COMUNICATO UNITARIO FP CGIL - FPS CISL - UIL FPL:
OGGETTO: richiesta incontro
Le scriventi OO.SS. esprimono netto disappunto rispetto a interpretazioni
unilaterali oltre che arbitrarie espresse dall’Aran in merito a talune
disposizioni contrattuali, assolutamente non coerenti allo spirito della
norma e alla volontà delle parti negoziali.
Tali censurabili posizioni stanno determinando tra le amministrazioni del
Comparto ed in modo particolare nelle IPAB, gravi condizionamenti e
rigidità, a fronte della generalità delle altre amministrazioni che invece
assumono comportamenti rispettosi delle norme in questioni.
Ci si riferisce in particolare alle disposizioni contrattuali concernenti la
disciplina dell’indennità per il lavoratore turnista e dell’ attività
lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, ovvero alla lettura
degli artt. 22, punto 5 e 24 punto 2 del CCNL 14.9.2000.
Le due richiamate disposizioni rispondono a due esigenze diverse: la prima
concerne l’indennità di turnazione per il disagio legato all’organizzazione
del lavoro, la seconda disciplina il lavoro festivo infrasettimanale e fra
di esse non vi è alcuna correlazione.
L’indennità prevista dall’art. 22 punto 5 per il personale turnista intende
compensare, come si evince dalla lettura della norma, il disagio derivante
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro di detto personale, e
non esclude assolutamente l’applicazione dell’art. 24 punto 2, con il quale
si è ribadito il diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori
anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi
infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e quindi il
diritto per questi ultimi di godere di un giorno di riposo compensativo o a
richiesta del lavoratore della maggiorazione per il lavoro straordinario
festivo.
L’Aran arbitrariamente nega questo diritto affermando che al lavoratore
turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività
infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione di cui all’art. 22
citato.
Per quanto sopra esposto le scriventi OO.SS. richiedono un incontro urgente
per una definitiva chiarificazione delle disposizioni menzionate,
rappresentando che in carenza di una soluzione condivisa saranno attivate
tutte le azioni di lotta sindacale a sostegno di una corretta gestione delle
norme contrattuali.
Roma, 29 aprile 2004
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Pagliarini |
Alia |
Carlo Fiordaliso |