COMUNICATO UNITARIO FP CGIL - FPS CISL - UIL FPL:

 

OGGETTO: richiesta incontro


Le scriventi OO.SS. esprimono netto disappunto rispetto a interpretazioni unilaterali oltre che arbitrarie espresse dall’Aran in merito a talune disposizioni contrattuali, assolutamente non coerenti allo spirito della norma e alla volontà delle parti negoziali.

Tali censurabili posizioni stanno determinando tra le amministrazioni del Comparto ed in modo particolare nelle IPAB, gravi condizionamenti e rigidità, a fronte della generalità delle altre amministrazioni che invece assumono comportamenti rispettosi delle norme in questioni.

Ci si riferisce in particolare alle disposizioni contrattuali concernenti la disciplina dell’indennità per il lavoratore turnista e dell’ attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, ovvero alla lettura degli artt. 22, punto 5 e 24 punto 2 del CCNL 14.9.2000.

Le due richiamate disposizioni rispondono a due esigenze diverse: la prima concerne l’indennità di turnazione per il disagio legato all’organizzazione del lavoro, la seconda disciplina il lavoro festivo infrasettimanale e fra di esse non vi è alcuna correlazione.

L’indennità prevista dall’art. 22 punto 5 per il personale turnista intende compensare, come si evince dalla lettura della norma, il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro di detto personale, e non esclude assolutamente l’applicazione dell’art. 24 punto 2, con il quale si è ribadito il diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e quindi il diritto per questi ultimi di godere di un giorno di riposo compensativo o a richiesta del lavoratore della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo.

L’Aran arbitrariamente nega questo diritto affermando che al lavoratore turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione di cui all’art. 22 citato.

Per quanto sopra esposto le scriventi OO.SS. richiedono un incontro urgente per una definitiva chiarificazione delle disposizioni menzionate, rappresentando che in carenza di una soluzione condivisa saranno attivate tutte le azioni di lotta sindacale a sostegno di una corretta gestione delle norme contrattuali.

Roma, 29 aprile 2004

 

FP CGIL

FPS CISL

UIL FPL

Pagliarini

Alia

Carlo Fiordaliso