COMUNICAZIONE SEGRETERIA NAZIONALE:
OGGETTO:
personale
sanitario del comparto
Cari amici e compagni,
Siamo a fornirvi
due notizie di rilievo per il personale delle professioni sanitarie.
La prima riguarda le modifiche al decreto ministeriale (DM 9 luglio 2004)
sulle lauree specialistiche per le professioni sanitarie del comparto, con
le quali sono state recepite alcune delle richieste avanzate dalle
categorie, in particolare con riguardo all’accesso.
Ieri è stato firmato dal ministro dell’Università il decreto integrativo che
prevede l’ammissione alle 4 classi di laurea specialistica, in deroga al
superamento della apposita prova, per i titolari degli incarichi di
coordinatore tecnico dei corsi di laurea triennale e per i dirigenti dei
servizi infermieristici, di riabilitazione, dell’area tecnica e della
prevenzione.
La modifica avrà effetto anche sui bandi già emanati.
La seconda riguarda l’attribuzione dell’indennità specifica professionale al
personale infermieristico che accede al profilo di collaboratore
professionale sanitario esperto.
Sulla questione, emersa in sede di applicazione dell’articolo 19 del CCNL
19.4.2004 relativamente al passaggio in DS dei coordinatori, già prima delle
ferie estive avevamo interessato unitariamente l’ARAN per ricercare una
possibile iniziativa congiunta che sgombrasse il campo da qualsiasi equivoco
sulla spettanza di tale voce retributiva.
Come ricorderete, l’effetto più eclatante nell’ipotesi avanzata da alcune
Aziende di non attribuire l’indennità specifica professionale era quello sul
personale già collocato in fascia D3 e superiori, il quale non solo non
avrebbe un incremento del trattamento economico – in quanto copre
interamente con la propria retribuzione di fascia la differenza con il DS –
ma addirittura avrebbe un decremento, per la perdita della indennità, e
magari anche con effetto retroattivo dal settembre 2003.
Ad oggi non ci appare probabile, nell’immediato, raggiungere definitiva
soluzione della questione condivisa con l’ARAN.
Riteniamo utile perciò ribadire punto per punto la nostra posizione –
peraltro unitaria - soprattutto al fine di una azione più omogenea e,
quindi, più forte al livello decentrato.
Esclusa a priori qualsiasi ipotesi di “reformatio in peius” a seguito
dell’applicazione del contratto e, di conseguenza, dando per scontato che
comunque il trattamento complessivo in godimento deve essere salvaguardato
attribuendo a titolo di “ad personam” eventuali differenze, ciò che
sosteniamo è che:
? l’indennità specifica professionale indicata nella tabella E, ultima
casella lettera a), allegata al CCNL compete a tutto il personale
infermieristico che accede al profilo di collaboratore professionale
sanitario esperto, sia se l’accesso avviene attraverso la procedura
eccezionale dell’articolo 19 sia se avviene attraverso gli altri ordinari
percorsi. Non condividiamo pertanto la tesi che tale indennità compete solo
al personale che era collocato in quella posizione e profilo nella fase di
primo inquadramento nel nuovo sistema classificatorio
? il mantenimento dell’indennità non comporta un aggravio di costi in quanto
la relativa somma viene già finanziata attraverso il fondo delle fasce ma,
semmai, solo l’impossibilità di destinare tali somme ad altri usi
? in caso di resistenza da parte aziendale ad accedere a questa impostazione
una soluzione transitoria può essere il ricorso alla facoltà di utilizzo nel
fondo incentivi delle stesse somme non utilizzate nel fondo delle fasce
(articolo 39, comma 7 CCNL 7.4.1999, confermato dall’articolo 31 CCNL
19.4.2004).
Ciò che abbiamo già fatto presente all’ARAN – che auspichiamo ne voglia
informare le Aziende - è il fermo intendimento di parte sindacale di
arrivare in ogni caso alla soluzione della questione nel senso sopra
descritto, sia che sia necessario procedere a forme di interpretazione
autentica sia attraverso l’intervento su parti eventualmente lacunose dei
CCNL.
Vi invitiamo pertanto a tenerci aggiornati sulle decisioni che verranno
assunte nell’ambito del confronto aziendale dei rispettivi territori
segnalandoci anche, immediatamente, eventuali casi di provvedimenti di
revoca dell’attribuzione dell’indennità di cui si tratta a personale che ne
sia già in godimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Fiordaliso
(firmato)