3. Con riferimento alla
misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue:
a) per la determinazione
dell'equo indennizzo, si considera il trattamento economico
tabellare previsto, in
relazione all'esclusività del rapporto di lavoro, dagli
artt. 36 e 37 del CCNL 8 giugno 2000, relativi
al I biennio economico 1998 – 1999, come
aggiornati dall'art. 2 del CCNL, stipulato in pari data, per il II biennio
2000 - 2001. Per i dirigenti sanitari già di II livello di struttura
complessa che fruiscono della norma transitoria prevista dall'art. 39 del
citato CCNL, lo stipendio tabellare è
comprensivo dell'assegno personale di cui allo stesso art. 39, comma 1,
lett. b), limitatamente alla misura di £.
12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari alla differenza degli stipendi
tabellari tra ex primo ed ex secondo livello
dirigenziale alla data del 31 luglio 1999. Per i dirigenti del ruolo
professionale, tecnico ed amministrativo già di XI livello ai sensi del DPR
384 del 1990, ai quali non sia corrisposta
l'indennità di struttura complessa nello stipendio
tabelllare è ricompreso il maturato
economico previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996.
b) per la liquidazione
dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico
corrispondente alla posizione di appartenenza del dirigente al momento della
presentazione della domanda;
c) L'azienda ha diritto
di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del
medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dirigente per
effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi
siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
d) nel caso che per
effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dirigente
sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
4.
Per quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilità, si continua a
fare riferimento al d. lgs. C.P.S. 25 ottobre
1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In materia di congedo
per cure agli invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
a) legge 30 marzo 1971,
n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili);
b) D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 (Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
c) D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n.
638;
d)
D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti,
nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n.
291);
e) D.
L.
25 novembre 1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa
sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali),
convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio
1990, n. 8;
f) legge 24 dicembre
1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art 26 comma 2, lett. a) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
CAPO II
Conciliazione ed
arbitrato
Art.
39
Tentativo
obbligatorio di conciliazione
1. Per tutte le
controversie individuali è prevista l'attivazione
del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il
dirigente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66
del dlgs. 165 del 2001 ovvero di quelle indicate
nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
3. Ove la conciliazione
non riesca, il dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In
alternativa, le parti in causa possono concordare
di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla
tipologia di conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal
caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
Art.
40
Procedure di
conciliazione in caso di recesso
1. Prima di procedere al
recesso l'azienda ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato
dei Garanti di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000.
2. Ove il recesso sia
successivamente intimato ai sensi dell'art. 35,
commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'azienda ovvero questa non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, attiva le procedure
di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o all'arbitro ai sensi
dell'art. 39 del presente contratto.
3. La procedura di
conciliazione è avviata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La
lettera deve contenere una sommaria prospettazione
dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa.
4. L'avvio della
procedura di conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del
recesso.
5. Nel caso in cui la
conciliazione non riesca si applica l'art. 39, comma 3.
6. Ove la conciliazione
riesca e l'azienda assuma l' obbligo di
riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le precedenti
caratteristiche e senza soluzione di continuità.
7. Ove il collegio di
conciliazione o l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso ,
ritenendo ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma
6, dispone a carico dell'azienda una indennità supplementare, determinata in
relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo
di 22 mensilità.
8. L'indennità
supplementare di cui al comma 7 è automaticamente aumentata, ove l'età del
dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
9.
Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 sono formate dalle voci che costituiscono
la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 26, comma 2, lett. c),
primo e secondo alinea
10. Il dirigente che
accetti l'indennità supplementare non può
successivamente adire l'autorità giudiziaria o l'arbitro ai sensi
dell'art. 39, comma 3 . In tal caso l'azienda non può assumere altro
dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dal collegio di conciliazione o dall'arbitro, ai sensi dei
commi 7 e 8.
11. Per un periodo di
tempo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro,
il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi
del comma 7 può avvalersi della disciplina di cui
all'art. 38 comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996, senza obbligo di
preavviso. Tale disciplina è stata confermata dall'art.
20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il riferimento normativo
ivi contenuto è ora da intendersi correlato al presente comma. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un
numero di mensilità risarcitorie pari al solo
periodo non lavorato.
12.
L' articolo sostituisce, disapplicandolo,
l'art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996 e si applica dall'entrata in vigore
del presente contratto.
CAPO III
Dirigenza delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica
Art.
