COMUNICAZIONE SEGRETERIA NAZIONALE:

 


OGGETTO: personale sanitario del comparto


Cari amici e compagni,


Siamo a fornirvi due notizie di rilievo per il personale delle professioni sanitarie.

La prima riguarda le modifiche al decreto ministeriale (DM 9 luglio 2004) sulle lauree specialistiche per le professioni sanitarie del comparto, con le quali sono state recepite alcune delle richieste avanzate dalle categorie, in particolare con riguardo all’accesso.

Ieri è stato firmato dal ministro dell’Università il decreto integrativo che prevede l’ammissione alle 4 classi di laurea specialistica, in deroga al superamento della apposita prova, per i titolari degli incarichi di coordinatore tecnico dei corsi di laurea triennale e per i dirigenti dei servizi infermieristici, di riabilitazione, dell’area tecnica e della prevenzione.

La modifica avrà effetto anche sui bandi già emanati.

La seconda riguarda l’attribuzione dell’indennità specifica professionale al personale infermieristico che accede al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto.

Sulla questione, emersa in sede di applicazione dell’articolo 19 del CCNL 19.4.2004 relativamente al passaggio in DS dei coordinatori, già prima delle ferie estive avevamo interessato unitariamente l’ARAN per ricercare una possibile iniziativa congiunta che sgombrasse il campo da qualsiasi equivoco sulla spettanza di tale voce retributiva.

Come ricorderete, l’effetto più eclatante nell’ipotesi avanzata da alcune Aziende di non attribuire l’indennità specifica professionale era quello sul personale già collocato in fascia D3 e superiori, il quale non solo non avrebbe un incremento del trattamento economico – in quanto copre interamente con la propria retribuzione di fascia la differenza con il DS – ma addirittura avrebbe un decremento, per la perdita della indennità, e magari anche con effetto retroattivo dal settembre 2003.

Ad oggi non ci appare probabile, nell’immediato, raggiungere definitiva soluzione della questione condivisa con l’ARAN.

Riteniamo utile perciò ribadire punto per punto la nostra posizione – peraltro unitaria - soprattutto al fine di una azione più omogenea e, quindi, più forte al livello decentrato.

Esclusa a priori qualsiasi ipotesi di “reformatio in peius” a seguito dell’applicazione del contratto e, di conseguenza, dando per scontato che comunque il trattamento complessivo in godimento deve essere salvaguardato attribuendo a titolo di “ad personam” eventuali differenze, ciò che sosteniamo è che:

? l’indennità specifica professionale indicata nella tabella E, ultima casella lettera a), allegata al CCNL compete a tutto il personale infermieristico che accede al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto, sia se l’accesso avviene attraverso la procedura eccezionale dell’articolo 19 sia se avviene attraverso gli altri ordinari percorsi. Non condividiamo pertanto la tesi che tale indennità compete solo al personale che era collocato in quella posizione e profilo nella fase di primo inquadramento nel nuovo sistema classificatorio

? il mantenimento dell’indennità non comporta un aggravio di costi in quanto la relativa somma viene già finanziata attraverso il fondo delle fasce ma, semmai, solo l’impossibilità di destinare tali somme ad altri usi

? in caso di resistenza da parte aziendale ad accedere a questa impostazione una soluzione transitoria può essere il ricorso alla facoltà di utilizzo nel fondo incentivi delle stesse somme non utilizzate nel fondo delle fasce (articolo 39, comma 7 CCNL 7.4.1999, confermato dall’articolo 31 CCNL 19.4.2004).

Ciò che abbiamo già fatto presente all’ARAN – che auspichiamo ne voglia informare le Aziende - è il fermo intendimento di parte sindacale di arrivare in ogni caso alla soluzione della questione nel senso sopra descritto, sia che sia necessario procedere a forme di interpretazione autentica sia attraverso l’intervento su parti eventualmente lacunose dei CCNL.

Vi invitiamo pertanto a tenerci aggiornati sulle decisioni che verranno assunte nell’ambito del confronto aziendale dei rispettivi territori segnalandoci anche, immediatamente, eventuali casi di provvedimenti di revoca dell’attribuzione dell’indennità di cui si tratta a personale che ne sia già in godimento.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Fiordaliso
(firmato)