COMUNICAZIONE SEGRETERIA NAZIONALE:
OGGETTO:
verbali di
verifiche Amministrativo-Contabili effettuate sui CCDI dalla Ragioneria
Generale dello Stato
Cari amici e compagni,
con frequenza
sempre maggiore ci segnalate, in alcuni casi anche documentando, gli esiti
delle verifiche in oggetto sempre negativi rispetto ai contratti decentrati
integrativi sottoscritti e già realizzati alla data della verifica.
Ferma restando la legittimazione di questi interventi centrali (art. 60 c. 5
Dlgs 165/01) gli stessi hanno lo scopo esclusivo di “valutazione e verifica
delle spese.
Dalla documentazione che ci avete trasmesso abbiamo invece rilevato come gli
Ispettori di turno, accanto ai giusti rilievi circa l’aderenza dei
finanziamenti e relativo utilizzo alle clausole contrattuali in essere alla
data dei relativi CCDI, si esercitano in modo pesante e non legittimato ad
entrare nel merito delle scelte contrattuali e, ancor più grave, leggono i
CCDI attraverso la logica di CCNL stipulati due anni dopo.
E’ fuori discussione che le sopravalutazioni economiche in entrata nel fondo
non consentite dai CCNL vanno sanate rispettando il trattamento economico
già percepito dai lavoratori.
E’ altrettanto indiscutibile che nel confronto con Amministrazioni, dal
quale dovrà uscire un CCDI correttivo, vanno comunque ribadite le scelte di
merito nella destinazione delle risorse o sui criteri concordati, ad
esempio, per le progressioni orizzontali e rigettato ogni tentativo di
ricorso ai pareri unilaterali dell’ARAN ai quali gli stessi Ispettori sono
molto affezionati.
Ribadiamo infine che, qualora gli Ispettori pretendessero decurtazioni ora
per allora del fondo conseguenti al trasferimento alla Stato del Personale
ATA (1/1/2000), la nostra risposta negativa deve essere ferma e decisa.
Il fondo è stato costituito in via negoziale con il CCNL e soltanto
attraverso CCNL si doveva rideterminare.
Ciò non è avvenuto né con i successivi CCNL di Comparto né con il CCNL
specifico che abbiamo stipulato il 20 luglio 2000 per tutelare il passaggio
allo Stato.
In aggiunta esiste anche una fonte legislativa (D. MINISTERO INTERNO del
16/10/99 – G.U. n°9 del 13/1/00 e scheda allegata) che prevede
certificazione esclusivamente degli oneri per trattamento accessorio erogato
in modo continuativo.
Restiamo a vostra disposizione per tutti gli ulteriori approfondimenti che
ritenete necessari.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Fiordaliso
(firmato)