41
Istituzione della
qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
Norma programmatica
1. Le parti, con il
presente contratto prendono atto che:
- ai sensi dell'art. 6
della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del
Servizio sanitario nazionale può essere istituita la qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
- la medesima legge
negli all'artt. 6 e 7
stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel
ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25
novembre 1998 riferita alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del SSN;
- la disciplina
concorsuale sarà emanata con successivo regolamento ministeriale ed i
requisiti di accesso saranno analoghi a quelli previsti dall'art. 26 del
d.lgs. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo.
2.
Nel quadro di riferimento regionale richiamato
dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo della legge n. 251 del 2000 che prevede
modifiche compensative delle dotazioni organiche, le aziende provvederanno
all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle
proprie esigenze organizzative con le precisazioni di cui ai successivi
commi.
3. La copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 è carico dei bilanci delle
aziende, che vi provvederanno, nella propria autonomia decisionale, anche
mediante trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei
dirigenti del ruolo sanitario secondo le precisazioni contenute nei commi 10
e 11 con l'entrata a regime del presente articolo. La trasformazione potrà
riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del
comparto che, nell'azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a
seguito delle procedure concorsuali, con le
conseguenze del già citato comma 10.
4. Nell'individuazione
dei posti da trasformare nell'ambito della dirigenza sanitaria di cui
all'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, le aziende
dovranno tener conto della consistenza quantitativa dei profili di cui si
rivede la dotazione organica nonché dei principi
di proporzionalità e dei carichi di lavoro nell'area di attività e nella
disciplina coinvolta nella trasformazione.
5. Gli oneri del comma
3, ai sensi dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno 2000, sono calcolati anche
con riferimento al trattamento accessorio (condizioni di lavoro,
retribuzione di risultato) spettante ai dirigenti di nuova assunzione e
devono tener conto di quanto stabilito al comma 8 per la retribuzione di
posizione minima contrattuale.
6. Gli oneri per
l'istituzione della nuova figura dirigenziale sono,
comunque, a totale carico dell'azienda ove non vi siano posti da
trasformare perchè tutti occupati dai titolari
ovvero nel caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento,
siano state completamente utilizzate dall'azienda per la corresponsione
delle voci retributive di pertinenza ovvero, infine, quando le condizioni
operative del comma 4 non lo consentano .
7. Alla dirigenza di
nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte
le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo:
- dai CCNL del 5
dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai CCNL dell'8 giugno
2000 (con particolare riferimento agli articoli da 26 a 34 relativi alla
graduazione delle funzioni ed alle modalità di
conferimento, revoca, conferma e verifica degli incarichi);
- dal CCNL del 22
febbraio 2001 sull'impegno ridotto;
- dal presente
contratto.
8. In particolare, al dirigente di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione e per il periodo di un quinquennio è attribuita la seguente retribuzione di posizione minima contrattuale:
Parte fissa: £ 2.000.000
( pari a € 1.032, 91)
Parte variabile £
4.087.000 (pari a € 2.100,76 )
Al
compimento del quinto anno di attività, previa
verifica positiva da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 31 del CCNL
8 giugno 2000, la parte variabile della retribuzione passa a £. 9.102.000
(pari a € 4.700,79) , cui si aggiunge la
maggiorazione di £. 2.900.000 (pari a € 1.497,73)
prevista dall'art. 11, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio
economico relativo alla presente area. Per quanto
non previsto dal presente comma si applicano gli artt.
3, 4 e 11, comma 4 del CCNL da ultimo citato.
9. Agli effetti dei
commi 5 e 7, con l'entrata a regime del presente articolo, per i dirigenti
di nuova istituzione, saranno formati appositi
distinti fondi corrispondenti a quelli previsti per gli altri dirigenti
sanitari dagli artt. 50, 51
e 52 del CCNL dell'8 giugno 2000, confermati dagli artt.
8 e 9 del medesimo contratto, relativo al II
biennio economico,
10.
Qualora per l'applicazione del comma 2 si proceda alla trasformazione dei
posti della dirigenza sanitaria i fondi di cui al comma 9 saranno formati
con le quote di trattamento economico provenienti dai fondi contrattuali
relativi alla predetta dirigenza.Tali
fondi saranno ridotti in misura corrispondente alle quote utilizzate,
comunque non superiore ai minimi contrattuali da
attribuire ai dirigenti di nuova istituzione. Le quote confluiranno nei
nuovi fondi in base alla loro natura. I fondi saranno utilizzati con i tempi
indicati nel comma 11. In ogni caso, ai sensi dell'art.
53 del CCNL 8 giugno 2000, ove le risorse derivanti dai fondi contrattuali
interessati dalla trasformazione dei posti non garantissero la retribuzione
di posizione minima contrattuale di cui al comma 8
nonchè il pagamento del trattamento accessorio del comma 5,
l'integrazione dei fondi di riferimento graverà sul bilancio delle aziende
stesse. La parte variabile aziendale della retribuzione di posizione
in relazione alla tipologia degli incarichi di
cui all'art. 27 del CCNL dell' 8 giugno 2000 - conferibili dopo il
quinquennio - dovrà essere calcolata sulla base della graduazione delle
funzioni e finanziata con le metodologie di cui al citato art. 53.
11. Ove ricorra
l'ipotesi del comma 10, la riduzione dei fondi ivi indicati decorrerà dalla
data della effettiva assunzione in servizio dei
nuovi dirigenti che, a regime, avviene con la stipulazione del contratto
individuale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000. Nelle
more della assunzione, le quote di risorse
disponibili da trasferire nei nuovi fondi per effetto della soppressione dei
posti - secondo le previsioni dell'atto di programmazione del fabbisogno
aziendale - ove provenienti dal fondo di cui all'art. 50 del CCNL dell'8
giugno 2000 saranno provvisoriamente utilizzate nella retribuzione di
risultato dei medesimi dirigenti del ruolo sanitario dal cui fondo
provengono, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 50.
12.
Lo spostamento di risorse tra i fondi di cui ai commi precedenti avviene nel
rispetto delle relazioni sindacali previste dall'art. 4, comma 2, lettera B)
punto 5 del CCNL dell'8 giugno 2000. La trasformazione della
dotazione organica avviene nel rispetto dell'art. 6, comma 1 lettera C) del
sopracitato CCNL.
13. Ove il regolamento
di cui all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 nulla preveda in
proposito, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la
regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con
le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite
dall'azienda nell'ambito di apposito atto di
organizzazione, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti
professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del
d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero
dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128,
nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. In particolare,
a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni
di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo,
possano ostacolare od impedire un regolare avvio
e funzionamento dei nuovi servizi.
14. Le parti si danno
atto che la disciplina di cui al presente articolo entrerà a regime al
verificarsi delle condizioni dei commi 1, terzo alinea e 2, che renderanno
possibile l'assunzione in via definitiva dei dirigenti di nuova istituzione
secondo le esigenze programmate da ciascuna azienda.
Art.
42
Incarichi provvisori
1.
In attesa dell'entrata a regime dell'art. 41 e comunque per un
biennio dall'entrata in vigore del presente contratto, nel caso in cui le
aziende attuino la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 1, della legge
251 del 2000, al personale cui è conferito l'incarico ivi previsto è
attribuito il trattamento economico stabilito dai vigenti contratti
collettivi per i dirigenti di nuova assunzione, tenuto conto, in
particolare, di quanto indicato dall'41, commi 5 e 8 per il trattamento
accessorio e per la retribuzione di posizione minima contrattuale.
2. Per il reperimento
delle risorse e per la formazione dei fondi, l'azienda procede applicando
anticipatamente le disposizioni di cui all' art.
41, nel rispetto delle relazioni sindacali indicate nel comma 12 dello
stesso, congelando, per il conferimento degli incarichi di cui al presente
articolo, il numero di posti di organico occorrenti, in modo da pervenire
alla loro eventuale trasformazione ed al consolidamento dei fondi così
formati solo in seguito, al verificarsi – cioè - delle condizioni di cui
all'art. 41, comma 14.
3. Ai fini del corretto
svolgimento delle funzioni del personale incaricato deve, altresì, essere
data contestuale attuazione anche all'art. 41, comma 13.
4. Nel periodo
transitorio, l'incarico di cui al comma 1 è conferito per un triennio, ai
sensi dell'art. 15 septies del
d.lgs. 502 del 1992 e secondo la disciplina, ivi
compresi gli aspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma
5 del CCNL dell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove
l'art. 41 non sia ancora entrato a regime.
5. In particolare, con
riguardo ai requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano
sull'esigenza che i candidati siano almeno in
possesso:
- del diploma di
dirigente dell'assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette
a fini speciali o di diploma di formazione manageriale
- conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da
Università o da altre istituzioni pubbliche od equiparate - attestante un
percorso formativo che - per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come
requisito dall'azienda;
- di esperienza
professionale – non inferiore a cinque anni di servizio a tempo
indeterminato - maturata nella categoria D, ivi compreso il livello
economico DS, dello specifico profilo professionale.
6. In via provvisoria, l' incarico di cui al comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale indicato nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del 2000 ed alle condizioni ivi previste, per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, nel rispetto di tutti i precedenti commi del presente articolo. Ai sensi del comma 13 dell'art. 41, le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente comma dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art.
43
Codice di
comportamento relativo alle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
1. Le aziende, nel
rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL dell'8 giugno 2000,
adottano con proprio atto il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire
linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il
codice-tipo valido per tutte le aree negoziali
del comparto Sanità.
Art.
44
Errata corrige
1. All'art. 27, comma 10
del CCNL I biennio 1998-1999, stipulato l'8
giugno 2000, le ultime parole "Per la tabella di corrispondenza si rinvia
all'allegato 1" vanno cassate e, pertanto, il comma termina con le parole
"alla data del 5.12.1996".
2. All'art. 40, comma 6
del CCNL I biennio 1998-1999, stipulato l'8 giugno 2000, le ultime parole
"secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto"
vanno cassate e, pertanto, il comma termina con le parole "alla data del
5.12.1996".
3. In calce alle tavole
nn. 1 e 2 del CCNL II biennio 2000-2001,
stipulato l'8 giugno 2000, sono aggiunte rispettivamente le note n. 4 e n. 5
di identico contenuto, recanti la seguente
precisazione:
"La retribuzione di
posizione riportata in questa tabella è quella minima contrattuale
attribuita, ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II biennio
economico 1996-1997 (cfr.
art. 40, comma 5) e quella rideterminata
ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL.
Successivamente al contratto del 1996, la
retribuzione di posizione di parte variabile è stata suscettibile di
incremento in sede aziendale, sulla base della graduazione delle funzioni.
Per i dirigenti di struttura complessa assunti
successivamente al 1° agosto 1999 citati in tabella la retribuzione
di posizione è attribuita dalle aziende sulla base della graduazione
dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art. 40, comma 3, per quanto
attiene la componente della retribuzione stessa di parte fissa e variabile"
4. Le rettifiche di cui
al presente articolo decorrono dall'entrata in vigore del CCNL dell'8 giugno
2000, quadriennio normativo 1998 – 2001, trattandosi di
errori materiali già rettificati dall'ARAN ai sensi dell'art. 67,
comma 3.
Art.
45
Norma finale
1. Gli
artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25,
28, da 30 a 33, 38 decorrono dal 31 dicembre
2001.
2. Tutte le norme non
menzionate nel comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del
presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle
singole clausole nonchè quanto previsto
dall'art. 46 comma 3.
Art.
46
Disapplicazioni
1. Dalla data di
stipulazione del presente CCNL, ai sensi degli artt.
69, comma 1 e 71, comma 3 del D.
Lgs. 165/2001, sono
disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel D.P.R. 270/1987,
le quali sono state esplicitamente disapplicate
dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e
dal presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non
menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal D.P.R.
384/1990 di cui alla successiva lettera c) o,
data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di
produrre i propri effetti;
b) nel D.P.R. 494/1987,
gli artt. 47, 48 a 51, in
quanto disapplicati o
perchè hanno esaurito i propri effetti;
c) nel D.P.R. 384/1990,
che siano state esplicitamente disapplicate dal
CCNL 5 dicembre 1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal
presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R.
384/1990 non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente,
data la loro natura transitoria e contingente,
hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state superate dal D.
Lgs 502/1992 e succ. modificazioni ed
integrazioni e dal D. Lgs 626/1996. Sono, in
particolare, disapplicati, l'art. 20, per
effetto dell'incremento delle ore di
aggiornamento previsto dall'art. 16, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, dalla
stessa data, nonché gli artt.
da 93 a 105, in quanto sostituiti dalla
disciplina generale dei CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato
dai CCNQ del 25 novembre 1998, del 27 gennaio 1999 e del 21 febbraio 2001 e
dagli artt. da 2 a 4
del presente CCNL;
d) nel D.P.R. 761/1979,
ivi compreso il rinvio alle disposizioni del T.U. del 3 gennaio 1957 degli
impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle
precedenti lettere e nel presente CCNL.
2.
Con riferimento all'art. 32, comma 13 del presente contratto per le missioni
all'estero continuano ad essere applicati il R.D.
3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n.
176, la L. 28 dicembre 1989, n. 425 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni regolamentari
3.
Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 69 del D.
Lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di
lavoro disciplinati dalle norme generali e speciali del pubblico
impiego ancora vigenti a tale data ed
espressamente applicabili anche al personale del Servizio Sanitario
Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei contratti collettivi
vigenti ivi compreso il presente, cessano di produrre i propri effetti.
4. Ai sensi del comma 3,
le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di
lavoro per effetto della generale disapplicazione
delle norme di cui ai precedenti commi ovvero ulteriori eventuali
disapplicazioni saranno oggetto di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE
DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO
LE MOLESTIE SESSUALI
Art.
1
Definizione
1. Per molestia sessuale
si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti.
Art.
2
Principi
1. Il codice è ispirato
ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni
atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale:
c) è sancito il diritto
delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti;
d) è istituita la figura
della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si
avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni
eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali
testimoni;
e)
viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare
quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli
Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare
al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel
corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59 bis
del Decreto Legislativo n. 29/1993, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 80/1998, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha
sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono
comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna
a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti,
del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art.
3
Procedure da adottare
in caso di molestie sessuali
1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il
dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della
Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi
in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il
Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e
che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie
sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art.
4
Procedura informale:
intervento della consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il
Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della
Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il
caso richiede.
Art.
5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il
dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale
intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio
competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni
altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la
presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale dell'azienda.
3. Nel corso degli
accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei
principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove
lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS.
e sentita la Consigliera/il Consigliere, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto
dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede
che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei
principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che
il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art.
6
Attività di
sensibilizzazione
1. Nei programmi di
formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
abbia luogo.
2. L'amministrazione
dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine
di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura
dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali,
la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
attraverso assemblee interne.
4.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura
dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del
presente Codice.
6. L'Amministrazione e i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare
gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute
necessarie.
DICHIARAZIONE VERBALE ARAN N. 1
Con riferimento all'art.
29, si conferma che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi
dei sabati, domeniche e altre festività ricadenti nel periodo.
Dichiarazione congiunta n. 1
Con riferimento agli
artt. 7 e 13 gli ulteriori eventuali benefici
previsti dall'art. 53 D.lgs 151/2001 trovano
applicazione anche se non richiamati dai rispettivi articoli di riferimento.
Con riguardo all'art. 7,
le parti si danno atto che la disciplina ivi prevista è coerente con le
prescrizioni del dlgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Dichiarazione congiunta n. 2
Con riferimento all'art.
9 sulle assenze per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie
salvavita è meramente indicativo, poiché non è possibile individuarle a
priori, in modo esaustivo.
Dichiarazione congiunta n. 3
Con riferimento
all' art. 10, comma 9, le parti richiamano quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per ciò che attiene le assunzioni a
tempo determinato al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti
assenti. Le parti concordano che le procedure relative
alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell'azienda ai
fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto
di appositi atti organizzatori interni che l'azienda adotta informandone le
organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma 8 lettera b)
tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi
quelli relativi all'incarico di direttore
generale e amministrativo ed, ove previsti, di direttore dei servizi
sociali.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento all'art.
16, comma 1, le parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli
incarichi di cui all'art. 28 potranno essere integrati in modo da
comprendere gli effetti della clausola contrattuale.
Con
riguardo al comma 6
le parti si danno atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è
norma permanente degli istituti di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre
1996. Essa si applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda,
indistintamente i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale,tecnico
ed amministrativo.
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riguardo all'art. 18
le parti ritengono che le aziende, nell'ambito della loro programmazione
annuale o triennale, debbano sviluppare le attività formative nelle
discipline proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le
caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per l'accreditamento
dell'ECM, per le suddette categorie andrà
sviluppata, in quanto prevalente nelle discipline ad accesso
pluricategoriale, la produzione di eventi
intergategoriali
monodisciplinari, multidisciplinari e di
interesse misto ospedale – territorio. La pianificazione dell'attività
formativa dovrà tenere conto della necessaria coerenza con gli obiettivi
nazionali ai sensi dell'art. 3 del DM. 5 luglio 2000
nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla
base delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti
rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della
Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con le
esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo
auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli
dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi
europei" se ciascuna amministrazione destinasse
alla formazione del proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un
punto percentuale del monte retributivo.
Dichiarazione congiunta n. 6
Con riguardo all'art. 28
relativo al lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione
dell'art. 53, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in caso di
attivazione di nuovi servizi ad invarianza
della dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 7
Con riferimento
all' art. 33, le parti concordano che la
disposizione contrattuale si riferisce alle sole ipotesi in cui il
trasferimento è disposto dall'azienda anche nel rispetto dell'incarico
rivestito per esigenze di servizio della medesima che non consentano margini
negoziali al dirigente, quasi configurandosi come un trasferimento di
ufficio. Le parti sottolineano pertanto il
carattere eccezionale della disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 8
Con riguardo all'art. 37
le parti concordano che il periodo di distacco sindacale, pur essendo
equiparato al servizio prestato non è considerato ai fini del raggiungimento
del periodo dell' incarico quinquennale come
servizio istituzionale, in quanto svolto quale controparte. Si veda al
proposito l'art. 18, comma 5 del CCNL 8 giugno
2000.
Dichiarazione congiunta n. 9
In
riferimento all'art. 41 le parti ritengono di dover esprimere la
considerazione che nell'individuazione dei posti da sopprimere nell'ambito
della dirigenza sanitaria le aziende dovranno tener conto di tutti i profili
laureati in ragione anche della loro consistenza quantitativa e, comunque,
in proporzione ad essa e dopo aver valutato oggettivamente i carichi di
lavoro nell'area di attività e nella disciplina di cui si rivede, per
effetto della soppressione dei posti, la relativa dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 10
Per quanto concerne
l'art. 46, le disapplicazioni si riferiscono
alle norme di legge ed alle disposizioni relative al
pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non riguardano,
pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche aventi carattere
speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge n. 207/1985.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riguardo alle
flessibilità' del rapporto di lavoro introdotte
dai CCNL vigenti ed in particolare con riferimento alla possibilità di
stipulare contratti a termine ai sensi del dlgs
368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare
il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazione
continuate e coordinate o altri rapporti libero professionali
eventualmente attivati per lo svolgimento di attività istituzionali.
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento all'art.
24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le
aziende possono effettuare la trattenuta ivi
prevista solo dopo l'entrata in vigore degli adempimenti previsti dai lavori
della Commissione paritetica istituita ai sensi della citata disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si danno atto
che per la lotta al Mobbing sarà adottato uno
specifico codice di comportamento da allegare al CCNL del quadriennio 2002 -
2005.
Nota a verbale
CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL sottoscrivono quest'accordo,
riconoscendo l'importanza dello stesso sia per quanto riguarda il
miglioramento e l'aggiornamento della normativa; sia per il recupero del
differenziale economico del secondo biennio; che per l'inserimento,
all'interno del CCNL, nell'area della dirigenza sanitaria, la nuova
qualifica di dirigente delle professioni sanitarie delle leggi 42/99 e
251/00, in attuazione degli articoli 6 e 7 della stessa legge 251 e
realizzando un'antica rivendicazione sindacale.
Sull'ultimo punto
dobbiamo rimarcare che l'andamento e l'evoluzione della trattativa hanno
evidenziato la presenza di uno stato di pregiudizio diffuso nei confronti di
queste professioni non riconoscendo loro, ancora, lo stesso status di
professioni laureate, autonome e responsabili, al pari delle altre.
Non si condivide la
previsione dell'articolo 42, comma 5, seconda alinea, poiché introduce
elementi di rigidità che limitano le opportunità per gli operatori
interessati.
Le sottoscritte OO.SS. ritengono
che l'idoneità dei requisiti posseduti da operatori che, comunque, hanno
acquisito professionalità pluriennale e requisiti culturali anche di livello
universitario possa, nella fase transitoria, essere valutata anche in deroga
ai limiti previsti nel suddetto comma. Questa previsione è, inoltre, in
contraddizione con quanto previsto dallo stesso articolo 7 della
L. 251 e dalle prime normative regionale
di attuazione.
Pertanto CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL auspicano una modifica di queste
condizioni per la sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso.
CISL-FPS: firmato
UIL-FPL: firmato
CGIL-FP: firmato
Roma, 7.05.2003
DICHIARAZIONE A VERBALE
CIDA-SIDirSS
Con riferimento all'art.22
"Risoluzione Consensuale" del C.C.N.L_
sottoscritto 8-6--2000 il
CIDA-SIDirSS, riaffermando la necessità che l'istituto di cui
trattasi sia disciplinato in forma omogenea in tutte le aree negoziali della
dirigenza pubblica, conferma la richiesta di prevedere che la relativa
indennità abbia "pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che
della buonuscita", così come previsto nel corrispondente art. 26 del vigente
C.C.N.L. del personale Dirigente dell'AREA I.
Roma, 10.02.2004
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONFEDIR
(contratto integrativo
del CCNL area della dirigenza ruoli SPTA del SSN
stipulato l'8 giugno 2000)
La CONFEDIR, nel
ribadire il proprio impegno per la revisione
delle norme riguardanti il recesso, come già avvenuto durante la trattativa
per il CCNL area dirigenziale III 1998 - 2001, ritiene indispensabile che il
recesso non abbia applicazione durante la procedura avanti il Collegio di
Conciliazione, come espressamente previsto dall'articolo 55 comma 7 del
d.lgs 165/2001.
L'ARAN non ha ritenuto
di accogliere la proposta Confedir di modificare
una posizione in conformità della disposizione legislativa richiamata.
La proposta si configura
non solo come esigenza di non peggiorare con la normativa contrattuale la
disciplina legislativa della dirigenza, ma si inquadra in una azione di
tutela del fondamentale carattere dell'autonomia che deve avere la funzione
dirigenziale, che può esplicarsi solo se sostenuta da solide garanzie, che
si rendono più che mai necessarie dopo che talune le aziende sanitarie hanno
fatto ricorso a nomine dirigenziali indiscriminate di soggetti esterni e
talvolta senza neanche il requisito del titolo di studio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Prof Roberto
Confalonieri
Roma, 10.02.2004
DICHIARAZIONE A VERBALE
UIL FPL e FPS
CISL
Le Organizzazioni
Sindacali UIL FPL e FPS CISL in relazione all'articolo
41 dichiarano la loro contrarietà alla scelta operata dall'ARAN, sulla base
delle indicazioni del Comitato di Settore, di attribuire al dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonché
delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione l'indennità prevista
dall'articolo 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 in vece dell'indennità di
esclusività prevista dallo stesso contratto.
Le stesse Organizzazioni
Sindacali ritengono che alla nuova figura dirigenziale l'indennità di
esclusività debba essere attribuita in quanto contrattualmente destinata
"alla dirigenza del ruolo sanitario" - nel quale la nuova figura viene
inserita - e non ad uno specifico e limitato gruppo di profili in essa
ricompresi. Inoltre il personale
di alcuni profili dei comparto che potranno
conseguire la qualifica dirigenziale possono - ad oggi ed in base alla legge
1/2002 - svolgere attività in regime libero-professionale, facoltà che dovrà
comunque essere valutata, all'atto del passaggio, in relazione al regime di
esclusività vigente nell'area dirigenziale.
UIL FPL ed FPS CISL
hanno, comunque, ritenuto di siglare l'ipotesi di CCNL perché permette
l'importante risultato di prevedere contrattualmente la nuova figura e,
soprattutto, perché l'articolo 41 è una norma programmatica.
Nel periodo che dovrà
intercorrere tra la fase transitoria degli incarichi provvisori a quella a
regime dell'inquadramento nella qualifica, le sottoscritte Organizzazioni
Sindacali si adopereranno, quindi, per trovare soluzioni adeguate, a partire
dalla piattaforma per il rinnovo contrattuale del prossimo quadriennio.
UIL FPL:
firmato
FPS CISL:
firmato
Roma, 10.02.2004
DICHIARAZIONE A
VERBALE
OO.SS.
Le parti, inoltre,
prendono atto che la chiusura anticipata del CCNL, avvenuta per
quest'Area negoziale l'
8 giugno 2000, ha comportato il mantenimento di stipendio
tabellare, ora
rideterminato a £ 39.300.000 annui (€ 20.296,76), in modo difforme
rispetto alla costituzione dei tabellari dei
dirigenti collocati nell'area negoziale I, Regioni e Autonomie locali e
dirigenza scolastica; le parti sottoscriventi rivendicano, pertanto, anche
per quest'Area negoziale la medesima
costituzione del trattamento tabellare per il
prossimo quadriennio.
CIDA - SIDIRSS:
firmato
SINAFO:
firmato
SNABI - SDS:
firmato
FP - CGIL:
firmato
UIL FPL:
firmato
CISL FPS:
firmato
AUPI:
firmato
CONFEDIR:
firmato
CONFEDIR SANITA'
:
firmato
Roma, 10.02.2004